Ambiente. Piano cave. V.A.S.
Obbligatorietà.
L'art.
13 della direttiva 2001/42/Ce - norme transitorie - precisa che l'obbligo di
v.a.s. si applica sia ai piani e ai programmi il cui primo atto preparatorio
formale è successivo al 21 luglio 2004, sia a quelli il cui primo atto
preparatorio formale è precedente a tale data ma sono stati approvati più di
ventiquattro mesi dopo, a meno che gli stati membri decidano caso per caso che
ciò non è possibile, informando il pubblico di tale decisione. Ne consegue che
il piano cave della provincia di Bergamo, con "iter" avviato nel 2003
ed approvazione conclusa nel 2008, doveva essere assoggettato a v.a.s., tanto
più che né Stato né Regione sono intervenuti per evitare motivatamente la sua
applicazione. T.A.R. Lombardia Brescia, sez. II, 21/10/2011, n. 1447.
Nella
fattispecie il Comune lamenta la violazione dei principi dettati dalla
direttiva 2001/42/CE in materia di valutazione ambientale strategica (VAS),
poiché questa doveva essere compiuta inderogabilmente e con riguardo all'intero
Piano.
Sostiene
l'Ente locale che la norma comunitaria è stata recepita nel nostro ordinamento
con il D. Lgs. 152/2006 e riguarda tutti i piani e programmi per il settore
industriale e della pianificazione territoriale (i quali definiscono il quadro
per l'approvazione o l'autorizzazione di progetti), e tra essi sono comprese le
cave con superficie superiore a 25 ettari .
La
Regione invoca i precedenti di questa Sezione ed in particolare le sentenze
della sez. I n. 893/2009 e n. 618/2010. La Regione aggiunge altresì che l'art.
3 paragrafo 3 della direttiva disciplina i Piani aventi ad oggetto una porzione
limitata e locale, come quello di cui si discorre, i quali sono sottoposti a
VAS soltanto se gli Stati membri ritengono che possano avere effetti
significativi sull'ambiente, e l'Italia non si è pronunciata in questo senso
con determinazione espressa.
Osserva
anzitutto il Collegio che la sentenza di questo Tribunale 4/5/2009 n. 893 è
stata annullata dal Consiglio di Stato per lesione del principio del
contraddittorio, con rinvio della causa al giudice di primo grado. La seconda
pronuncia (n. 618 in data 8/2/2010) è stata appellata.
Non
è condivisibile la posizione espressa dal ricorrente.
Il
Collegio ritiene di disattendere tale percorso interprettivo in virtù delle
considerazioni che seguono.
L'art.
3 paragrafo 2 della direttiva statuisce che "Fatto salvo il paragrafo 3,
viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e i
programmi" i quali (lett. a) "... sono elaborati per i settori
agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della
gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della
pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono
il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli
allegati I e II della direttiva 85/337/CEE". L'allegato I della predetta
direttiva 85/337/CE contempla, al punto 19, "Cave e attività minerarie a
cielo aperto, con superficie del sito superiore a 25 ettari, oppure torbiere,
con superficie del sito superiore a 150 ettari".
L'ATE
di cui si discorre rientrerebbe in astratto nel raggio di operatività della
norma, poiché la sua estensione supera i 40 ettari.
Peraltro
parte ricorrente osserva che la VAS avrebbe dovuto essere effettuata per
l'intero Piano cave, che interessa aree di ampiezza nettamente superiore.
Questo rilievo consente di escludere l'applicazione del paragrafo 3 - nella
parte in cui prevede la VAS soltanto previa indagine dello Stato membro sulla
possibile incidenza dell'intervento sull'ambiente - che si riferisce a piani e
programmi "che determinano l'uso di piccole aree a livello locale":
la vastità di un Piano cave di un'intera Provincia conduce ex se ad escludere la sua sussunzione
tra le aree di esigue dimensioni, raggiungendo un'estensione complessiva
consistente (le superfici totali coinvolte superano i 1.000 ettari) ed
interferendo con un territorio di oltre 2.700 Kmq.
Non
può essere invocato l'art. 11 comma 3 del D. Lgs. 152/2006 (nel testo in vigore
nel 2008) per escludere la procedura di VAS in ragione dello stato di
avanzamento della pianificazione. Oltre al chiaro dato letterale dell'art. 13
paragrafo 3 della direttiva (già illustrato al precedente paragrafo 2.3
dell'esposizione in diritto), la stessa disposizione invocata dalla Regione,
nel testo per tempo vigente, statuisce che "La fase di valutazione è
effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed
anteriormente alla sua approvazione o all'avvio della relativa procedura
legislativa". In coerenza con le disposizioni comunitarie la locuzione
"fase preparatoria" deve intendersi correlata al complesso delle
attività di impulso ed istruttorie, che hanno caratterizzato il Piano cave fino
al segmento procedurale anteriore alla sua approvazione, tanto che è stato
oggetto di modifiche ed aggiustamenti (anche sensibili) persino nel passaggio
tra VI Commissione e Consiglio regionale.
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