Beni storico artistici . Il
procedimento per il rilascio dell’autorizzazione per interventi su beni storico
artistici.
Il procedimento di rilascio dell’autorizzazione è
ora normato dall’art. 22, d. lg. 22.1.2004, n. 42
La scansione procedimentale ne impone
il rilascio entro 120 giorni dalla ricezione della richiesta da parte della
Soprintendenza. Nicola Centofanti e Paolo Centofanti, Diritto
urbanistico, CEDAM 2012, 56.
È prevista la sospensione del termine per richieste istruttorie.
Decorso il termine, il ricorrente può diffidare l’amministrazione a
provvedere.
È previsto il silenzio assenso che si forma solo a seguito di
inottemperanza dell’amministrazione a provvedere una volta che siano trascorsi
trenta giorni dal ricevimento della diffida.
«1. Fuori dei casi
previsti dagli artt. 25 e 26, l’autorizzazione prevista dall’art. 21, 4o
co., relativa ad interventi in materia di edilizia pubblica e privata è
rilasciata entro il termine di centoventi giorni dalla ricezione della
richiesta da parte della soprintendenza.
2. Qualora la soprintendenza chieda chiarimenti o
elementi integrativi di giudizio, il termine indicato al 1o co. è
sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta.
3. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di
natura tecnica, la soprintendenza ne dà preventiva comunicazione al richiedente
ed il termine indicato al comma 1 è sospeso fino all'acquisizione delle
risultanze degli accertamenti d'ufficio e comunque per non più di trenta
giorni.
° 4. Decorso inutilmente il termine stabilito, il
richiedente può diffidare l'amministrazione a provvedere. Se l'amministrazione non
provvede nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida, il
richiedente può agire ai sensi dell'art. 21-bis
della l. 6 .12.1971, n. 1034, e successive modificazioni»
(art. 22, d. lg. 42/2004,
mod. art. 2, comma 1, lett. i) d. lg. 24.3.2006, n.156).
La tutela statale attribuisce al soprintendente il
potere di sospendere i lavori quando i progetti relativi non siano stati
preventivamente autorizzati dalla Soprintendenza.
«1. Il soprintendente
può ordinare la sospensione di interventi iniziati contro il disposto degli
articoli 20, 21, 25, 26 e 27 ovvero condotti in difformità dall’autorizzazione.
2. Al soprintendente spetta altresì la facoltà di
ordinare l’inibizione o la sospensione di interventi relativi alle cose
indicate nell’articolo 10, anche quando per esse non siano ancora intervenute
la verifica di cui all’articolo 12, 2o co., o la dichiarazione di
cui all’articolo 13.
Omissis
4. In caso di realizzazione di lavori pubblici ricadenti
in aree di interesse archeologico, anche quando per esse non siano intervenute
la verifica di cui all'articolo 12, comma 2, o la dichiarazione di cui
all'articolo 13, il soprintendente può richiedere l'esecuzione di saggi
archeologici preventivi sulle aree medesime a spese del committente »
(art. 22, d. lg. 42/2004, mod.
art. 2, comma 1, lett. l) d. lg. 24.3.2006, n.156).
L’ordine di sospensione deve concludersi entro un
tempo limitato entro il quale il soprintendente deve avviare un procedimento di
verifica; detto procedimento è evidentemente soggetto ai tempi di cui alla l.
241/1990
«3. L’ordine di cui al 2o
co. si intende revocato se, entro trenta giorni dalla ricezione del medesimo,
non è comunicato, a cura del soprintendente, l’avvio del procedimento di
verifica o di dichiarazione»(art. 28, d. lg. 22.1.2004, n. 42).
L’art. 160, d. lg. 22.1.2004, n. 42, disciplina il
procedimento sanzionatorio di rimessa in pristino di competenza del Ministero
per i beni e le attività culturali.
Gli interventi edilizi abbisognano sempre e comunque della relativa
previa autorizzazione imposta dall'art. 146 dello stesso decreto, soggiacendo,
in carenza agli "obblighi di ripristino a proprie spese", di cui
all'art. 167 che segue. Obblighi, peraltro, discendenti anche dal t.u.
Edilizia, il cui art. 27 prevede la medesima sanzione in presenza di esecuzione
senza titolo di opere in territorio assoggettato al vincolo, anche ove
eseguibili a mezzo di dia (o scia) posto che, ex combinato disposto fra gli
art. 22 e 23 t.u., citato, in assenza del previo rilascio dell'autorizzazione
paesaggistica, il titolo abilitativo edilizio non si forma, ovvero l'attività
non può essere intrapresa. T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 05/03/2012, n. 1111.
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