Diritto
Amministrativo. Silenzio. La fase amministrativa L’indennizzo automatico.
L’art. 17, 1°
co., lett. f), l. 15.3. 1997,
n. 59, mod. dall’art. 7, 1° co., lett. m) l. 127/1997, che attribuisce delega
al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, nell’ambito della riforma della Pubblica Amministrazione, prevede una
delegificazione delle norme relative ai procedimenti amministrativi attraverso
l’emanazione di regolamenti.
Il compito di tali regolamenti è
particolarmente importante sotto il profilo dei rimedi da apportare contro la
mancata conclusione dei procedimenti.
La norma, infatti, fissa i principi
direttivi che impongono l’indennizzo automatico in caso di comportamento
omissivo.
Principio questo dell’indennizzo
automatico da sempre avversato dalla giurisprudenza che esige la prova del
danno. (Cons. St., sez. IV, 30.9.1995, n. 761, in Foro Amm., 1995, 1849).
L’emanazione dei regolamenti pone fine
alla questione della risarcibilità degli interessi legittimi dando addirittura
i criteri per determinare l’indennizzo.
Per
la dottrina l’indennizzo automatico non è legato al contenuto del
provvedimento, positivo e negativo, ed alla soddisfazione dell’interesse al
bene da parte del cittadino bensì alla inadempienza a regole procedimentali
L’indennizzo deve essere corrisposto
solo per il fatto che non si è rispettato il termine stabilito.
Il
risarcimento è in tal caso dovuto per il ritardo.
Si
devono, infatti, risarcire gli effetti dannosi del perdurare della situazione
di incertezza circa il rilascio o meno del provvedimento. .
Le difficoltà sono quelle di dimostrare
la concretezza del danno subito relativo all’immobilizzo di risorse
patrimoniali e alla perdita di altre opportunità economiche.
A fronte di questa responsabilità
procedimentale si può ipotizzare una differente responsabilità in relazione ai
contenuti del provvedimento se essi non rispettano le norme dell’azione
amministrativa.
La norma non ha avuto grande
applicazione e la p.a. quando crede utilizza un comportamento silente che ha
obiettive difficoltà di tutela sostanziale.
L’art. 28, D.L. 21 giugno 2013,
n. 69, detto Decreto del Fare, ribadisce
che, per ottenere l’indennizzo automatico l’inosservanza del termine di conclusione del
procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di
pronunziarsi, l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero
ritardo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge o, sulla base
della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400.
In
tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono
detratte dal risarcimento.
La pubblica
amministrazione procedente o, in caso di procedimenti in cui intervengono piu'
amministrazioni, quella responsabile del ritardo e i soggetti di cui all'art.
1, comma 1-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di inosservanza del
termine di conclusione del procedimento amministrativo iniziato ad istanza di
parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi corrispondono
all'interessato, a titolo di indennizzo per il mero ritardo, una somma pari a
30 euro per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla data di scadenza del
termine del procedimento, comunque complessivamente non superiore a 2.000 euro
.
La norma
non si applica nelle ipotesi di silenzio
qualificato e nei concorsi pubblici
Al
fine di ottenere l'indennizzo, l'istante e' tenuto ad azionare il potere
sostitutivo previsto dall'art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241 del 1990 nel
termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine di conclusione
del procedimento. Nicola
Centofanti e Paolo Centofanti, Formulario del diritto amministrativo, 2013, 45.
Le p.a.
devono individuare a tal fine il responsabile del potere sostitutivo.
Nel caso in
cui anche il titolare del potere sostitutivo non emani il provvedimento nel
termine di cui all'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
o non liquidi l'indennizzo maturato fino alla data della medesima liquidazione,
l'istante può proporre ricorso ai sensi dell'articolo 117 del codice del
processo amministrativo di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, e successive modificazioni, oppure, ricorrendone i presupposti,
dell'articolo 118 dello stesso codice .
La
semplificazione non riesce a scalfire minimamente il potere dell’apparato
poiché chi non adempie ad un suo dovere d’ufficio dovrebbe ottenere una
sanzione maggiore a quella di essere sostituito dal suo superiore gerarchico.
Dovrebbe quanto
meno scattare un procedimento disciplinare.
Le sanzioni
non esistono nel testo legislativo salvo un
riferimento alla responsabilità contabile se e quando verrà esercitato
il ricorso giurisdizionale e se e quando la Corte dei Conti ravviserà la
responsabilità contabile.
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