lunedì 28 ottobre 2013

Ambiente. V.I.A. Illegittimità.

Ambiente. V.I.A. Illegittimità.

L'art. 30, l.r. Veneto 8 settembre 1997, n. 36, dispone che "Nell'ambito dell'intero territorio dei comuni interessati dal Parco del Delta del Po ....: a) gli impianti di produzione di energia elettrica dovranno essere alimentati a gas metano o da altre fonti alternative di pari o minore impatto ambientale".
La disposizione regionale citata, dettata in considerazione della specificità del territorio preso in considerazione e con un'evidente finalità quindi di protezione ambientale, nell'esercizio anche della competenza legislativa regionale in materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" (art. 117 co. 3, Cost.), senza certo prescrivere in via esclusiva l'alimentazione a gas metano degli impianti di produzione di energia elettrica realizzabili, esprime una sicura opzione legislativa di preferibilità per gli impianti per l'appunto alimentati a gas metano, ammettendo una differente alimentazione solo a condizione che siano utilizzate "fonti alternative di pari o minore impatto ambientale".
Perché quindi -in applicazione della citata disposizione adottata dal legislatore della Regione Veneto- possa essere espressa una valutazione positiva di compatibilità ambientale di un impianto di produzione di energia elettrica diversamente alimentato è necessaria una quanto mai accurata istruttoria volta a comparare sul piano tecnico ed in concreto l'impatto ambientale potenzialmente correlato al funzionamento della centrale proposta con quello sempre potenzialmente derivante dall'esercizio di impianti che, a parità di energia prodotta, siano tuttavia alimentati a gas metano: adeguata valutazione comparativa di cui l'amministrazione preposta alla formulazione del parere di compatibilità ambientale è quindi tenuta a dare compiutamente atto nella parte motiva, responsabilmente prendendo in considerazione -nel condurre sul piano tecnico il raffronto- ciascuno dei fattori che assumono rilievo nel determinare l'impatto ambientale di una centrale elettrica, salvo successivamente a procedere ad una valutazione di tipo complessivo.
La valutazione delle alternative di progetto, già rientrante tra i compiti propri dell'amministrazione in generale deputata ad esprimersi in merito alla compatibilità ambientale, assume quindi connotati di particolare stringenza per effetto della specifica disciplina legislativa regionale richiamata.
Il Consiglio di Stato n. 3107 del 23 maggio 2011, riformando la sentenza di primo grado, ha sancito l'illegittimità del  decreto di VIA n. 873/2009.
Sostanzialmente, secondo il Consiglio di Stato, le Amministrazioni pubbliche competenti nella procedura in esame (in primis, la Commissione statale VIA-VAS, sulla base dei cui lavori è stato adottato il decreto ministeriale) non hanno svolto adeguatamente il proprio compito nel valutare motivatamente le alternative al progetto di riconversione a carbone proposto.
La necessità che il proponente descriva sommariamente «le principali alternative prese in esame dal committente, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale» e che l'autorità competente informi il pubblico, «tenuto conto delle preoccupazioni e dei pareri del pubblico interessato, i motivi e le considerazioni principali su cui la decisione si fonda, incluse informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico», è prevista a livello comunitario per tutti i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale (articoli 5, comma 3 e 9, comma 1 della direttiva 85/337/CE).
Secondo il Consiglio di Stato la valutazione comparativa delle alternative, nel caso delle centrali elettriche da realizzare nei Comuni del Parco, assumerebbe «connotati di particolare stringenza», in forza dell'articolo 30 della legge regionale 36/1997, poiché lo stesso richiede che «gli impianti di produzione di energia elettrica dovranno essere alimentati a gas metano o da altre fonti alternative di pari o minore impatto ambientale ».
Nel caso di specie, invece, «non può sostenersi che sia stata svolta la dovuta comparazione analitica e motivata tra l'impatto ambientale potenzialmente proprio della centrale a carbone che si intende realizzare e quello correlato alla realizzazione e al funzionamento di centrale a gas metanoa». Il Tribunale ha quindi rilevato come nel corso del procedimento fossero «state anzi espresse perplessità in merito allo stesso studio di impatto ambientale presentato da ENEL proprio per quel attiene al “confronto tra la riconversione a carbone e le altre soluzioni alternative”». Tali perplessità, che emergerebbero sia nel parere n. 244 del 30 giugno 2009 reso dalla Commissione regionale VIA, sia nella nota n. 82234 del 29 giugno 2009 resa da ARPAV, Dipartimento di Rovigo, riguarderebbero proprio la metodologia seguita nel porre a confronto le emissioni potenzialmente correlate alle due tipologie di impianti .
Quanto infine all'articolo 5 bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (introdotto in sede di conversione con la legge 9 aprile 2009, n. 33), ad avviso del Consiglio di Stato esso dev'essere interpretato restrittivamente, nel senso che esso può trovare applicazione nei confronti delle sole leggi statali e regionali che prevedano limiti di localizzazione territoriale, ossia un divieto di localizzazione tale da determinare l'impossibilità dell'insediamento dell'impianto energetico e da non permettere una localizzazione alternativa (Corte Costituzionale, sentenza 22 luglio 2010, n. 278) .
Così interpretato, la deroga dell'articolo 5 bis del D.L. 5/2009 non potrebbe trovare operatività nei confronti dell'articolo 30 della legge regionale Veneto 36/1997, il quale «lungi dal precludere la localizzazione e l'insediamento di impianti di produzione di energia elettrica, si limita ad esprimere — in considerazione delle esigenze di protezione che la specifità del territorio considerato evidentemente pone — una opzione del legislatore regionale di preferibilità per gli impianti alimentati a gas metano, ammettendo una differente alimentazione solo a condizione che siano utilizzate “fonti alternative” di pari o minore impatto ambientale» .
L'art. 30 l. reg. Veneto 8 settembre 1997 n. 36, nella formulazione successiva alla novella di cui alla l. reg. 22 febbraio 1999 n. 7, non prevede più l'obbligo dell'alimentazione a gas metano o con altre fonti alternative non inquinanti, limitandosi a prescrivere che nell'ambito dell'intero territorio dei comuni interessati dal Parco del Delta del Po "gli impianti di produzione di energia elettrica dovranno essere alimentati a gas metano o da altre fonti alternative di pari o minore impatto ambientale.
La valutazione di "pari o minore impatto ambientale" dell'impianto a carbone proposto rispetto all'impianto alimentato a gas deve essere svolta dall'Amministrazione in modo analitico, tenendo senz'altro anche conto dell'attitudine inquinante che le centrali a confronto presentano sotto i diversi aspetti che vengono in rilievo.

Ebbene, l'apprezzamento comparativo in questione non può non essere condotto in modo ancor più rigoroso allorché nel corso del procedimento amministrativo, ed in particolare nella sua fase finale, emergano, come registratosi nel caso di specie, perplessità espresse da organi tecnici dell'Amministrazione (il che è mancato nel caso di specie).  Consiglio di Stato, sez. VI, 23/05/2011, n. 3107.

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