mercoledì 30 ottobre 2013

Ambiente. Potere di Ordinanza.

Ambiente. Potere di Ordinanza.

Il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 191, prevede che: "1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui alla L. 24 febbraio 1992, n. 225, art. 5 istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze,per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.
Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e all'autorità d'ambito di cui all'art. 201 entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi."
L'art. 191, comma 4 nella originaria formulazione, stabiliva inoltre che "4. Le ordinanze di cui al comma 1 non possono essere reiterate per più di due volte. Qualora ricorrano comprovate necessita1, il Presidente della regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente può adottare, sulla base di specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini.
Ciò posto è incontestato che il D.L. 23 del 2008, art. 9, comma 8 ha modificato l'art. 191, comma 4 sostituendo l'espressione "Le ordinanze di cui al comma 1 non possono essere reiterate per più di due volte" con quella "Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti".
Sostiene il ricorrente la legittimità dell'intervento del sindaco in quanto: a) vi era ancora margine temporale per disporre nuove proroghe in via d'urgenza avendo il legislatore chiarito con il suo intervento che l'aspetto rilevante era unicamente il rispetto del limite complessivo dei 18 mesi di efficacia delle deroghe; b) sussisteva comunque in capo al sindaco il potere di disporre nel senso indicato.
La corte d'appello ha escluso la sussistenza delle condizioni di intervento del sindaco sotto un duplice profilo. Per un verso sostiene, infatti, la mancanza di un potere in tal senso per le ragioni in precedenza esposte e per altro verso l'assenza delle condizioni indispensabili per il conferimento dei rifiuti in discarica.
Il tenore letterale della disposizione dell'art. 191 non lascia dubbi sul fatto che al presidente della Regione, a quello della Provincia ed al sindaco il potere di disporre in via di urgenza per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, debba essere riconosciuto nell'ambito delle rispettive competenze.
Nella specie correttamente la corte di merito ha evidenziato tale aspetto sottolinenando che l'autorità competente a provvedere in via ordinaria sull'urgenza era certamente il Presidente della Provincia il quale, infatti, a riprova di ciò aveva già emesso due provvedimenti d'urgenza, esaurendo così ogni sua ulteriore possibilità di intervento.
Sempre dal tenore letterale della disposizione si rende poi evidente che, a fronte del diniego di quest'ultimo di emettere un ulteriore provvedimento di proroga del conferimento in discarica, così come richiesto dal Comune, la strada era obbligata nel senso che, come previsto dall'art. 191, comma 4 e come correttamente indicato dalla Provincia al Comune, della questione si sarebbe dovuto investire il Presidente della regione
Questo, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, avrebbe potuto adottare, sulla base di specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i termini ivi stabiliti.
Nessun potere interinale è previsto per il sindaco dall'art. 191 ed a fortiori si deve escludere il potere di agire di quest'ultimo nel caso in cui - come nella specie - il Presidente della Provincia abbia legittimamente ritenuto, in base alle disposizioni all'epoca vigenti, di non potere ulteriormente intervenire in via d'urgenza.
E' del tutto ragionevole, infatti, che il vaglio circa le ragioni dell'urgenza e la necessità di derogare alle limitazioni previste per la regolamentazione d'urgenza, in considerazione della natura dei rischi e dei pericoli da fronteggiare, debba necessariamente essere affidato ad una valutazione congiunta di Regione e Ministero dell'Ambiente per la delicatezza degli interessi da tutelare.

Le innovazioni apportate con il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 191, comma 1 pur ricalcando la precedente disposizione in ordine alla competenza degli organi deputati a provvedere in via d'urgenza, la nuova disposizione pone come limite generale al potere di intervento non più, come indicato dall'art. 13, la condizione che non vi siano "conseguenze di danno o di pericolo per la salute e per l'ambiente", bensì quella che sia garantito "un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente." E' logico ritenere, quindi, che la valutazione circa le conseguenze sulla salute debbano essere affidate alla competenza della Regione che agisce d'intesa con lo Stato. Cassazione penale, sez. III, 16/05/2012, n. 30125.

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