venerdì 25 ottobre 2013

Diritto Amministrativo. Silenzio. La fase amministrativa L’indennizzo automatico.

Diritto Amministrativo. Silenzio. La fase amministrativa L’indennizzo automatico.



L’art. 17, 1° co., lett. f), l. 15.3. 1997, n. 59, mod. dall’art. 7, 1° co., lett. m) l. 127/1997, che attribuisce delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, nell’ambito della riforma della Pubblica Amministrazione, prevede una delegificazione delle norme relative ai procedimenti amministrativi attraverso l’emanazione di regolamenti.
Il compito di tali regolamenti è particolarmente importante sotto il profilo dei rimedi da apportare contro la mancata conclusione dei procedimenti.
La norma, infatti, fissa i principi direttivi che impongono l’indennizzo automatico in caso di comportamento omissivo.
Principio questo dell’indennizzo automatico da sempre avversato dalla giurisprudenza che esige la prova del danno. (Cons. St., sez. IV, 30.9.1995, n. 761, in  Foro Amm., 1995, 1849).
L’emanazione dei regolamenti pone fine alla questione della risarcibilità degli interessi legittimi dando addirittura i criteri per determinare l’indennizzo.
Per la dottrina l’indennizzo automatico non è legato al contenuto del provvedimento, positivo e negativo, ed alla soddisfazione dell’interesse al bene da parte del cittadino bensì alla inadempienza a regole procedimentali
L’indennizzo deve essere corrisposto solo per il fatto che non si è rispettato il termine stabilito.
Il risarcimento è in tal caso dovuto per il ritardo.
Si devono, infatti, risarcire gli effetti dannosi del perdurare della situazione di incertezza circa il rilascio o meno del provvedimento. .
Le difficoltà sono quelle di dimostrare la concretezza del danno subito relativo all’immobilizzo di risorse patrimoniali e alla perdita di altre opportunità economiche.
A fronte di questa responsabilità procedimentale si può ipotizzare una differente responsabilità in relazione ai contenuti del provvedimento se essi non rispettano le norme dell’azione amministrativa.
La norma non ha avuto grande applicazione e la p.a. quando crede utilizza un comportamento silente che ha obiettive difficoltà di tutela sostanziale.
L’art. 28, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, detto Decreto del  Fare, ribadisce che, per ottenere l’indennizzo automatico  l’inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento.
La pubblica amministrazione procedente o, in caso di procedimenti in cui intervengono piu' amministrazioni, quella responsabile del ritardo e i soggetti di cui all'art. 1, comma 1-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento amministrativo iniziato ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi corrispondono all'interessato, a titolo di indennizzo per il mero ritardo, una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento, comunque complessivamente non superiore a 2.000 euro .
La norma non si applica  nelle ipotesi di silenzio qualificato e nei concorsi pubblici
Al fine di ottenere l'indennizzo, l'istante e' tenuto ad azionare il potere sostitutivo previsto dall'art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241 del 1990 nel termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. Nicola Centofanti e Paolo Centofanti, Formulario del diritto amministrativo, 2013, 45.
Le p.a. devono individuare a tal fine il responsabile del potere sostitutivo.
Nel caso in cui anche il titolare del potere sostitutivo non emani il provvedimento nel termine di cui all'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, o non liquidi l'indennizzo maturato fino alla data della medesima liquidazione, l'istante può proporre ricorso ai sensi dell'articolo 117 del codice del processo amministrativo di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni, oppure, ricorrendone i presupposti, dell'articolo 118 dello stesso codice .
La semplificazione non riesce a scalfire minimamente il potere dell’apparato poiché chi non adempie ad un suo dovere d’ufficio dovrebbe ottenere una sanzione maggiore a quella di essere sostituito dal suo superiore gerarchico.
Dovrebbe quanto meno scattare un procedimento disciplinare.
Le sanzioni non esistono nel testo legislativo salvo un  riferimento alla responsabilità contabile se e quando verrà esercitato il ricorso giurisdizionale e se e quando la Corte dei Conti ravviserà la responsabilità contabile.


Nessun commento:

Posta un commento