lunedì 28 ottobre 2013

Ambiente. V.A.S. eventuale. Obbligatorietà. Tutela.

Ambiente. V.A.S. eventuale. Obbligatorietà.  Tutela.

la V.A.S. è stata introdotta nell'ordinamento comunitario dalla Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001, recepita in Italia con la Parte II, Titolo II (artt. 11 e seguenti) del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, c.d. Codice dell'Ambiente, modificato e integrato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4 e dal D.Lgs. 29 giugno 2010 n. 128.
Lo scopo della V.A.S. consiste nella verifica degli impatti derivanti sull'ambiente naturale da strumenti urbanistici generali: in particolare, l'aggettivo "strategica" evidenzia l'aspetto caratterizzante dell'istituto, costituito dalla significativa anticipazione della valutazione delle possibili conseguenze ambientali negative dell'azione amministrativa conseguenti alla progettazione ed adozione di piani e dei programmi.
La V.A.S. si distingue dalla V.I.A. quanto all'oggetto e alla funzione.
Sotto un primo profilo, la Valutazione Ambientale Strategica, a differenza della Valutazione di Impatto Ambientale, non si riferisce ai progetti delle singole opere, bensì agli strumenti di programmazione e di pianificazione nel loro complesso (Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 dicembre 2009 n. 7651).
Inoltre, la V.A.S. trova la propria ragione giustificatrice nella inidoneità della V.I.A. a cogliere le implicazioni sul sistema ambientale causate dal sommarsi sul territorio di singoli interventi puntuali pur sottoposti a valutazione ambientale positiva.
Tale valutazione ha quindi la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile. Assicura inoltre che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.
La V.A.S. costituisce parte integrante dei procedimenti di adozione ed approvazione dei piani e programmi, come espressamente disposto dall'art. 11, quinto comma, del Codice dell'Ambiente.
La, norma che riproduce l'analoga formulazione dettata dall'art. 4, paragrafo 1 della Direttiva 2001/42/CE secondo cui "La valutazione ambientale di cui all'articolo 3 deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all'avvio della relativa procedura legislativa".
Tenuto conto che l'iter di formazione degli strumenti urbanistici si articola, di regola, nelle diverse fasi dell'adozione ed approvazione, si ritiene che il giudizio di compatibilità ambientale debba essere compiuto nella fase preparatoria dello strumento di pianificazione e, in ogni caso, prima della relativa approvazione.
T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 19/12/2012, n. 5256 .
A sostegno di tale opzione ermeneutica milita il disposto dell'art. 11, ultimo comma, del Codice dell'Ambiente (come modificato dal D.Lgs. 4/2008) secondo cui "I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge".
Circa l'ambito di applicazione del giudizio di compatibilità paesaggistica si distingue tra V.A.S. obbligatoria e V.A.S. eventuale.
Nella prima categoria rientrano i piani e i programmi (intesi come provvedimenti di pianificazione e di programmazione comunque denominati ex art. 5 lett. 'e' del D.Lgs. 152/2006) previsti dall'art. 6 secondo comma, del D.Lgs. 152/2006 e, segnatamente quelli:
- elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, del turismo, della pianificazione territoriale e della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del decreto;
- per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici (ZPS ai sensi della Direttiva c.d. "Uccelli" 79/409/CEE) e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica (SIC previsti dalla Direttiva c.d. "Habitat" 92/43/CEE), si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357.
Viceversa, si procede a "V.A.S. eventuale" (art. 6, commi 3 e 3 bis) se sussistono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) si tratti di provvedimenti di pianificazione che riguardano l'uso di piccole aree a livello locale ovvero hanno ad oggetto modifiche minori dei piani e dei programmi di cui all'art. 6 secondo comma (soggetti a V.A.S. obbligatoria) o che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti con effetti significativi sull'ambiente;
b) l'Autorità competente valuti all'esito di una specifica verifica preventiva (c.d. "screening") che detti piani e programmi potrebbero avere impatti significativi sull'ambiente secondo le disposizioni contenute nell'art. 12.
Tale ultima disposizione disciplina la valutazione di assoggettabilità che è definita dall'art. 5 lett. m bis) come la "verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se piani, programmi ovvero le loro modifiche, possano aver effetti significativi sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del presente decreto considerato il diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate".
