giovedì 31 ottobre 2013

Ambiente. Pneumatici fuori uso .

Ambiente. Pneumatici fuori uso .

La gestione degli pneumatici fuori uso è attualmente disciplinata dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 228 il quale richiama, in premessa, le disposizioni speciali in materia di veicoli fuori uso (D.Lgs. n. 209 del 2003) e quelle generali di cui agli artt. 179 e 180 allo scopo di ottimizzarne il recupero anche tramite attività di ricerca, sviluppo e formazione e per ridurne la formazione anche attraverso la ricostruzione.
Diversamente da quanto indicato nell'originaria indicazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, che faceva riferimento agli "pneumatici usati", la qualifica di rifiuto è stata successivamente ristretta ai soli pneumatici "fuori uso", perchè la L. 31 luglio 2002, n. 179, art. 23, comma 1, lett. l), richiamato dai ricorrenti, ha disposto che "all'allegato A (del D.Lgs. n. 22 del 1997) le parole: "16 01 03 pneumatici usati" sono sostituite dalle seguenti: "16 01 03 pneumatici fuori uso".
Si è dunque operata una duplice classificazione degli pneumatici, distinguendo quindi quelli "usati" ricostruibili da quelli "fuori uso".
Pur mancando una chiara definizione delle due categorie come sopra individuate, pare comunque evidente come nella categoria degli pneumatici fuori uso possano senz'altro collocarsi quelli che, per le condizioni di decadimento o altre ragioni abbiano perso la loro funzione originaria e non siano ricostruibili, mentre in quella degli pneumatici usati andranno invece considerati quelli ancora utilizzabili, ad esempio perchè rispondenti ai requisiti di efficienza tecnica previsti dalle vigenti disposizioni in materia di circolazione stradale e quelli ricostruibili.
Il complessivo tenore del provvedimento non lascia adito a dubbi sulla volontà di sottrarre dal novero dei rifiuti gli pneumatici ricostruibili.
Di ciò ha peraltro già dato conto la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, n. 8679, 1 marzo 2007) pur essendosi in altra occasione affermato che, fermo restando quanto disposto dalla citata L. n. 179 del 2002, "...esulano dalla nozione di rifiuto solo i materiali residuali di produzione o di consumo che siano effettivamente riutilizzati senza subire alcun trattamento preventivo, ovvero subendo un trattamento preventivo che non importi un'operazione di recupero, mentre i pneumatici usati, dei quali il detentore si disfa o che vende a terzi perché siano riutilizzati previa rigeneratura o ricopertura, costituiscono rifiuti, stante fa loro destinazione ad un'operazione di recupero" (Sez. 3, n. 46643, 14 dicembre 2007) richiamando così il contenuto di altre precedenti decisioni (Sez. 3, n. 23494, 6 luglio 2006; Sez. 3, n. 4702, 9 febbraio2005).
Il Collegio ritiene di condividere l'orientamento espresso con la citata sentenza n. 8679/07, in quanto maggiormente aderente alla lettera delle disposizioni in precedenza menzionate, chiaramente indicative dell'intento del legislatore di limitare l'applicazione della disciplina dei rifiuti ai soli pneumatici fuori uso, mentre la sentenza 46643/07, pur dando atto dell'intervento innovativo del legislatore, si limita a richiamare le precedenti (che però non attribuiscono alcun rilievo alle disposizioni nel frattempo emanate e si fondano su altri riferimenti normativi) senza fornire alcuna ulteriore specificazione.

I pneumatici "usati", intendendosi come tali quelli ricostruibili o utilizzabili direttamente e rispetto ai quali non risulti l'obiettiva volontà di disfarsene da parte del detentore, non rientrano nel novero dei rifiuti a differenza degli pneumatici "fuori uso", che invece il legislatore espressamente individua come tali e che, per degrado o altre condizioni, abbiano perso la loro funzione originaria. Cassazione penale, sez. III, 30/05/2012, n. 25358.

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