Beni storico artistici.
L’autorizzazione per interventi edilizi su immobili di interesse storico ed
artistico.
È fatto obbligo di richiedere l’autorizzazione al
Ministero per i beni e le attività culturali per la demolizione e lo
spostamento dei beni soggetti a vincolo o per lo smembramento di collezioni.
«1. Sono subordinati
ad autorizzazione del Ministero:
a) la rimozione o la
demolizione, anche con successiva ricostituzione, dei beni culturali;
b) lo spostamento,
anche temporaneo, dei beni culturali mobili, salvo quanto previsto ai commi 2 e
3;
c) lo smembramento di
collezioni, serie e raccolte;
d) lo scarto dei
documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati per i quali sia
intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'art. 13 nonché lo scarto di
materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche, con l'eccezione prevista
all'art. 10, comma 2, lettera c), e delle biblioteche private per le quali sia
intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13;
e) il trasferimento
ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi
pubblici, nonché di archivi privati per i quali sia intervenuta la
dichiarazione ai sensi dell'art. 13» ( art. 21, d.lg.
42/2004, mod. art. 2, comma 1, lett. i), d. lg. 26 .3.2008, n. 62). Nicola Centofanti
e Paolo Centofanti, Diritto urbanistico, CEDAM
2012, 54.
Le altre opere su
beni culturali sono soggette all’autorizzazione del soprintendente.
“I lavori di manutenzione straordinaria
eseguiti su di una casa canonica, trattandosi di bene culturale, necessitano
del previo rilascio di autorizzazione della Soprintendenza dei beni
architettonici, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 10, commi 1 e
5, 12, comma 1, 21, comma 4, d.lg. n. 42 del 2004, a nulla rilevando l'errore
sul fatto, determinato da errore su legge extrapenale, ex art. 47, comma 3, c.p., in quanto, per il particolare
atteggiarsi dell’elemento soggettivo nei reati contravvenzionali, ed ai sensi
della congiunta lettura dei commi 1, secondo periodo, e 3, della norma di cui
al citato art. 47 c.p., ai fini della configurazione del reato è sufficiente la
sola colpa” (Trib. Alessandria, sez. XIII, .4.2.2010).
I progetti per interventi di esecuzione di opere e
lavori su beni appartenenti a privati devono essere sottoposti alla
Soprintendenza per ottenere la relativa approvazione, ex art. 22, d. lg.
42/2004. I proprietari o i detentori, a qualsiasi titolo, di beni mobili ed
immobili riconosciuti d’interesse storico od artistico a seguito di notifica
devono sottoporre all’esame della competente Soprintendenza il progetto di
qualunque opera intendano realizzare, allo scopo di ottenerne la preventiva
autorizzazione. Qualora vi sia assoluta
urgenza si possono eseguire i lavori provvisori indispensabili per evitare
gravi danni ai beni, con l’obbligo di comunicarne immediata notizia alla
Soprintendenza.
Alla stessa dovranno essere inviati in seguito, nel più breve tempo
possibile, i progetti definitivi dei lavori per averne l’approvazione.
I poteri riconosciuti all'Amministrazione per la tutela dei beni vincolati,
risultando finalizzati alla cura dell'interesse pubblico, sono connotati da
profili di discrezionalità amministrativa e di discrezionalità tecnica. Le
scelte in ordine alle modalità di cura e di salvaguardia dell'interesse
culturale e storico — artistico ed architettonico si esprimono in un'ampia
gamma di possibilità, riservate alla scelta dell'autorità amministrativa, salvi
i limiti, sindacabili dal giudice amministrativo, della logicità,
ragionevolezza, non contraddizione e dell'obbligo di motivazione. Il potere
impositivo di prescrizioni in sede di autorizzazione all'esecuzione dei lavori
costituisce un potere generale riconosciuto all'Amministrazione, come emerge
dagli artt. 21 comma 5, e 33 comma 4, d.lg. 22 gennaio 2004 n. 42, che
prevedono espressamente la possibilità di porre prescrizioni in sede di
approvazione del progetto. T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 28/12/2012, n. 5367.
Gli interventi su immobili che presentano interesse storico artistico sono
assoggettati non solo al permesso di costruire, ma anche all’autorizzazione
rilasciata dalla competente Soprintendenza.
Fra le due procedure non intercorre un rapporto di collegamento e, quindi,
le determinazioni del soprintendente non vincolano i provvedimenti del comune.
Ai sensi dell'art. 10 comma 1, d.lg. 22 gennaio 2004 n. 42 la dichiarazione
di interesse culturale sottopone il bene ad un regime vincolistico di per sé
non incompatibile con qualsivoglia intervento edilizio che, peraltro, deve
essere sottoposto al procedimento autorizzatorio previsto dagli artt. 21 e 22
del medesimo corpus legislativo e, quindi, al rilascio dell'autorizzazione
paesaggistica che, ai sensi del successivo art. 146 comma 4, costituisce atto
autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire od agli altri titoli
legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio, e va conseguentemente acquisita
prima di intraprendere il procedimento edilizio. T.A.R. Umbria Perugia, sez. I,
04/08/2011, n. 261.
L’impugnazione dei due atti ha ambiti operativi diversi, essendo diretta a
censurare in un caso l’autorizzazione della Soprintendenza per i motivi
connessi alla tutela dei beni culturali e, nell’altro, il permesso di costruire
per motivi di natura urbanistica.
L’autorizzazione deve essere richiesta sia per le opere soggette a permesso
di costruire sia per le opere soggette a denuncia di inizio di attività.
La possibilità di agire tramite denuncia di inizio di attività per gli
interventi edilizi minori è stata oggetto di censura per conflitto di
attribuzione da parte delle regioni, ma la Corte Costituzionale ha riconosciuto
allo Stato l’autorità di fissare il principio generale che consente
l’esecuzione di lavori tramite D.I.A. anche per opere soggette ad autorizzazione
da parte della soprintendenza.
Non è fondata, in riferimento all’art. 117 Cost., la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 1, 8o, 9o, 10o
e 11o co., l. 21.12.2001, n. 443, il quale disciplina il regime
degli interventi edilizi, ampliando la possibilità per l’interessato di
avvalersi della denuncia di inizio attività anche per interventi su immobili
sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale
subordinatamente al preventivo rilascio del parere o dell’autorizzazione richiesti
dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali.
«Le disposizioni
censurate, lungi dal porre una disciplina di dettaglio, costituiscono
espressione di un principio della legislazione statale diverso da quello
previgente, contenuto nell’art. 4, 8o co., d.l. n. 398 del 1993 –
espressamente abrogato – secondo il quale può procedersi con denuncia di inizio
attività anche alla realizzazione degli interventi edilizi di cui all’art. 1, 6o
co., l. 443 del 2001 che riguardino aree o immobili sottoposti a vincolo e si
limitano a far salva la previgente normativa vincolistica, senza alterare il
preesistente quadro delle relative competenze, anche delegate alle
amministrazioni comunali, e senza attrarre allo Stato ulteriori competenze»
(Corte Cost. 1.10.2003, n. 303).
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