Ambiente. V.A.S. eventuale.
Obbligatorietà. Tutela.
la
V.A.S. è stata introdotta nell'ordinamento comunitario dalla Direttiva
2001/42/CE del 27 giugno 2001, recepita in Italia con la Parte II, Titolo II
(artt. 11 e seguenti) del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, c.d. Codice
dell'Ambiente, modificato e integrato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4 e dal
D.Lgs. 29 giugno 2010 n. 128.
Lo
scopo della V.A.S. consiste nella verifica degli impatti derivanti
sull'ambiente naturale da strumenti urbanistici generali: in particolare,
l'aggettivo "strategica" evidenzia l'aspetto caratterizzante
dell'istituto, costituito dalla significativa anticipazione della valutazione
delle possibili conseguenze ambientali negative dell'azione amministrativa
conseguenti alla progettazione ed adozione di piani e dei programmi.
La
V.A.S. si distingue dalla V.I.A. quanto all'oggetto e alla funzione.
Sotto
un primo profilo, la Valutazione Ambientale Strategica, a differenza della
Valutazione di Impatto Ambientale, non si riferisce ai progetti delle singole
opere, bensì agli strumenti di programmazione e di pianificazione nel loro
complesso (Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 dicembre 2009 n. 7651).
Inoltre,
la V.A.S. trova la propria ragione giustificatrice nella inidoneità della
V.I.A. a cogliere le implicazioni sul sistema ambientale causate dal sommarsi
sul territorio di singoli interventi puntuali pur sottoposti a valutazione
ambientale positiva.
Tale
valutazione ha quindi la finalità di garantire un elevato livello di protezione
dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali
all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di piani e programmi
assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno
sviluppo sostenibile. Assicura inoltre che l'attività antropica sia compatibile
con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità
rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della
biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività
economica.
La
V.A.S. costituisce parte integrante dei procedimenti di adozione ed
approvazione dei piani e programmi, come espressamente disposto dall'art. 11,
quinto comma, del Codice dell'Ambiente.
La,
norma che riproduce l'analoga formulazione dettata dall'art. 4, paragrafo 1
della Direttiva 2001/42/CE secondo cui "La valutazione ambientale di cui
all'articolo 3 deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o
del programma ed anteriormente alla sua adozione o all'avvio della relativa
procedura legislativa".
Tenuto
conto che l'iter di formazione degli strumenti urbanistici si articola, di
regola, nelle diverse fasi dell'adozione ed approvazione, si ritiene che il
giudizio di compatibilità ambientale debba essere compiuto nella fase
preparatoria dello strumento di pianificazione e, in ogni caso, prima della
relativa approvazione.
T.A.R.
Campania Napoli, sez. VIII, 19/12/2012, n. 5256 .
A
sostegno di tale opzione ermeneutica milita il disposto dell'art. 11, ultimo
comma, del Codice dell'Ambiente (come modificato dal D.Lgs. 4/2008) secondo cui
"I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa
valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per
violazione di legge".
Circa
l'ambito di applicazione del giudizio di compatibilità paesaggistica si
distingue tra V.A.S. obbligatoria e V.A.S. eventuale.
Nella
prima categoria rientrano i piani e i programmi (intesi come provvedimenti di
pianificazione e di programmazione comunque denominati ex art. 5 lett. 'e' del
D.Lgs. 152/2006) previsti dall'art. 6 secondo comma, del D.Lgs. 152/2006 e,
segnatamente quelli:
-
elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria, per i settori
agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, trasporti, della
gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, del turismo, della
pianificazione territoriale e della destinazione dei suoli e che definiscono il
quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di
localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati
II, III e IV del decreto;
-
per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di
conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la
conservazione degli uccelli selvatici (ZPS ai sensi della Direttiva c.d.
"Uccelli" 79/409/CEE) e quelli classificati come siti di importanza
comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della
fauna selvatica (SIC previsti dalla Direttiva c.d. "Habitat"
92/43/CEE), si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi
dell'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357.
Viceversa,
si procede a "V.A.S. eventuale" (art. 6, commi 3 e 3 bis) se
sussistono congiuntamente le seguenti condizioni:
a)
si tratti di provvedimenti di pianificazione che riguardano l'uso di piccole
aree a livello locale ovvero hanno ad oggetto modifiche minori dei piani e dei
programmi di cui all'art. 6 secondo comma (soggetti a V.A.S. obbligatoria) o
che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti con
effetti significativi sull'ambiente;
b)
l'Autorità competente valuti all'esito di una specifica verifica preventiva
(c.d. "screening") che detti piani e programmi potrebbero avere
impatti significativi sull'ambiente secondo le disposizioni contenute nell'art.
12.
