sabato 19 ottobre 2013

Contratti pubblici. Requisito della regolarità fiscale.

Contratti pubblici. Requisito  della regolarità fiscale.

L'articolo 38, comma 1, lettera g, del codice dei contratti pubblici stabilisce che "sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti.... che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti".
Il d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, ha dettato un parametro quantitativo cui ancorare l'elemento della gravità della violazione ("si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48bis, commi 1 e 2bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602").
Su altro fronte, il d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito in legge 26 aprile 2012, n. 44, è intervenuto fornendo una definizione normativa di "definitività" dell'accertamento (art. 1, comma 5, modificativo del comma 2 dell'art. 38 cit.: "costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili"), e, al contempo, regolando le situazioni poste in essere precedentemente all'entrata in vigore dello stesso decreto (art. 1, comma 6: "Sono fatti salvi i comportamenti già adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto dalle stazioni appaltanti in coerenza con la previsione contenuta nel comma 5").
La ratio della normativa fin qui passata in rassegna risponde all'esigenza di garantire l'amministrazione pubblica in ordine alla solvibilità e alla solidità finanziaria del soggetto con il quale essa contrae.
Concentrando l'esame sul concetto di "violazione definitivamente accertata", occorre poi rammentare che l'art. 38 citato è direttamente attuativo dell'articolo 45 della direttiva 2004/18, norma volta ad accertare la sussistenza dei presupposti di generale solvibilità dell'eventuale futuro contraente della pubblica amministrazione (Cons. Stato, sez. III, 5 marzo 2013, n. 1332).
L' attribuzione di un effetto rigidamente preclusivo all'inadempimento fiscale legislativamente qualificato risponde all' esigenza di contemperare la tendenza dell'ordinamento ad ampliare la platea dei soggetti ammessi alle procedure di gara alla stregua del canone del favor partecipationis con la necessaria tutela dell' interesse del contraente pubblico ad evitare la stipulazione con soggetti gravati da debiti tributari che incidono in modo significativo sull'affidabilità e sulla solidità finanziaria degli stessi.
Si tratta di stabilire se, ai fini dell'integrazione del requisito della regolarità fiscale di cui all'art. 38 cit., sia sufficiente che, entro il termine di presentazione dell'offerta, sia stata presentata da parte del concorrente istanza di rateazione del debito tributario oppure occorra che il relativo procedimento si sia concluso con un provvedimento favorevole.
Le opzioni ermeneutiche astrattamente percorribili:
una tesi più rigorosa ritiene che, ai fini della regolarizzazione della posizione fiscale, sia necessaria la positiva definizione del procedimento di rateazione con l' accoglimento dell'istanza del contribuente prima del decorso del termine fissato dalla lex specialis per la presentazione della domanda di partecipazione;
- una tesi più elastica annette rilievo già alla presentazione dell'istanza di rateazione entro il suddetto confine temporale;
una linea interpretativa mediana ammette alla partecipazione l'impresa che abbia presentato istanza di rateizzazione, sub condicione della positiva definizione della procedura prima dell'aggiudicazione della gara e della conseguente stipulazione del contratto.
La giurisprudenza comunitaria (cfr. Corte giust. CE, Sez. I, 09 febbraio 2007, n. 228/04 e 226/04) e quella nazionale (cfr., ex multis, Cons. St., sez. IV, 22 marzo 2013, n. 1633; sez. III, 5 marzo 2013, n. 1332; sez. VI, 29 gennaio 2013, n. 531; sez. V, 18 novembre 2011, n. 6084), al pari dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (cfr. determinazione 16 maggio 2012, n. 1; determinazione 12 gennaio 2010, n. 1; parere 12 febbraio 2009, n. 23; deliberazione 18 aprile 2007, n. 120), hanno anche di recente ribadito, sulla scorta di argomentazioni suscettibili di condivisione, l'adesione alla tesi più rigorosa secondo cui il requisito della regolarità fiscale può dirsi sussistente solo qualora, prima del decorso del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara di appalto, l'istanza di rateizzazione sia stata accolta con l'adozione del relativo provvedimento costitutivo.

Ai fini dell'integrazione del requisito della regolarità fiscale di cui all'art. 38, comma 1, lett. g, d.lg. 12 aprile 2006, n. 163 non è sufficiente che sia stata presentata, da parte del concorrente alla gara pubblica, istanza di rateizzazione del debito tributario ma occorre che il relativo procedimento si sia concluso con un provvedimento favorevole, nel senso che tale istanza di rateizzazione deve essere stata accolta prima della scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla gara. Consiglio di Stato ad. plen., 05/06/2013, n. 15. 

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