lunedì 28 ottobre 2013

Ambiente. Termovalorizzatore. VIA valutazione dell'impatto ambientale sostituisce permesso di costruire.

Ambiente. Termovalorizzatore. VIA valutazione dell'impatto ambientale sostituisce permesso di costruire.

L'art. 26 comma 4, d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, afferma che  il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto".
L'art. 17 della Legge regionale Emilia Romagna n. 9/2009, ribadisce che la valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) positiva per i progetti di cui all'art. 7 comprende e sostituisce tutte le intese, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i pareri, i nulla osta, gli assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa."
Nella fattispecie il Comune sostiene che la VIA e l'espressione favorevole del parere in Conferenza dei servizi non abbiano integrato il rilascio del permesso di costruire, ma all'accoglimento di tale tesi osta in primo luogo il disposto normativo sopra citato e, in secondo luogo, dal testo in concreto adottato della deliberazione di VIA, che fa espresso riferimento al rilascio del permesso di costruire e al fatto che il Comune abbia dato parere positivo al progetto nel corso di tale procedimento.
Lo stesso Comune ha approvato, sempre nell'ambito della Conferenza dei Servizi anche il Rapporto sull'Impatto ambientale, per cui non può ritenersi che non abbia voluto rilasciare il permesso di costruire. Anche la Regione e la Provincia si sono espresse con l'approvazione, in particolare da parte della Provincia, degli atti finali della procedura di VIA.
Il fatto che vi fosse la necessità di approvare la variante di P.O.C. ai fini del rilascio del permesso di costruire come rilevato nel verbale della Conferenza dei servizi dal rappresentante del Comune di Parma, non implica l'assenza del permesso di costruire, ma soltanto che l'approvazione della variante di POC costituiva una condizione sospensiva della V.I.A. (e quindi del permesso di costruire implicito nell'approvazione di quest'ultima), per cui una volta approvata la variante di POC  il permesso di costruire si deve ritenere rilasciato.
E’ anomalo ritenere che l'opera in questione è priva del titolo edilizio dopo che il Comune ha partecipato a tutto l'iter approvativo ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica, ed ancora dopo la comunicazione di inizio dei lavori e a seguito della partecipazione alla Commissione Tecnico amministrativa deputata a esaminare il progetto esecutivo e la sua rispondenza a quanto realizzato.
In particolare, sotto quest'ultimo profilo si rileva che il testo della delibera di VIA prevede nella motivazione che vi sia un controllo congiunto, provinciale e comunale, per assicurare che i progetti esecutivi siano coerenti col progetto definitivo a base della V.I.A. i progetti devono essere inviati al Comune e alla Provincia al fine di verificare il rispetto di quanto autorizzato; il Comune ha asseverato la rispondenza dei progetti d'impianto al Piano urbanistico con determina dirigenziale, rilevando che essa è conforme agli strumenti della pianificazione urbanistica comunale.
La ricorrente ha comunicato al Comune di Pr l'inizio dei lavori e il Comune nulla ha obiettato nulla.
Nella vigenza delle disposizioni citate e alla luce dell'iter seguito dalle amministrazioni nell'ambito della Conferenza dei servizi, a cui il Comune ha attivamente partecipato, la conclusione positiva del procedimento con l'approvazione del progetto esecutivo e l'affermazione della sua conformità rispetto al progetto definitivo comporta non solo l'approvazione del progetto, ma anche il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione dell'impianto.
Nella fattispecie si è riconosciuto che il permesso di costruire è stato rilasciato nell'ambito della procedura autorizzativa e di VIA .

È stato dichiarato  illegittimo il provvedimento comunale di sospensione dei lavori di realizzazione di un termovalorizzatore per assenza di permesso di costruire, quando l’intervento sia stato positivamente valutato in sede di v.i.a. ai sensi degli art. 26 e 17 d. lg. n. 42 del 2004, a norma dei quali la v.i.a. positiva sostituisce e comprende anche le autorizzazioni e gli assensi necessari per la realizzazione del progetto. T.A.R. Emilia Romagna Parma, sez. I, 25/01/2012, n. 41

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