mercoledì 30 ottobre 2013

Ambiente. Trasporto rifiuti. Responsabilità.

Ambiente. Trasporto rifiuti. Responsabilità.

Al fine di delimitare gli ambiti di responsabilità, il valore della controfirma posta dal trasportatore, in materia di reati ambientali, equivale a assunzione di responsabilità relativa al mero trasporto di cose. Né sembra possibile imporre al trasportatore di accertarsi della natura reale del rifiuto, sottoponendolo ad esami analitici prima di ogni carico.
L'art. 193 t.u. ambiente, prescrive che durante il trasporto effettuato da enti o imprese, i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione, onerando il conferitore della redazione del formulario di identificazione ed esonera pertanto, così come modificato dal D.l.vo 205/2010, da responsabilità gli autisti in relazione ai dati contenuti nel FIR a meno che non vi siano difformità rilevabili con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. Il trasportatore, infatti si limita a controfirmare un modello predisposto dal detentore, qualificandosi la propria firma in un'attestazione di ricevimento del carico.
L'art. 193 TU ambiente prescrive che durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati:
a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell'istradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario.
Il formulario di identificazione deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore o il detentore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.
La disciplina vigente, quindi, onera il conferitore (e non il singolo autista - trasportatore) della redazione del formulario di identificazione .
Il trasportatore si limita, infatti, a contrifirmare un modello predisposto, appunto, dal detentore, che attribuisce agli oggetti del conferimento anche il codice identificativo del rifiuto (e quindi la sua natura pericolosa o non pericolosa).

La controfirma del trasportatore deve, allora, essere interpretata alla stregua di un'attestazione di ricevimento del carico. Colui che svolge il ruolo di autista trasportatore all'interno di una ditta che gestisca illecitamente rifiuti, in assenza di apposita autorizzazione, e si limiti ad eseguire disposizioni del datore di lavoro, effettuando unicamente i singoli trasporti fino all'azienda, non risponde del reato di cui all'art. 260 t.u.ambiente, in quanto non risulta configurabile il dolo specifico tipico che, è quello di trarre profitto dalla gestione illecita di rifiuti. Ufficio Indagini preliminari Catanzaro, 13/06/2011. 

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