mercoledì 30 ottobre 2013

Ambiente. Reato di scarico senza autorizzazione.

Ambiente. Reato di scarico senza autorizzazione.

Configura il reato di scarico senza autorizzazione (art. 137 d.lg. 3 aprile 2006 n. 152) la condotta di un odontoiatra che faccia confluire i reflui provenienti dalla sua attività dentistica nel canale di raccolta delle acque piovane, atteso che detti reflui, per la loro particolare natura, non sono assimilabili alle acque reflue domestiche ma a quelli derivanti da attività produttiva. Cassazione penale, sez. III, 07/11/2012, n. 2340.
LA Cass. pen. sez. 3, 5 febbraio 2009, n. 12865, afferma che ai fini della tutela penale dall'inquinamento idrico nella nozione di acque reflue industriali ex art. 74, comma 1, lett. h, del suddetto decreto (come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4) rientrano tutti i tipi di acque derivanti dallo svolgimento di attività produttive, in quanto detti reflui non attengano prevalentemente al metabolismo umano ed alle attività domestiche di cui alla nozione di acque reflue domestiche, come definite dall'art. 74, comma 1, lett. g). Per determinare, quindi, le acque che derivano dalle attività produttive occorre procedere a contrario, vale a dire escludere le acque ricollegabili al metabolismo umano e provenienti dalla realtà domestica (cfr. sez. 3, 27 novembre 2003-20 gennaio 2004 n. 978; conformi sez. 3, 1 luglio 2004 n. 35870 e sez. 3, 24 ottobre 2002 n. 42932). Attività produttive, d'altronde, che non necessitano per essere tali di un vero e proprio stabilimento, ma il cui insediamento può essere effettuato anche in un edificio che non abbia complessivamente destinazione industriale (cfr., a proposito di un'attività produttiva espletata in un locale situato in un condominio, i cui reflui erano scaricati nella pubblica fognatura mediante la tubazione condominiale, sez. 3, 7 luglio 2011 n. 36982, che ancora evidenzia, come discrimen, il fatto che le acque abbiano "caratteristiche qualitative diverse da quelle delle acque reflue domestiche").
Il che significa che non dalla natura della struttura in cui sono prodotte (insediamento industriale o meno) bensì dalla natura delle acque stesse scaturisce l'applicabilità della tutela penale dall'inquinamento idrico. Che gli studi odontoiatrici producano acque reflue provenienti da attività domestiche è insostenibile alla luce del notorio: i reflui prodotti provengono da una attività che effettua servizi terapeutici, e quindi non qualificabili domestici, e a ben guardare che è anche fornitrice di beni ai clienti (si pensi alle protesi dentarie). In applicazione, quindi, dell'art. 74, comma 1, nel combinato disposto delle lett. g) e h) - che, come sopra si è già osservato, si pongono in rapporto di reciproca esclusione nel loro dettato definitorio -, deve ritenersi che il giudice di merito abbia correttamente applicato la normativa di settore, trattandosi di acque reflue per cui è configurabile la contravvenzione ex D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 137, comma 1, avendo l'imputato effettuato scarichi senza autorizzazione di tali reflui nella raccolta delle acque piovane
La condotta del legale rappresentante di una società autorizzata allo scarico nelle acque superficiali di reflui misti industriali e domestici che collega lo scarico dei reflui di condensa dei compressori alla conduttura delle acque bianche meteoriche, costituisce effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali in violazione delle prescrizioni del provvedimento autorizzatorio e integra il reato di cui all'art. 137, comma 1 del d.lg. 3 aprile 2006 n. 152. Cassazione penale, sez. III, 24/10/2012, n. 513.

Integra il reato di scarico non autorizzato di acque reflue industriali di cui all'articolo 137, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la gestione di uno scarico di acque industriali dopo la scadenza dell'autorizzazione. Cassazione penale, sez. III, 17/10/2012, n. 44903.

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