lunedì 21 ottobre 2013

Beni storico artistici . Il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione per interventi su beni storico artistici.

Beni storico artistici . Il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione per interventi su beni storico artistici.

Il procedimento di rilascio dell’autorizzazione è ora normato dall’art. 22, d. lg. 22.1.2004, n. 42
La scansione procedimentale ne impone il rilascio entro 120 giorni dalla ricezione della richiesta da parte della Soprintendenza. Nicola Centofanti e Paolo Centofanti, Diritto urbanistico, CEDAM  2012, 56.
È prevista la sospensione del termine per richieste istruttorie.
Decorso il termine, il ricorrente può diffidare l’amministrazione a provvedere.
È previsto il silenzio assenso che si forma solo a seguito di inottemperanza dell’amministrazione a provvedere una volta che siano trascorsi trenta giorni dal ricevimento della diffida.
«1. Fuori dei casi previsti dagli artt. 25 e 26, l’autorizzazione prevista dall’art. 21, 4o co., relativa ad interventi in materia di edilizia pubblica e privata è rilasciata entro il termine di centoventi giorni dalla ricezione della richiesta da parte della soprintendenza.
2. Qualora la soprintendenza chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, il termine indicato al 1o co. è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta.
3. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, la soprintendenza ne dà preventiva comunicazione al richiedente ed il termine indicato al comma 1 è sospeso fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti d'ufficio e comunque per non più di trenta giorni.
° 4. Decorso inutilmente il termine stabilito, il richiedente può diffidare l'amministrazione a provvedere. Se l'amministrazione non provvede nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida, il richiedente può agire ai sensi dell'art. 21-bis della l. 6 .12.1971, n. 1034, e successive modificazioni»
(art. 22, d. lg. 42/2004,  mod. art. 2, comma 1, lett. i) d. lg. 24.3.2006, n.156).
La tutela statale attribuisce al soprintendente il potere di sospendere i lavori quando i progetti relativi non siano stati preventivamente autorizzati dalla Soprintendenza.
«1. Il soprintendente può ordinare la sospensione di interventi iniziati contro il disposto degli articoli 20, 21, 25, 26 e 27 ovvero condotti in difformità dall’autorizzazione.
2. Al soprintendente spetta altresì la facoltà di ordinare l’inibizione o la sospensione di interventi relativi alle cose indicate nell’articolo 10, anche quando per esse non siano ancora intervenute la verifica di cui all’articolo 12, 2o co., o la dichiarazione di cui all’articolo 13.
Omissis
4. In caso di realizzazione di lavori pubblici ricadenti in aree di interesse archeologico, anche quando per esse non siano intervenute la verifica di cui all'articolo 12, comma 2, o la dichiarazione di cui all'articolo 13, il soprintendente può richiedere l'esecuzione di saggi archeologici preventivi sulle aree medesime a spese del committente »
(art. 22, d. lg. 42/2004,  mod. art. 2, comma 1, lett. l) d. lg. 24.3.2006, n.156).
L’ordine di sospensione deve concludersi entro un tempo limitato entro il quale il soprintendente deve avviare un procedimento di verifica; detto procedimento è evidentemente soggetto ai tempi di cui alla l. 241/1990
«3. L’ordine di cui al 2o co. si intende revocato se, entro trenta giorni dalla ricezione del medesimo, non è comunicato, a cura del soprintendente, l’avvio del procedimento di verifica o di dichiarazione»(art. 28, d. lg. 22.1.2004, n. 42).
L’art. 160, d. lg. 22.1.2004, n. 42, disciplina il procedimento sanzionatorio di rimessa in pristino di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali.

Gli interventi edilizi abbisognano sempre e comunque della relativa previa autorizzazione imposta dall'art. 146 dello stesso decreto, soggiacendo, in carenza agli "obblighi di ripristino a proprie spese", di cui all'art. 167 che segue. Obblighi, peraltro, discendenti anche dal t.u. Edilizia, il cui art. 27 prevede la medesima sanzione in presenza di esecuzione senza titolo di opere in territorio assoggettato al vincolo, anche ove eseguibili a mezzo di dia (o scia) posto che, ex combinato disposto fra gli art. 22 e 23 t.u., citato, in assenza del previo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, il titolo abilitativo edilizio non si forma, ovvero l'attività non può essere intrapresa. T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 05/03/2012, n. 1111.

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