mercoledì 30 ottobre 2013

Ambiente. Rifiuti. Ecopiazzole.

Ambiente. Rifiuti.  Ecopiazzole.

La definizione delle cosiddette "ecopiazzole" o "isole ecologiche" è stata introdotta nel D.Lgs. n. 152 del 2006 ad opera del D.Lgs. n. 4 del 2008 (in vigore dal 13.2.2008), il quale ha disposto, con l'art. 2, comma 20, la modifica dell'art. 183 del "codice ambientale", il quale alla lett. cc) contemplava i "centri di raccolta". Ciò è verosimilmente avvenuto, come osservato da accorti commentatori, in ragione dei principi fissati dalla giurisprudenza di questa Corte e di cui meglio si dirà successivamente.
A seguito delle modifiche poi apportate alla richiamata disposizione, la definizione di "centro di raccolta" è ora contenuta nella lettera mm) del citato articolo, nella quale si legge che si intende come tale un'"area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento".
Il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 183 stabiliva, fin dall'origine, che alla disciplina dei centri di raccolta doveva provvedersi con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata Stato - Regioni, città e autonomie locali, di cui al D.Lgs. n. 28 agosto 1997, n. 281.
Ciò avveniva con il D.M. 8 aprile 2008, recante "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 183, comma 1, lett. cc), e successive modifiche" (in G.U. n. 99 del 28.4.2008) nel quale i "centri di raccolta" venivano individuati nell'art. 1.

I titoli abilitativi richiesti venivano indicati nel successivo art. 2, che individuava anche la disciplina transitoria per i centri già in attività, mentre gli allegati fornivano l'indicazione dei requisiti tecnico - gestionali dei centri medesimi ed i modelli di "scheda rifiuti". Deve escludersi che, al di fuori dell'ipotesi contemplata dal legislatore, la predisposizione di aree attrezzate per il conferimento di rifiuti astrattamente riconducibili ad un generico concetto di "eco piazzola" o "isola ecologica" possa ritenersi sottratta alla disciplina generale sui rifiuti, poiché l'intervento del legislatore ha definitivamente delimitato tale nozione prevedendo, peraltro, una regime autorizzatorio e gestionale che consente il conferimento ai centri di raccolta di un'ampia gamma di rifiuti in maniera controllata. In tutti i casi in cui non vi sia corrispondenza con quanto indicato dal legislatore dovrà procedersi ad una valutazione dell'attività posta in essere secondo i principi generali in materia di rifiuti (rigettato, nella specie, il ricorso promosso da un dirigente comunale condannato per aver adibito a deposito di rifiuti anche pericolosi un'area di 6.000 metri quadrati di proprietà comunale, in assenza di titolo abilitativo).Cassazione penale, sez. III, 11/12/2012, n. 1690.

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