lunedì 21 ottobre 2013

Beni storico artistici. L’autorizzazione per interventi edilizi su immobili di interesse storico ed artistico.

Beni storico artistici. L’autorizzazione per interventi edilizi su immobili di interesse storico ed artistico.

È fatto obbligo di richiedere l’autorizzazione al Ministero per i beni e le attività culturali per la demolizione e lo spostamento dei beni soggetti a vincolo o per lo smembramento di collezioni.
 «1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:
a) la rimozione o la demolizione, anche con successiva ricostituzione, dei beni culturali;
b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali mobili, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3;
c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;
d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'art. 13 nonché lo scarto di materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche, con l'eccezione prevista all'art. 10, comma 2, lettera c), e delle biblioteche private per le quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13;
e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi pubblici, nonché di archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'art. 13» ( art. 21, d.lg. 42/2004, mod. art. 2, comma 1, lett. i), d. lg. 26 .3.2008, n. 62). Nicola Centofanti e Paolo Centofanti, Diritto urbanistico, CEDAM  2012, 54.
Le altre opere su beni culturali sono soggette all’autorizzazione del soprintendente.
 “I lavori di manutenzione straordinaria eseguiti su di una casa canonica, trattandosi di bene culturale, necessitano del previo rilascio di autorizzazione della Soprintendenza dei beni architettonici, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 10, commi 1 e 5, 12, comma 1, 21, comma 4, d.lg. n. 42 del 2004, a nulla rilevando l'errore sul fatto, determinato da errore su legge extrapenale, ex art. 47, comma 3, c.p., in quanto, per il particolare atteggiarsi dell’elemento soggettivo nei reati contravvenzionali, ed ai sensi della congiunta lettura dei commi 1, secondo periodo, e 3, della norma di cui al citato art. 47 c.p., ai fini della configurazione del reato è sufficiente la sola colpa” (Trib. Alessandria, sez. XIII, .4.2.2010).
I progetti per interventi di esecuzione di opere e lavori su beni appartenenti a privati devono essere sottoposti alla Soprintendenza per ottenere la relativa approvazione, ex art. 22, d. lg. 42/2004. I proprietari o i detentori, a qualsiasi titolo, di beni mobili ed immobili riconosciuti d’interesse storico od artistico a seguito di notifica devono sottoporre all’esame della competente Soprintendenza il progetto di qualunque opera intendano realizzare, allo scopo di ottenerne la preventiva autorizzazione.  Qualora vi sia assoluta urgenza si possono eseguire i lavori provvisori indispensabili per evitare gravi danni ai beni, con l’obbligo di comunicarne immediata notizia alla Soprintendenza.
Alla stessa dovranno essere inviati in seguito, nel più breve tempo possibile, i progetti definitivi dei lavori per averne l’approvazione.
I poteri riconosciuti all'Amministrazione per la tutela dei beni vincolati, risultando finalizzati alla cura dell'interesse pubblico, sono connotati da profili di discrezionalità amministrativa e di discrezionalità tecnica. Le scelte in ordine alle modalità di cura e di salvaguardia dell'interesse culturale e storico — artistico ed architettonico si esprimono in un'ampia gamma di possibilità, riservate alla scelta dell'autorità amministrativa, salvi i limiti, sindacabili dal giudice amministrativo, della logicità, ragionevolezza, non contraddizione e dell'obbligo di motivazione. Il potere impositivo di prescrizioni in sede di autorizzazione all'esecuzione dei lavori costituisce un potere generale riconosciuto all'Amministrazione, come emerge dagli artt. 21 comma 5, e 33 comma 4, d.lg. 22 gennaio 2004 n. 42, che prevedono espressamente la possibilità di porre prescrizioni in sede di approvazione del progetto. T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 28/12/2012, n. 5367.
Gli interventi su immobili che presentano interesse storico artistico sono assoggettati non solo al permesso di costruire, ma anche all’autorizzazione rilasciata dalla competente Soprintendenza.
Fra le due procedure non intercorre un rapporto di collegamento e, quindi, le determinazioni del soprintendente non vincolano i provvedimenti del comune.
Ai sensi dell'art. 10 comma 1, d.lg. 22 gennaio 2004 n. 42 la dichiarazione di interesse culturale sottopone il bene ad un regime vincolistico di per sé non incompatibile con qualsivoglia intervento edilizio che, peraltro, deve essere sottoposto al procedimento autorizzatorio previsto dagli artt. 21 e 22 del medesimo corpus legislativo e, quindi, al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica che, ai sensi del successivo art. 146 comma 4, costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire od agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio, e va conseguentemente acquisita prima di intraprendere il procedimento edilizio. T.A.R. Umbria Perugia, sez. I, 04/08/2011, n. 261.
L’impugnazione dei due atti ha ambiti operativi diversi, essendo diretta a censurare in un caso l’autorizzazione della Soprintendenza per i motivi connessi alla tutela dei beni culturali e, nell’altro, il permesso di costruire per motivi di natura urbanistica.
L’autorizzazione deve essere richiesta sia per le opere soggette a permesso di costruire sia per le opere soggette a denuncia di inizio di attività.
La possibilità di agire tramite denuncia di inizio di attività per gli interventi edilizi minori è stata oggetto di censura per conflitto di attribuzione da parte delle regioni, ma la Corte Costituzionale ha riconosciuto allo Stato l’autorità di fissare il principio generale che consente l’esecuzione di lavori tramite D.I.A. anche per opere soggette ad autorizzazione da parte della soprintendenza.
Non è fondata, in riferimento all’art. 117 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, 8o, 9o, 10o e 11o co., l. 21.12.2001, n. 443, il quale disciplina il regime degli interventi edilizi, ampliando la possibilità per l’interessato di avvalersi della denuncia di inizio attività anche per interventi su immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale subordinatamente al preventivo rilascio del parere o dell’autorizzazione richiesti dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali.

«Le disposizioni censurate, lungi dal porre una disciplina di dettaglio, costituiscono espressione di un principio della legislazione statale diverso da quello previgente, contenuto nell’art. 4, 8o co., d.l. n. 398 del 1993 – espressamente abrogato – secondo il quale può procedersi con denuncia di inizio attività anche alla realizzazione degli interventi edilizi di cui all’art. 1, 6o co., l. 443 del 2001 che riguardino aree o immobili sottoposti a vincolo e si limitano a far salva la previgente normativa vincolistica, senza alterare il preesistente quadro delle relative competenze, anche delegate alle amministrazioni comunali, e senza attrarre allo Stato ulteriori competenze» (Corte Cost. 1.10.2003, n. 303). 

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