lunedì 28 ottobre 2013

Ambiente. Piano cave. V.A.S. Obbligatorietà.

Ambiente. Piano cave. V.A.S. Obbligatorietà.

L'art. 13 della direttiva 2001/42/Ce - norme transitorie - precisa che l'obbligo di v.a.s. si applica sia ai piani e ai programmi il cui primo atto preparatorio formale è successivo al 21 luglio 2004, sia a quelli il cui primo atto preparatorio formale è precedente a tale data ma sono stati approvati più di ventiquattro mesi dopo, a meno che gli stati membri decidano caso per caso che ciò non è possibile, informando il pubblico di tale decisione. Ne consegue che il piano cave della provincia di Bergamo, con "iter" avviato nel 2003 ed approvazione conclusa nel 2008, doveva essere assoggettato a v.a.s., tanto più che né Stato né Regione sono intervenuti per evitare motivatamente la sua applicazione. T.A.R. Lombardia Brescia, sez. II, 21/10/2011, n. 1447.
Nella fattispecie il Comune lamenta la violazione dei principi dettati dalla direttiva 2001/42/CE in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), poiché questa doveva essere compiuta inderogabilmente e con riguardo all'intero Piano.
Sostiene l'Ente locale che la norma comunitaria è stata recepita nel nostro ordinamento con il D. Lgs. 152/2006 e riguarda tutti i piani e programmi per il settore industriale e della pianificazione territoriale (i quali definiscono il quadro per l'approvazione o l'autorizzazione di progetti), e tra essi sono comprese le cave con superficie superiore a 25 ettari .
La Regione invoca i precedenti di questa Sezione ed in particolare le sentenze della sez. I n. 893/2009 e n. 618/2010. La Regione aggiunge altresì che l'art. 3 paragrafo 3 della direttiva disciplina i Piani aventi ad oggetto una porzione limitata e locale, come quello di cui si discorre, i quali sono sottoposti a VAS soltanto se gli Stati membri ritengono che possano avere effetti significativi sull'ambiente, e l'Italia non si è pronunciata in questo senso con determinazione espressa.
Osserva anzitutto il Collegio che la sentenza di questo Tribunale 4/5/2009 n. 893 è stata annullata dal Consiglio di Stato per lesione del principio del contraddittorio, con rinvio della causa al giudice di primo grado. La seconda pronuncia (n. 618 in data 8/2/2010) è stata appellata.
Non è condivisibile la posizione espressa dal ricorrente.
Il Collegio ritiene di disattendere tale percorso interprettivo in virtù delle considerazioni che seguono.
L'art. 3 paragrafo 2 della direttiva statuisce che "Fatto salvo il paragrafo 3, viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e i programmi" i quali (lett. a) "... sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE". L'allegato I della predetta direttiva 85/337/CE contempla, al punto 19, "Cave e attività minerarie a cielo aperto, con superficie del sito superiore a 25 ettari, oppure torbiere, con superficie del sito superiore a 150 ettari".
L'ATE di cui si discorre rientrerebbe in astratto nel raggio di operatività della norma, poiché la sua estensione supera i 40 ettari.
Peraltro parte ricorrente osserva che la VAS avrebbe dovuto essere effettuata per l'intero Piano cave, che interessa aree di ampiezza nettamente superiore. Questo rilievo consente di escludere l'applicazione del paragrafo 3 - nella parte in cui prevede la VAS soltanto previa indagine dello Stato membro sulla possibile incidenza dell'intervento sull'ambiente - che si riferisce a piani e programmi "che determinano l'uso di piccole aree a livello locale": la vastità di un Piano cave di un'intera Provincia  conduce ex se ad escludere la sua sussunzione tra le aree di esigue dimensioni, raggiungendo un'estensione complessiva consistente (le superfici totali coinvolte superano i 1.000 ettari) ed interferendo con un territorio di oltre 2.700 Kmq.

Non può essere invocato l'art. 11 comma 3 del D. Lgs. 152/2006 (nel testo in vigore nel 2008) per escludere la procedura di VAS in ragione dello stato di avanzamento della pianificazione. Oltre al chiaro dato letterale dell'art. 13 paragrafo 3 della direttiva (già illustrato al precedente paragrafo 2.3 dell'esposizione in diritto), la stessa disposizione invocata dalla Regione, nel testo per tempo vigente, statuisce che "La fase di valutazione è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua approvazione o all'avvio della relativa procedura legislativa". In coerenza con le disposizioni comunitarie la locuzione "fase preparatoria" deve intendersi correlata al complesso delle attività di impulso ed istruttorie, che hanno caratterizzato il Piano cave fino al segmento procedurale anteriore alla sua approvazione, tanto che è stato oggetto di modifiche ed aggiustamenti (anche sensibili) persino nel passaggio tra VI Commissione e Consiglio regionale.

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