Contratti pubblici.
Designazione di secondo grado, o "a
cascata.
Il
sistema di indicazione "a cascata dell'impresa esecutrice si pone in
contrasto con la previsione di cui al comma 7 dell'articolo 37 del "Codice
dei contratti', secondo cui "i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1,
lettera b) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati
il consorzio concorre"?
Si
richiama l'avviso dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, espresso
con deliberazione del 10 gennaio 2007, secondo cui la citata disciplina di
settore consentirebbe tale tipologia di designazione "a cascata" solo
in caso di consorzio il quale - a propria volta - designi un altro consorzio.
Al
contrario, ciò non sarebbe possibile nel caso, che qui ricorre, in cui una
consorziata (che non è essa stessa un Consorzio,) indichi quale impresa
esecutrice una semplice associata, la quale non è legata da un rapporto
organico né con il Consorzio, né con la cooperativa (e che pertanto non
potrebbe legittimamente giovarsi, ai fini della partecipazione alla gara, dei
requisiti del Consorzio).
Sarebbe
inoltre da respingere la tesi secondo cui al consorzio aggiudicatario di un
appalto sarebbe riconosciuta la facoltà di indicare una nuova impresa
nell'ipotesi in cui per motivi sopravvenuti l'impresa originariamente designata
non si trovi nelle condizioni di svolgere la prestazione.
Si
sostiene che nella specie non si verte in ipotesi di motivi sopravvenuti, ma di
vizio originario dell'offerta a causa dell'indicazione "a cascata"
dell'impresa incaricata di eseguire i lavori, con conseguente violazione del
principio della par condicio dei concorrenti
Il
Consiglio di Stato, con sentenza della Sezione VI del 22 giugno 2007 n. 3477,
sia pure pronunciata con riferimento alla disciplina di cui all'art. 13, comma
4, della legge n. 109 del 1994, ora riprodotta dall'art. 37, comma 7, del
d.lgs. n. 163 del 2006, ha avuto occasione di esaminare il problema della
legittimità della designazione di secondo grado, o "a cascata", che
si verifichi quando alla gara per l'affidamento di lavori pubblici partecipi un
consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma
della legge 25 giugno 1909 n. 422.
La
detta giurisprudenza ha affermato la non conformità alla legge della
designazione di secondo grado, rilevando che l'art. 13, comma 4, della legge n.
109 del 1994 (ora art. 37, comma 7, del d.lgs. n. 106 del 2006), al fine di
salvaguardare una specifica categoria di imprese e di incentivare la mutualità,
ha inteso assegnare rilievo funzionale solo al rapporto organico che lega il
Consorzio concorrente alle imprese o altri consorzi in esso direttamente
consorziati e che ne costituiscono, come detto, una sorta di interna corporis
(sicché l'attività compiuta dai soggetti consorziati è imputata organicamente
al Consorzio concorrente, come unico ed autonomo centro di imputazione e di
riferimento di interessi); ma non anche al rapporto, di secondo grado, che
finirebbe per collegare il Consorzio aggiudicatario ad un soggetto terzo
(ancorché preventivamente designato, in sede di gara, dalla società chiamata ad
eseguire i lavori dal Consorzio concorrente, poi risultato aggiudicatario), che
con il primo ha solo un rapporto mediato dall'azione di un altro soggetto (che,
tra l'altro, come si ripete, neppure risulta dotato, nella specie, almeno
stando a quanto emerge dagli atti versati in giudizio, delle prescritte
categorie d'iscrizione), associato a quello designato dall'aggiudicatario.
Di
fatto, la potestà assegnata dal legislatore al Consorzio concorrente di
designare, sulla base di un ordinario rapporto di fiducia, l'impresa - ad esso
consorziata - quale materiale esecutrice delle opere verrebbe a trasferirsi sul
soggetto a tal fine designato dal Consorzio concorrente; ciò che il legislatore
non ha inteso consentire allorché, con il citato art. 13, comma 4, della legge
n. 109/1994, ha eccezionalmente previsto che i Consorzi di cui si tratta
indichino, nell'offerta, per quali loro consorziati essi concorrano e non ha,
invece, esteso anche ai soggetti (eventualmente costituiti in forma consortile)
così designati di indicare, a loro volta, a cascata, i propri consorziati
chiamati ad eseguire i lavori stessi.
Trattandosi,
inoltre, di situazione eccezionale, non direttamente disciplinata dal
legislatore, la stessa amministrazione, nel silenzio della norma, verrebbe a
trovarsi in una situazione di obiettiva incertezza in merito all'esercizio
delle proprie potestà operative nei confronti del soggetto beneficiario
dell'affidamento di secondo grado di cui si tratta e, in particolare, in ordine
alla verifica di sussistenza o meno, in capo ad essa impresa subdesignata, di
tutti i requisiti di legge che legittimano l'applicabilità della disciplina
speciale e di favore di cui si è detto.
Questa
consente, in definitiva, al Consorzio concorrente ed aggiudicatario di
avvalersi delle prestazioni di un'impresa cooperativa in esso associata e
specificamente designata in sede di gara; e, in tal caso, l'impresa indicata può
eseguire i lavori pur essendo priva, per le ragioni dianzi indicate, dei
requisiti di qualificazione tecnica; ma non anche, a quest'ultima, di avvalersi
di un'ulteriore impresa - a sua volta, in essa associata - altrimenti potendosi
innescare un meccanismo di designazioni a catena destinato a beneficiare non
(secondo la ratio legis) il Consorzio concorrente e le imprese cooperative in
esso associate, ma, in ipotesi (come nel caso di specie) anche soggetti terzi,
non concorrenti direttamente alla gara, né in questa puntualmente designati,
secundum legem, dal concorrente risultato aggiudicatario, quali materiali
esecutori dei lavori.
L'illegittima
designazione di secondo grado, o "a cascata", da parte della società
consorziata, indicata per l'esecuzione dei lavori dal Consorzio aggiudicatario
di cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della l. 25 giugno
1909 n. 422, "vitiatur sed non vitiat", nel senso che non impedisce
di conservare legittimamente l'aggiudicazione in capo al Consorzio, purché questo
abbia provveduto ad indicare in sede di offerta l'impresa consorziata da cui
sarebbero stati eseguiti i lavori stessi; è infatti questo l'unico specifico
adempimento imposto dall'art. 37 comma 7 d.lg. 12 aprile 2006 n. 163, con
conseguente irrilevanza dei comportamenti posti in essere sul punto dalla
consorziata designata. Consiglio di Stato ad. plen., 20/05/2013, n. 14.
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