Condomino. Il diritto di
rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento.
La semplificazione portata all’articolo 1118 c.c. modificato dall'art. 3, l. 11 dicembre 2012,
n. 220, ha portato ad una incredibile complicazione.
Il 4 comma afferma, infatti, il diritto del condomino di rinunciare
all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento,
se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi
di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a
concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto
e per la sua conservazione e messa a norma.
questa norma ha comportato, nel caso di distacco dall’impianto
centralizzato, la necessità di trovare un numero soddisfacente di canne fumarie
che eliminassero i funi della combustione delle caldaie singole!
Per gli appartamenti ai piani alti il problema è relativo ma per quelli
ai piani alti ?
Di qui all’apertura normativa una norma di blocco ha vietato gli
scarichi se non al tetto salvo per gli impianti realizzati entro l’agosto del
2013 e con soluzioni certificate da tecnico da Asl da Comune.
Il panico quindi per un’infinità di altre situazioni ce si trovano
fuori norma.
Di semplificatori di questo tipo è meglio perderne che trovarne!
Queste semplificazioni comportano il caos per gli operatori.
La vendita di un immobile che solo pochi mesi prima era a norma ed ora
non può provoca infatti responsabilità del venditore perseguibile con le azione
civili di riduzione del prezzo, ove alla carenza di canna fumaria possa
tecnicamente porsi rimedio, o di
risoluzione del contratto per evidenti vizi della cosa venduta.
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