mercoledì 30 ottobre 2013

Ambiente. Responsabilità del produttore finché i rifiuti non siano conferiti a soggetti autorizzati .

Ambiente. Responsabilità del produttore finché i rifiuti non siano conferiti a soggetti autorizzati .

In tema di abbandono di rifiuti, è ipotizzabile a carico del produttore dei rifiuti un titolo di responsabilità concorsuale omissiva nella condotta commissiva dell'autore dell'abbandono, in ragione della violazione colposa degli obblighi di sorveglianza nascenti dalla posizione qualificata di garanzia connessa, appunto, alla produzione dei rifiuti e sorretta, in termini generali, dalla previsione dell'art. 188 d.lg. n. 152/2006, che, in ossequio al fondamentale principio "chi inquina paga", sancisce la responsabilità del produttore e detentore iniziale dei rifiuti per l'intera catena di trattamento degli stessi, fino a quando i rifiuti medesimi non siano conferiti al servizio pubblico di raccolta, ovvero a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento. T.A.R. Toscana Firenze, sez. II, 05/10/2011, n. 1443.
 Integra il reato previsto dall'art. 259 d.lg. 3 aprile 2006 n. 152 la spedizione di rifiuti all'estero senza che il soggetto esportatore ed originatore di essi, responsabile del carico fino all'arrivo a destinazione, sia munito della apposita licenza ASQIQ di registrazione per le imprese straniere fornitrici dei rifiuti destinati all'importazione. Cassazione penale, sez. III, 04/07/2012, n. 11837.
La responsabilità per la corretta gestione dei rifiuti grava su tutti i soggetti coinvolti nella loro produzione, detenzione, trasporto e smaltimento, essendo detti soggetti investiti di una posizione di garanzia in ordine al corretto smaltimento dei rifiuti stessi.
La responsabilità può gravare anche sul soggetto che ha svolto unicamente il ruolo di trasportatore dei rifiuti presso un impianto di stoccaggio, laddove detto impianto sia risultato privo delle prescritte autorizzazioni. Occorre tener conto, infatti, dei principi generali di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nel ciclo afferente alla gestione dei rifiuti, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 178 e 188, d.lg. n. 152/2006, e più in generale dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario "chi inquina paga", di cui all'art. 174, par. 2, del trattato, e alla necessità di assicurare un elevato livello di tutela dell'ambiente, esigenza su cui si fonda, appunto, l'estensione della posizione di garanzia in capo ai soggetti in questione.

E’ legittima l'ordinanza sindacale rivolta a tale società, affinché provveda alla rimozione ed allo smaltimento dei rifiuti dalla stessa abbandonati, in quanto la ratio ispiratrice della norma è quella di evitare la contaminazione dell'ambiente a causa del contatto diretto con il rifiuto, prevedendo l'obbligo della rimozione e del ripristino da parte del responsabile dell'illecito (nella fattispecie, ad una società incaricata di trasportare rifiuti è stata rivolta un'ordinanza di sgombero e smaltimento degli stessi per averli abbandonati, in quanto li aveva conferiti in un impianto privo delle autorizzazioni previste). T.A.R. Veneto Venezia, sez. III, 24/11/2009, n. 2968.

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