Tale
ultima disposizione disciplina la valutazione di assoggettabilità che è
definita dall'art. 5 lett. m bis) come la "verifica attivata allo scopo di
valutare, ove previsto, se piani, programmi ovvero le loro modifiche, possano
aver effetti significativi sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase
di valutazione secondo le disposizioni del presente decreto considerato il
diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate".
Nella
fattispecie si controverte di V.A.S. eventuale e non obbligatoria, tanto che
oggetto del contenzioso è proprio il giudizio espresso dalla Regione Campania
(nella qualità di Autorità competente) ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. 152/2006
all'esito della procedura di "screening".
In
altri termini, pur non ricorrendo i presupposti per l'attivazione della
procedura di V.A.S. obbligatoria, l'Autorità competente ha ritenuto nel caso in
esame che sussistessero le ragioni per sottoporre ugualmente alla verifica di
compatibilità paesaggistica il piano attuativo presentato dalla Edil Strade.
Ritiene
tuttavia il Collegio che, fermi restando i profili di discrezionalità tecnica
connessi al giudizio di assoggettamento a V.A.S.. l'amministrazione non abbia
sufficientemente adempiuto l'onere motivazionale, con particolare riferimento
alla specificazione degli impatti significativi dell'ambiente conseguenti al
piano presentato dalla società ricorrente.
Orbene,
ritiene il Collegio che l'amministrazione non abbia compiutamente esternato le
ragioni logico - giuridiche occorrenti per ritenere applicabile la disciplina
di cui agli artt. 12 e seguenti del D.Lgs. 152/2006.
Tale
conclusione si impone tenuto conto sia della omessa specificazione dell'impatto
sull'ambiente derivante dal P.U.A., sia della mancata ponderazione dei criteri
appositamente individuati dal legislatore (Allegato I al Codice dell'Ambiente)
sia infine della mancata valutazione dei chiarimenti forniti dalla ricorrente
circa le concrete caratteristiche del piano.
In
dettaglio, la decisione di assoggettare a V.A.S. il piano attuativo si è
fondata esclusivamente sulle caratteristiche del medesimo (es. superficie,
numero di lotti edificabili, vigenza di un Programma di Fabbricazione nel
Comune interessato, incongruenze documentali) ma non è stato svolto alcun
riferimento in ordine alla ricorrenza delle condizioni che giustificano
l'assoggettamento alla valutazione ambientale ai sensi dell'art. 6 del Codice
dell'Ambiente a tenore del quale "La valutazione ambientale strategica
riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi
sull'ambiente e sul patrimonio culturale" tenuto anche conto "del
livello di sensibilità ambientale" delle aree interessate ex art. 5, lett.
m-bis) del Codice dell'Ambiente.
Difatti,
l'atto non contiene alcuna valutazione circa l'impatto sull'ambiente e sul
patrimonio culturale del P.U.A. nonché alle caratteristiche dell'area oggetto
di intervento: non vi è infatti alcun riferimento ad eventuali problemi
ambientali pertinenti al piano o al programma, alla probabilità, durata,
frequenza e reversibilità degli impatti, al carattere cumulativo degli stessi e
ad eventuali rischi per la salute umana o per l'ambiente.
A
corroborare tali argomentazioni vi è pure l'ulteriore considerazione che, sui
suoli de quibus, non insiste alcun vincolo paesaggistico ed ambientale, così
come riferito nella perizia di parte .
Inoltre,
benché il Comune di Galluccio sia sottoposto a tutela SIC (sito di importanza
comunitaria), l'area oggetto del piano di lottizzazione non ricade all'interno
e, in ogni caso, non sono presenti ZPS (zone di protezione speciale - cfr.
perizia dell'Ing. Pe., pag. 6).
Al
fine di chiarire le nozioni di sito di importanza comunitaria e zona di
protezione speciale, occorre precisare che la Direttiva c.d.
"Uccelli" 79/409/CEE del 2 aprile 1979, concernente la conservazione
di tutte le specie di uccelli selvatici, impone agli Stati membri dell'Unione
Europea di adottare le misure necessarie per preservare, mantenere o
ristabilire una varietà ed una superficie di habitat per tutte le specie di
uccelli tutelate (art. 3) anche mediante l'istituzione di aree tutelate
denominate zone di protezione speciale (c.d. ZPS). In Italia è stata data
attuazione a tale direttiva con la L. 11 febbraio 1992 n. 157 (Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).
La
Direttiva c.d. "Habitat" 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla
conservazione degli ambienti naturali e seminaturali, della flora e della fauna
selvatiche, finalizzata alla tutela della diversità biologica, degli habitat e
di specie animali e vegetali particolarmente rare, prevede che gli Stati
dell´Unione Europea contribuiscano alla costituzione della rete ecologica
europea individuando aree di particolare pregio ambientale denominate siti di
importanza comunitaria (SIC) e zone speciali di conservazione, intese queste
ultime come SIC in cui sono applicate misure di conservazione necessarie al
mantenimento e al ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente degli
habitat naturali e delle specie animali.
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