giovedì 24 ottobre 2013

Ambiente. Valutazione impatto ambientale. Impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili. Obbligo.

Ambiente. Valutazione impatto ambientale. Impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili. Obbligo.

Il comma 3 dell’art. 12 D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, dispone che "la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ... sono soggetti ad un'autorizzazione unica, rilasciata dalla regione ..., nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico... A tal fine la conferenza dei servizi è convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione ...".
In base al successivo comma 4, "l'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato ...".
Pertanto, in base ai principi posti dai commi 3 e 4 del predetto art. 12 d. lgs. n. 387/2003, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili richiede "un'autorizzazione unica", a seguito di "un procedimento unico", al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, mediante conferenza dei servizi.
In tal modo, le determinazioni delle amministrazione interessate, devono essere espresse solo in sede di conferenza di servizi, così da assicurare l'unicità del procedimento, mediante il coordinamento dei vari interessi pubblici, rilevanti per l'autorizzazione unica finale.
Di conseguenza, anche la Soprintendenza per i Beni ambientali e Culturali deve esprimersi esclusivamente in sede di conferenza di servizi.
I progetti d'impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento sono assoggettati alla procedura di valutazione d'impatto ambientale.
Ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.P.R. 12 aprile 1996, "l'autorità competente (ad esprimere il giudizio di compatibilità ambientale) può indire, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, una o più conferenze di servizi. Alla conferenza partecipano i rappresentanti legittimati ad esprimere definitivamente la volontà dell'amministrazione di appartenenza. Le determinazioni concordate nella conferenza dei servizi, descritte nel verbale conclusivo della conferenza stessa, tengono luogo degli atti di rispettiva competenza."
In ossequio all'art. 12, d.lg. 29 dicembre 2003 n. 387, tutte le amministrazioni - e quindi anche la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali - tenute ad adottare le proprie determinazioni, ai fini della valutazione d'impatto ambientale per la costruzione e l'esercizio di un impianto industriale per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento, devono esprimere il proprio avviso in sede di conferenza dei servizi.T.A.R. Sicilia Palermo, sez. II, 16/01/2013, n. 80
La via è necessaria e pertanto è stato ritenuto  costituzionalmente illegittimo l'articolo 5, comma 23, della legge della Regione autonoma della Sardegna 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), nella parte in cui dispone che gli impianti eolici con potenza complessiva inferiore o uguale a 60 kW sono considerati minieolici e non sono assoggettati alle procedure di valutazione di impatto ambientale.
Come già affermato dalla stessa Corte Costituzionale, l'Allegato III alla Parte II del d.lgs. n. 152 del 2006 comprende nella lettera c-bis), senza alcuna esclusione "sotto soglia", l'intera categoria degli «Impianti eolici per la produzione di energia elettrica, sulla terraferma, con procedimento nel quale è prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali».

In conseguenza di ciò, la normativa statale prescrive inderogabilmente la procedura di valutazione d'impatto ambientale per tutti gli interventi, pur se inferiori ai limiti previsti a livello regionale. Se quindi l'obbligo di sottoporre qualunque progetto alla procedura di VIA attiene al valore della tutela ambientale, la norma regionale impugnata, nel sottrarre a tale obbligo la tipologia degli impianti "sotto soglia", è invasiva dell'ambito di competenza statale esclusiva di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. Corte Costituzionale, 12/07/2013, n. 188

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