giovedì 24 ottobre 2013

Ambiente. VIA. Impugnabilità nei termini di decadenza.

Ambiente. VIA. Impugnabilità nei termini di decadenza.
Le procedure di V.I.A. e di verifica di assoggettabilità a V.I.A. ("screening"), pur inserendosi sempre all'interno del più ampio procedimento di realizzazione di un'opera o di un intervento, sono dotate di autonomia, in quanto destinate a tutelare un interesse specifico (quello alla tutela dell'ambiente) e ad esprimere al riguardo una valutazione definitiva, di per sé potenzialmente lesiva dei valori ambientali, con conseguente immediata impugnabilità degli atti conclusivi da parte dei soggetti interessati alla protezione di quei valori (siano essi associazioni di tutela ambientale ovvero cittadini residenti in loco); l'art. 20, d.lgs. n. 152 del 2006, infatti, configura la stessa procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. ("screening") come vero e proprio subprocedimento autonomo, caratterizzato da partecipazione dei soggetti interessati e destinato a concludersi con un atto avente natura provvedimentale, soggetto a pubblicazione (cfr. per tutte Cons. Stato, sez. IV, 3 marzo 2009, n. 1213).
Nella fattispecie in questione, quindi, il decreto di screening avrebbe dovuto essere impugnato entro il termine di decadenza decorrente dalla pubblicazione del medesimo sul BURL. T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 15/03/2013, n. 713
Tale decreto è stato, inoltre, ampiamente pubblicizzato sul sito della regione , ed è stato conosciuto dalle parti ricorrenti nel corso della conferenza di servizi, facendo parte degli atti della stessa, a cui sia l’associazione che il comune hanno partecipato.
Né rileva, in proposito, che lo screening abbia assunto la forma della determinazione dirigenziale invece che della delibera di Giunta regionale, come richiesto dall'art. 15 della L.R. n. 5 del 2010, atteso che il provvedimento ha comunque concluso la procedura di verifica di assoggettabilità dell'opera a V.I.A. escludendone la necessità e costituisce, pertanto, un atto amministrativo pienamente valido e produttivo di effetti per entrambi i ricorrenti, che doveva, dunque, essere impugnato dagli stessi nei termini di decadenza dalla conoscenza del medesimo.

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