Nella fattispecie si controverte di V.A.S. eventuale e non obbligatoria, tanto che oggetto del contenzioso è proprio il giudizio espresso dalla Regione Campania (nella qualità di Autorità competente) ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. 152/2006 all'esito della procedura di "screening".
In altri termini, pur non ricorrendo i presupposti per l'attivazione della procedura di V.A.S. obbligatoria, l'Autorità competente ha ritenuto nel caso in esame che sussistessero le ragioni per sottoporre ugualmente alla verifica di compatibilità paesaggistica il piano attuativo presentato dalla Edil Strade.
Ritiene tuttavia il Collegio che, fermi restando i profili di discrezionalità tecnica connessi al giudizio di assoggettamento a V.A.S.. l'amministrazione non abbia sufficientemente adempiuto l'onere motivazionale, con particolare riferimento alla specificazione degli impatti significativi dell'ambiente conseguenti al piano presentato dalla società ricorrente.
Orbene, ritiene il Collegio che l'amministrazione non abbia compiutamente esternato le ragioni logico - giuridiche occorrenti per ritenere applicabile la disciplina di cui agli artt. 12 e seguenti del D.Lgs. 152/2006.
Tale conclusione si impone tenuto conto sia della omessa specificazione dell'impatto sull'ambiente derivante dal P.U.A., sia della mancata ponderazione dei criteri appositamente individuati dal legislatore (Allegato I al Codice dell'Ambiente) sia infine della mancata valutazione dei chiarimenti forniti dalla ricorrente circa le concrete caratteristiche del piano.
In dettaglio, la decisione di assoggettare a V.A.S. il piano attuativo si è fondata esclusivamente sulle caratteristiche del medesimo (es. superficie, numero di lotti edificabili, vigenza di un Programma di Fabbricazione nel Comune interessato, incongruenze documentali) ma non è stato svolto alcun riferimento in ordine alla ricorrenza delle condizioni che giustificano l'assoggettamento alla valutazione ambientale ai sensi dell'art. 6 del Codice dell'Ambiente a tenore del quale "La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale" tenuto anche conto "del livello di sensibilità ambientale" delle aree interessate ex art. 5, lett. m-bis) del Codice dell'Ambiente.
Difatti, l'atto non contiene alcuna valutazione circa l'impatto sull'ambiente e sul patrimonio culturale del P.U.A. nonché alle caratteristiche dell'area oggetto di intervento: non vi è infatti alcun riferimento ad eventuali problemi ambientali pertinenti al piano o al programma, alla probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti, al carattere cumulativo degli stessi e ad eventuali rischi per la salute umana o per l'ambiente.
A corroborare tali argomentazioni vi è pure l'ulteriore considerazione che, sui suoli de quibus, non insiste alcun vincolo paesaggistico ed ambientale, così come riferito nella perizia di parte .
Inoltre, benché il Comune di Galluccio sia sottoposto a tutela SIC (sito di importanza comunitaria), l'area oggetto del piano di lottizzazione non ricade all'interno e, in ogni caso, non sono presenti ZPS (zone di protezione speciale - cfr. perizia dell'Ing. Pe., pag. 6).
Al fine di chiarire le nozioni di sito di importanza comunitaria e zona di protezione speciale, occorre precisare che la Direttiva c.d. "Uccelli" 79/409/CEE del 2 aprile 1979, concernente la conservazione di tutte le specie di uccelli selvatici, impone agli Stati membri dell'Unione Europea di adottare le misure necessarie per preservare, mantenere o ristabilire una varietà ed una superficie di habitat per tutte le specie di uccelli tutelate (art. 3) anche mediante l'istituzione di aree tutelate denominate zone di protezione speciale (c.d. ZPS). In Italia è stata data attuazione a tale direttiva con la L. 11 febbraio 1992 n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

La Direttiva c.d. "Habitat" 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli ambienti naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche, finalizzata alla tutela della diversità biologica, degli habitat e di specie animali e vegetali particolarmente rare, prevede che gli Stati dell´Unione Europea contribuiscano alla costituzione della rete ecologica europea individuando aree di particolare pregio ambientale denominate siti di importanza comunitaria (SIC) e zone speciali di conservazione, intese queste ultime come SIC in cui sono applicate misure di conservazione necessarie al mantenimento e al ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat naturali e delle specie animali.

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