giovedì 31 ottobre 2013

Ambiente. Rifiuti . Recupero. Divieto.

Ambiente. Rifiuti . Recupero. Divieto.

Ai sensi dell'art. 216 comma 4, d.lg. n. 152 del 2006, la Provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività e i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'Amministrazione., La Provincia, allorché abbia riscontrato una violazione delle condizioni di cui al comma 1 (cioè delle norme tecniche e delle prescrizioni specifiche di cui all'art. 214 commi 1 e 2, che a loro volta, richiamano le norme che fissano i tipi e le quantità di rifiuti e le condizioni in base alle quali le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi possono essere effettuate dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi e le attività di recupero di cui all'Allegato C alla parte quarta del presente decreto), può sia immediatamente inibire la prosecuzione dell'attività, sia — ove ritenga che la stessa possa essere ricondotta a legalità — fissare un termine all'interessati affinché si adegui.
Nel primo caso, sarà il destinatario del provvedimento, se del caso, che chiederà il termine per l'eventuale adeguamento. Non è tuttavia illegittimo imporre la cessazione dell'attività senza previa diffida, specie in casi come quello di specie, in cui l'unico adeguamento possibile consiste in una diversa classificazione del materiale. T.A.R. Friuli Venezia Giulia Trieste, sez. I, 27/06/2012, n. 267.

La compatibilità dell'attività di recupero dei rifiuti con la destinazione urbanistica dell'area a tal fine utilizzata, benché non espressamente contemplata dagli art. 216 comma 2 lett. a), d.lg. 3 aprile 2006 n. 152 e art. 1 comma 3, d.m. 5 febbraio 1998, non può non costituire presupposto per il legittimo esercizio dell'attività stessa, atteso che deve essere qualificata sicuramente pericolosa per la preservazione dell'ambiente circostante un'iniziativa che, sebbene rispetti le specifiche tecniche del caso, si ponga in dissonanza con la destinazione urbanistica dell'area. T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 03/11/2011, n. 1048

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