mercoledì 30 ottobre 2013

Ambiente. Servizio idrico. Tariffa.

Ambiente. Servizio idrico. Tariffa.

in forza del combinato disposto di cui agli artt. 149, 151 e 154 d.lgs. n. 152/2006 "spetta in via esclusiva all'Autorità d'ambito l'organizzazione del servizio idrico integrato, ivi compresa la determinazione della tariffa che costituisce, ad un tempo onere per l'utenza e provento del gestore del servizio. Invero, (n.d.r.) attraverso la determinazione della tariffa ..., il legislatore ... ha voluto fissare ... livelli uniformi di tutela dell'ambiente, perché ha inteso perseguire la finalità di garantire la tutela e l'uso, secondo criteri di solidarietà, delle risorse idriche e, al contempo (n.d.r.) ottenere un equilibrio economico-finanziario della gestione ... così da (n.d.r.) assicurare all'utenza efficienza ed affidabilità del servizio ... ed (n.d.r.) evitare che il concessionario unico abusi della sua posizione dominante" (v. T.a.r. Campania - Napoli, sez. I, 18 aprile 2012, n. 1809).
Non è quindi nemmeno astrattamente immaginabile relegare la competenza dell'Autorità d'ambito ad una mera presa d'atto di un deliberato del gestore del servizio.
D'altra parte, quand'anche così fosse, comunque la deliberazione n. 33/2011, in quanto adottata in data 9/12/2011, giammai potrebbe avere effetti retroattivi al 1° gennaio 2011.
In relazione ad un servizio idrico integrato, una delibera di approvazione del piano tariffario 2011 avrebbe potuto avere effetti retroattivi, se fosse stata approvata entro la data del 31 agosto 2011 fissata dal d.m. 30 giugno 2011 per la deliberazione del bilancio di previsione. T.A.R. Sicilia Palermo, sez. III, 21/01/2013, n. 154.
L'art. 1, c. 169, l. 296/2006, che recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".
Orbene, le norme citate sono applicabili al caso di specie visto il disposto di cui all'art. 148 d.lgs. n. 152/2006 (vigente ratione temporis), ai sensi del quale l'Autorità d'ambito, competente ad adottare il Piano tariffario del 2011, è una struttura composta obbligatoriamente dagli enti locali che in detto ambito ricadono.

Il T.a.r. Veneto- Venezia, sez. III, 17 luglio 2008, n. 3990 ha affermato che è evidente dal tenore testuale del ripetuto art. 53, comma XVI, che nel termine di legge ... non deve essere semplicemente affermata la volontà di dare valore retroattivo alle tariffe, ma queste devono essere effettivamente approvate, quale componente della disciplina finanziaria dell'Ente.

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