Contratti pubblici. Termine per ricorrere.
Il
Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, Sezione di Bari, ha rimesso
alla Corte di Giustizia delle C.E, i seguenti quesiti interpretativi ai sensi
dell'art. 267 del Trattato istitutivo:
A)
"Se gli artt. 1, 2bis, 2quater e 2septies della direttiva 1992/13/CEE
vadano interpretati nel senso che il termine per proporre un ricorso, diretto a
far accertare la violazione della normativa in materia di aggiudicazione di
appalti pubblici, decorra dalla data in cui il ricorrente ha conosciuto, o
avrebbe dovuto conoscere secondo l'ordinaria diligenza, l'esistenza della
violazione stessa";
B)
"Se gli artt. 1, 2bis, 2quater e 2septies della direttiva 1992/13/CEE
ostano a disposizioni processuali nazionali ovvero a prassi interpretative,
quali quelle enunciate nella causa principale, che consentono al giudice di
dichiarare irricevibile un ricorso diretto a far accertare la violazione della
normativa in materia di aggiudicazione di appalti pubblici, quando il
ricorrente è venuto a conoscenza della violazione dopo la formale comunicazione
degli estremi del provvedimento di aggiudicazione definitiva, per la condotta
tenuta dall'Amministrazione aggiudicatrice.
E"
agevole constatare che le questioni proposte dal TAR Puglia si sovrappongono a
quelle sollevate dall'ordinanza di rimessione qui in esame, e pertanto appare
inopportuna l'enunciazione di un punto di diritto su problematica coinvolgente
fonti comunitarie mentre è atteso il dictum della Corte competente ad
enunciarne l'interpretazione autentica e vincolante. Consiglio di Stato ad.
plen., 20/05/2013, n. 14.
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