giovedì 24 ottobre 2013

Ambiente. Responsabile dell’inquinamento

Ambiente. Responsabile dell’inquinamento
La tesi giuridica fondamentale della ricorrente è quella per cui non può ritenersi responsabile dell'inquinamento sul fondo di sua proprietà, sicché nessun obbligo di bonifica o di adozione di altri interventi di ripristino ambientale può esserle legittimamente addossato.
L'obbligo di bonifica dei siti inquinati grava in primo luogo sull'effettivo responsabile dell'inquinamento stesso, mentre la mera qualifica di proprietario o detentore del terreno inquinato non implica di per sé l'obbligo di effettuazione della bonifica, con esclusione quindi di ogni ipotesi di responsabilità oggettiva o propter rem. T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 09/04/2013, n. 883.
L’assetto normativo sul dovere di bonifica è stato confermato dal vigente D.Lgs. 152/2006 (che ha abrogato il D.Lgs. 22/1997): l'obbligo di bonifica è posto pertanto in capo al responsabile dell'inquinamento.
Le Autorità amministrative hanno l'onere di ricercare ed individuare (cfr. gli artt. 242 e 244 D.Lgs. 152/2006), mentre il proprietario non responsabile dell'inquinamento o altri soggetti interessati hanno una mera "facoltà" di effettuare interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza (cfr. l'art. 245, comma 1° dello stesso decreto legislativo); nel caso di mancata individuazione del responsabile o di assenza di interventi volontari, le opere di bonifica saranno realizzate dalle Amministrazioni competenti (cfr. l'art. 250), salvo, a fronte delle spese da esse sostenute, l'esistenza di un privilegio speciale immobiliare sul fondo, a tutela del credito per la bonifica e la qualificazione degli interventi relativi come onere reale sul fondo stesso, onere destinato pertanto a trasmettersi unitamente alla proprietà del terreno, secondo il modello civilistico dell'obbligazione propter rem o "ambulatoria" (cfr. l'art. 253).
La figura del "responsabile dell'inquinamento" assume quindi carattere centrale nel sistema e rappresenta, anche per la dottrina, l'attuazione del principio comunitario "chi inquina paga". sentenza Corte di Giustizia, Grande Sezione, del 24 giugno 2008.
La sentenza della Corte CE, 7.9.2004 aveva puntualmente affermato che <<dalle disposizioni citate nei tre punti precedenti risulta che la Direttiva 75/442 distingue la materiale realizzazione delle operazioni di recupero o smaltimento - che essa pone a carico di ogni "detentore di rifiuti", indipendentemente da chi sia il produttore o il possessore degli stessi - dall'assunzione dell'onere finanziario relativo alle suddette operazioni, che la medesima direttiva accolla, in conformità del principio "chi inquina paga", ai soggetti che sono all'origine dei rifiuti, a prescindere se costoro siano detentori o precedenti detentori dei rifiuti oppure fabbricanti del prodotto che ha generato i rifiuti>> (punto 58).
Anche la giurisprudenza amministrativa successiva all'entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006 ha confermato il pregresso indirizzo interpretativo.
TAR Sardegna, sez. I, 16.12.2011, n. 1239, ha affermato che non sussiste in capo al proprietario di un'area inquinata non responsabile dell'inquinamento l'obbligo di porre in essere interventi di messa in sicurezza d'emergenza, ma solo la facoltà di eseguirli per mantenere l'area interessata libera dall'onere reale che incombe sull'area "de qua" ai sensi dell'art. 253 d.lg. n. 152 del 2006>>;
TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 15.3.2013, n. 703: <<sono "illegittimi gli ordini di smaltimento di rifiuti abbandonati in un fondo che siano indiscriminatamente rivolti al proprietario o detentore del fondo stesso in ragione della sua sola qualità, ma in mancanza di adeguata dimostrazione (...) dell'imputabilità soggettiva della condotta" >>;
TAR Puglia, Lecce, Sez. I, ord. 1.12.2010 n. 935, che ha dichiarato l'illegittimità di un'ordinanza con la quale è stata ingiunta al proprietario di una cava la bonifica del sito per l'inquinamento della falda sottostante, nel caso in cui non sia possibile desumere una situazione di sicura imputabilità dell'inquinamento al proprietario della cava.


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