mercoledì 9 ottobre 2013

Condomino. Il diritto di rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento.

Condomino. Il diritto di rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento.
La semplificazione portata all’articolo 1118 c.c.  modificato dall'art. 3, l. 11 dicembre 2012, n. 220, ha portato ad una incredibile complicazione.
Il 4 comma afferma, infatti, il diritto del condomino di rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma.
questa norma ha comportato, nel caso di distacco dall’impianto centralizzato, la necessità di trovare un numero soddisfacente di canne fumarie che eliminassero i funi della combustione delle caldaie singole!
Per gli appartamenti ai piani alti il problema è relativo ma per quelli ai piani alti ?
Di qui all’apertura normativa una norma di blocco ha vietato gli scarichi se non al tetto salvo per gli impianti realizzati entro l’agosto del 2013 e con soluzioni certificate da tecnico da Asl da Comune.
 Il panico quindi per  un’infinità di altre situazioni ce si trovano fuori norma.
Di semplificatori di questo tipo è meglio perderne che trovarne!
Queste semplificazioni comportano il caos per gli operatori.

La vendita di un immobile che solo pochi mesi prima era a norma ed ora non può provoca infatti responsabilità del venditore perseguibile con le azione civili di riduzione del prezzo, ove alla carenza di canna fumaria possa tecnicamente porsi  rimedio, o di risoluzione del contratto per evidenti vizi della cosa venduta.

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