giovedì 31 ottobre 2013

Ambiente. Rifiuti . Autorizzazione raccolta.

Ambiente. Rifiuti . Autorizzazione raccolta.

L'autorizzazione unica regionale disciplinata dall'art. 208 comma 6, d.lg. n. 152 del 2006 costituisce anche titolo abilitativo edilizio alla realizzazione dell'impianto di smaltimento o recupero dei rifiuti, posto che le autonome e specifiche attribuzioni in materia spettanti all'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 5, d.P.R. n. 380 del 2001 rifluiscono nella prevista Conferenza di Servizi, in cui si vede coinvolta la stessa Amministrazione Comunale e che rappresenta luogo procedimentale di complessiva valutazione del progetto presentato. Nel provvedimento in parola sono state, cioè, riunite e concentrate dal legislatore tutte le competenze amministrative di verifica e di controllo di compatibilità con le varie prescrizioni urbanistiche, di pianificazione settoriale, nonché l'accertamento dell'osservanza di ogni possibile vincolo afferente alla realizzazione dell'impianto in armonia con il territorio di riferimento, così come desumibile dalla richiamata disposizione dell'art. 208 comma 6, d.lg. n. 152 del 2006, che assegna al provvedimento regionale conclusivo del procedimento una funzione sostitutiva di tutti gli atti e provvedimenti ordinariamente di competenza di altre autorità territoriali, ivi compresa un'eventuale variante urbanistica. T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 01/09/2011, n. 4272
Nella fattispecie l'autorizzazione dell'impianto è stata effettuata previa variante al piano regolatore generale, dopo una attenta istruttoria che ha avuto ad oggetto anche la destinazione agricola di parte del lotto della controinteressata, destinazione che deve considerarsi modificata in industriale proprio con la variante in questione.
I  ricorrenti si dolgono, in sostanza, che l'autorizzazione impugnata sia stata resa in esito ad un istruttoria difettosa e carente e comunque in violazione delle norme tecniche di attuazione del P.R.G., secondo cui gli interventi edilizi in zona D2 presuppongono una pianificazione "mediante piani degli insediamenti produttivi o mediante piani particolareggiati".
L'Amministrazione resistente si è difesa eccependo che l'avvenuto rilascio di apposita variante allo strumento urbanistico avrebbe escluso in radice la necessità di aspettare un piano particolareggiato.
L'eccezione deve essere condivisa.
E' noto, infatti, che la variante urbanistica può rispondere ad esigenze diverse, sicché si distingue tra varianti normative, che concernono soltanto le norme di attuazione del piano regolatore generale, le varianti specifiche che riguardano soltanto una parte del territorio comunale (e rispondono quindi all'esigenza di fare fronte a sopravvenute necessità urbanistiche parziali e localizzate) e varianti generali che dettano una nuova disciplina generale dell'assetto del territorio, resesi necessarie perché il piano regolatore generale ha durata indeterminata e quindi deve essere soggetto a revisioni periodiche (C.d.S,. Sez. IV 29/08/2002 n. 4340).
Ne consegue che è ben possibile che la variante al piano regolatore generale venga, in ragione di sopravvenuti interessi pubblici, adottata in modifica delle norme di attuazione dello stesso, tanto con portata specifica quanto con portata generale.
Partendo da tale presupposto e valutando siccome prioritario l'interesse pubblico alla realizzazione di un impianto di smaltimento rifiuti, l'Amministrazione deliberante, dopo apposita istruttoria sul punto, ha deciso di adottare una variante che può considerarsi normativa nella misura in cui incide sulle norme di attuazione del p.r.g. e specifica nella misura in cui tale incisione vale con riferimento al singolo lotto in questione.
Nel procedimento di rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione e gestione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti disciplinato dall'art. 208, d.lg. 3 aprile 2006 n. 152, la gestione costituisce oggetto di valutazione necessariamente contestuale all'approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione dell'impianto.
 La Conferenza di servizi che precede la decisione finale ha natura istruttoria; pertanto, il provvedimento deve imputarsi alla p.a. che lo adotta e la legittimazione passiva a resistere all'impugnazione dell'autorizzazione spetta unicamente all'amministrazione che ha emesso l'atto finale, non avendo le altre che hanno partecipato alla conferenza di servizi svolto un ruolo esoprocedimentale. T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, 27/01/2012, n. 200.
La giurisprudenza ha  ritenuto illegittimo un provvedimento emesso ai sensi dell'art. 208 d.lg. 3 aprile 2006 n. 152 allorché in sede di conferenza di servizi sia intervenuto un soggetto sfornito di rappresentanza dell'organo dell'Ente competente all'adozione del provvedimento richiesto .

Nella specie trattasi di rappresentante non delegato dal Consiglio comunale, organo cui spetta l'approvazione della variante al p.r.g., nell'ipotesi in cui detta variante sia stata approvata. Consiglio di Stato, sez. V, 16/09/2011, n. 5193.

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