Contratti pubblici. Commissione di gara. Incompatibilità.
L'art.
84, comma 4, d.lg. 12 aprile 2006, n. 163, che prevede che i commissari diversi
dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione
o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui
affidamento si tratta, risponde all'esigenza di rigida separazione della fase
di preparazione della documentazione di gara con quella di valutazione delle
offerte in essa presentate, a garanzia della neutralità del giudizio ed in
coerenza con la ratio generalmente sottesa alle cause di incompatibilità dei
componenti degli organi amministrativi; è pertanto incompatibile il componente
della commissione giudicatrice che era stato precedentemente incaricato della
redazione del bando e del disciplinare di gara. Consiglio di Stato ad. plen.,
07/05/2013, n. 13.
La
previsione di legge di cui al comma 4, come il precedente storico contenuto
nell'art. 21 comma 5 legge n.109 del 1994, è evidentemente destinata a
prevenire il pericolo concreto di possibili effetti disfunzionali derivanti
dalla partecipazione alle commissioni giudicatrici di soggetti (progettisti,
dirigenti che abbiano emanato atti del procedimento di gara e così via) che
siano intervenuti a diverso titolo nella procedura concorsuale.
Tale
regola mira ad impedire la partecipazione alla Commissione di soggetti che,
nell'interesse proprio o in quello privato di alcuna delle imprese concorrenti,
abbiano assunto o possano avere assunto compiti di progettazione, di esecuzione
o di direzione di lavori oggetto della procedura di gara e ciò a tutela del diritto
delle parti del procedimento ad una decisione amministrativa adottata da un
organo terzo ed imparziale.
Tale
motivo di incompatibilità riguarda soltanto i commissari diversi dal
presidente.
La
ratio consiste nella volontà di conservare, almeno in parte, la distinzione tra
i soggetti che hanno definito i contenuti e le regole della procedura e quelli
che ne fanno applicazione nella fase di valutazione delle offerte.
L'interesse
pubblico rilevante diventa quindi non tanto e non solo quello della imparzialità,
cui è in ogni caso riconducibile, (anche se la deroga per il presidente ne
costituisce evidente attenuazione), ma anche la volontà di assicurare che la
valutazione sia il più possibile "oggettiva" e cioè non
"influenzata" dalle scelte che la hanno preceduta, se non per ciò che
è stato dedotto formalmente negli atti di gara.
A
sua volta la regola della posteriorità della nomina della commissione rispetto
alla scadenza del termine di presentazione delle offerte risponde alla
convinzione diffusa che tale vincolo temporale sia posto a presidio della
trasparenza (intesa in senso più lato rispetto al senso della generale
accessibilità alla attività amministrativa) e della imparzialità della
procedura, tanto che l'orientamento più rigoroso ne fa discendere dalla
inosservanza la invalidità (per annullabilità) degli atti successivi alla
nomina (tra tante, Cons. Stato, V, 29 aprile 2009, n.2738).
In
pratica, la posticipazione della nomina dovrebbe evitare situazioni in cui le
offerte siano influenzate dalle preferenze, anche solo presunte o supposte, dei
commissari, o da loro suggerimenti e che vi possano essere tentativi di
collusione o anche solo di contatti con imprese "amiche".
Tale
regola deve essere ritenuta, dunque, pur essa espressione di un principio generale
della materia dei contratti pubblici, inerente il corretto funzionamento delle
procedure selettive di scelta dell'affidatario.
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