Ambiente. Termovalorizzatore. VIA
valutazione dell'impatto ambientale sostituisce permesso di costruire.
L'art.
26 comma 4, d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, afferma che il provvedimento di valutazione dell'impatto
ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni,
licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia
ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o
dell'impianto".
L'art.
17 della Legge regionale Emilia Romagna n. 9/2009, ribadisce che la valutazione
di impatto ambientale (V.I.A.) positiva per i progetti di cui all'art. 7
comprende e sostituisce tutte le intese, le concessioni, le autorizzazioni, le
licenze, i pareri, i nulla osta, gli assensi comunque denominati, necessari per
la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa."
Nella
fattispecie il Comune sostiene che la VIA e l'espressione favorevole del parere
in Conferenza dei servizi non abbiano integrato il rilascio del permesso di
costruire, ma all'accoglimento di tale tesi osta in primo luogo il disposto
normativo sopra citato e, in secondo luogo, dal testo in concreto adottato
della deliberazione di VIA, che fa espresso riferimento al rilascio del
permesso di costruire e al fatto che il Comune abbia dato parere positivo al
progetto nel corso di tale procedimento.
Lo
stesso Comune ha approvato, sempre nell'ambito della Conferenza dei Servizi anche
il Rapporto sull'Impatto ambientale, per cui non può ritenersi che non abbia
voluto rilasciare il permesso di costruire. Anche la Regione e la Provincia si
sono espresse con l'approvazione, in particolare da parte della Provincia,
degli atti finali della procedura di VIA.
Il
fatto che vi fosse la necessità di approvare la variante di P.O.C. ai fini del
rilascio del permesso di costruire come rilevato nel verbale della Conferenza
dei servizi dal rappresentante del Comune di Parma, non implica l'assenza del
permesso di costruire, ma soltanto che l'approvazione della variante di POC
costituiva una condizione sospensiva della V.I.A. (e quindi del permesso di
costruire implicito nell'approvazione di quest'ultima), per cui una volta
approvata la variante di POC il permesso
di costruire si deve ritenere rilasciato.
E’
anomalo ritenere che l'opera in questione è priva del titolo edilizio dopo che
il Comune ha partecipato a tutto l'iter approvativo ai fini del rilascio
dell'autorizzazione unica, ed ancora dopo la comunicazione di inizio dei lavori
e a seguito della partecipazione alla Commissione Tecnico amministrativa
deputata a esaminare il progetto esecutivo e la sua rispondenza a quanto
realizzato.
In
particolare, sotto quest'ultimo profilo si rileva che il testo della delibera
di VIA prevede nella motivazione che vi sia un controllo congiunto, provinciale
e comunale, per assicurare che i progetti esecutivi siano coerenti col progetto
definitivo a base della V.I.A. i progetti devono essere inviati al Comune e alla
Provincia al fine di verificare il rispetto di quanto autorizzato; il Comune ha
asseverato la rispondenza dei progetti d'impianto al Piano urbanistico con
determina dirigenziale, rilevando che essa è conforme agli strumenti della
pianificazione urbanistica comunale.
La
ricorrente ha comunicato al Comune di Pr l'inizio dei lavori e il Comune nulla
ha obiettato nulla.
Nella
vigenza delle disposizioni citate e alla luce dell'iter seguito dalle
amministrazioni nell'ambito della Conferenza dei servizi, a cui il Comune ha
attivamente partecipato, la conclusione positiva del procedimento con
l'approvazione del progetto esecutivo e l'affermazione della sua conformità
rispetto al progetto definitivo comporta non solo l'approvazione del progetto,
ma anche il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione dell'impianto.
Nella
fattispecie si è riconosciuto che il permesso di costruire è stato rilasciato
nell'ambito della procedura autorizzativa e di VIA .
È
stato dichiarato illegittimo il
provvedimento comunale di sospensione dei lavori di realizzazione di un
termovalorizzatore per assenza di permesso di costruire, quando l’intervento
sia stato positivamente valutato in sede di v.i.a. ai sensi degli art. 26 e 17
d. lg. n. 42 del 2004, a norma dei quali la v.i.a. positiva sostituisce e
comprende anche le autorizzazioni e gli assensi necessari per la realizzazione
del progetto. T.A.R. Emilia Romagna Parma, sez. I, 25/01/2012, n. 41
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