Ambiente. Ordine di rimozione dei rifiuti . Competenza.
La giurisprudenza
ammesso la competenza sindacale, e non dirigenziale, in relazione all'ordine di
rimozione dei rifiuti, emesso dal dirigente comunale ex art. 192 del d.lgs.
152/2006.
Stabilisce, infatti, il
comma 3 dell'art. 192 del d.lgs. 152 del 2006 che chiunque viola i divieti di
abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo, "è
tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei
rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e
con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali
tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli
accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai
soggetti preposti al controllo.
Il Sindaco dispone con
ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui
provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti
obbligati ed al recupero delle somme anticipate."
Tale norma, che
sancisce la competenza sindacale in luogo di quella dirigenziale, viene interpretata,
dalla giurisprudenza maggioritaria, quale norma speciale rispetto all'art. 107
del T.U. enti locali (che affida ai dirigenti i compiti relativi alla gestione
delle attribuzioni amministrative dell'ente locale) (cfr. ex multis, Cons. St.,
sez. V, 29 agosto 2012, n. 4635).
Infatti, non può essere
accolta la tesi, ormai minoritaria in giurisprudenza, in base alla quale
essendo tale norma, in parte qua, riproduttiva del precedente art. 14, d.lgs.
n. 22 del 1997, essa andrebbe applicata nell'interpretazione datane dalla
giurisprudenza che attribuisce la relativa potestà ordinatoria ai dirigenti, in
base all'ordine di competenze, fra livello dirigenziale e politico, delineato
dall'art. 107 T.U. Enti locali.
Tale costrutto logico
non è condivisibile (cfr. Cons. St. 3675/2009) perché:
a) è insuperabile il
dato testuale dell'art. 192, co. 3, secondo periodo, che fa riferimento
espresso al " Sindaco";
b) trova applicazione,
per il caso di conflitto apparente di norme, il tradizionale canone ermeneutico
lex posterior specialis derogat anteriori generali;
c) lo stesso art. 107,
co. 4, ha cura di precisare che "Le attribuzioni dei dirigenti, in
applicazione del principio di cui all'art. 1, co. 4, possono essere derogate
soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative",
che è quanto verificatosi a seguito dell'entrata in vigore della norma sancita
dall'art. 192, co. 3, cit., sicuramente speciale rispetto all'ordine generale
di competenze previsto dall'art. 1, co. 4, e 107, co. 2, T.U. enti locali.
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