lunedì 28 ottobre 2013

Ambiente. Piani paesaggistici. V.A.S. Obbligatorietà.

Ambiente. Piani paesaggistici. V.A.S. Obbligatorietà.

La V.A.S. si realizza in fase di elaborazione del piano mediante la redazione di un rapporto ambientale che deve considerare lo stato dell'ambiente attuale del territorio interessato e le sue alterazioni in presenza e non del provvedimento da valutare, confrontato anche con possibili alternative strategiche, localizzative e tecnologiche.
L'art. 5 del D.Lgs. 152/2006 recante le definizioni rilevanti ai fini dell'applicazione del codice dell'ambiente afferma che "si intende per (...) piani e programmi: gli atti e provvedimenti di pianificazione e di programmazione, comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità' europea, nonché le loro modifiche" ( comma 1°, lettera e); il successivo art. 6 dispone: "1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. 2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi: a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, (...), della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli (...)"; il comma 4°, inoltre, elenca espressamente i piani e programmi esclusi dal campo di applicazione delle norme del codice dell'ambiente (e quindi anche della V.A.S.), e tra questi non rientrano i piani paesaggistici: il solo dato letterale sarebbe quindi già sufficiente per ritenere il piano in questione sottoposto a V.A.S. È, in ogni caso determinante la circostanza che la valutazione ambientale strategica, quale strumento di tutela dell'ambiente, va effettuata in tutti i casi in cui i piani abbiano "impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale". Invero, contrariamente a quanto sostenuto dalle associazioni ambientaliste, "l'impatto significativo" non è quello caratterizzato da connotazioni negative in termini di alterazioni delle valenze ambientali, ma è quello ricavabile dalla definizione di impatto ambientale contenuto alla lettera c) del'art. 5 citato quale " alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, (...)", per cui la valutazione ambientale strategica va eseguita in tutti i casi di interazione (anche positiva) tra l'attività pianificatoria e le componenti ambientali. Del resto, la V.A.S. è solo uno strumento rispetto al fine che è la sostenibilità ambientale delle scelte contenute negli atti di pianificazione ed indirizzo che guidano la trasformazione del territorio. In particolare la valutazione di tipo strategico si propone di verificare che gli obiettivi individuati nei piani siano coerenti con quelli propri dello sviluppo sostenibile, e che le azioni previste nella struttura degli stessi siano idonee al loro raggiungimento. Pertanto, a prescindere dalla qualificazione dell'atto di pianificazione in termini di piano urbanistico -territoriale o di piano paesaggistico, esso va comunque previamente assoggettato a valutazione ambientale strategica. Infine, la tesi difensiva sostenuta dall'amministrazione regionale secondo la quale il piano in questione non determina alcun impatto significativo sull'ambiente e sul patrimonio culturale essendo "preordinato a dettare un quadro conoscitivo e una normativa di riferimento per l'attività di tutela, eminentemente conservativa dei valori paesaggistici", non appare condivisibile alla luce di un provvedimento che è invece imperniato sulla rivisitazione critica del rapporto tra pianificazione paesistica e governo del territorio, sul parziale superamento della concezione solo conservativa del paesaggio e sul riconoscimento del paesaggio come risorsa per lo sviluppo (cfr. relazione generale e relazioni tematiche allegate al piano).Peraltro, ammettere che un piano preordinato alla tutela e allo sviluppo dei valori dell'ambiente del paesaggio (e che quindi necessariamente impone forme di tutela che incidono sull'assetto del territorio) non debba essere preceduto dalla verifica ambientale finirebbe per vanificare la finalità della disciplina sulla V.A.S. e di conseguenza di pregiudicare la corretta applicazione delle norme comunitarie, frustrando così gli scopi perseguiti dalla Comunità Europea con la direttiva 2001/42/CE, come quello di salvaguardia e promozione dello "sviluppo sostenibile", espressamente enunciato all'art. 1 della direttiva.
Per le ragioni che precedono e in applicazione della disposizione dell'art. 11, comma 5° del D.Lgs. 152/2006 (" La V.A.S. costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge"), l'omessa preventiva sottoposizione a V.A.S. del piano paesaggistico rende illegittimo il provvedimento di adozione impugnato con il ricorso in esame.

Sono illegittimi i piani paesaggistici per i quali non è stata svolta una previa valutazione ambientale strategica. Il comma 4 dell'art. 6 d.lg. n. 152 del 2006, infatti, nell'elencare espressamente i piani e i programmi esclusi dal campo di applicazione delle norme del codice dell'ambiente (e quindi anche dalla v.a.s.) non vi fa rientrare anche i piani paesaggistici. Inoltre, "l'impatto significativo" rilevante ai fini della sottoponibilità a v.a.s. di un piano non è quello caratterizzato da connotazioni negative in termini di alterazioni delle valenze ambientali, ma è quello ricavabile dalla definizione di impatto ambientale contenuta alla lett. c) dell'art. 5 d.lg. n. 152 del 2006, per cui la v.a.s. va eseguita in tutti I casi di interazione anche positiva tra l'attività pianificatoria e le componenti ambientali. T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 01/09/2011, n. 2152.

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