mercoledì 30 ottobre 2013

Ambiente. Ordinanza di allacciamento alla rete fognaria.


Ambiente. Ordinanza di allacciamento alla rete fognaria.

L'art. 74 comma 1 lett. n), d.lg. n. 152 del 2006 ("Norme in materia ambientale", cd. Codice dell'ambiente), qualifica come "agglomerato", l'area in cui le attività umane sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile la raccolta delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o un punto di recapito finale.
La decisione di estendere la rete fognaria pubblica, portando la stessa sino ad una zona, non appare certo illogica o arbitraria, tenuto conto che la raccolta delle acque reflue attraverso gli impianti fognari pubblici contribuisce senza dubbio alla finalità di tutela e preservazione delle acque e del suolo dall'inquinamento, finalità indicate chiaramente dall'art. 73, d.lg. n. 152 del 2006.
Nel successivo art. 100 del medesimo decreto legislativo (articolo rubricato "Reti fognarie"), viene manifestata un'evidente preferenza del legislatore per lo smaltimento dei reflui attraverso la rete fognaria, essendo gli altri metodi di smaltimento reputati, tutto sommato, eccezionali e circoscritti agli insediamenti isolati.
Sussiste un obbligo generalizzato per gli enti locali di realizzare una rete fognaria pubblica, da considerarsi non solo un mezzo di raccolta delle acque ma anche uno strumento primario di tutela ambientale.  Gli articoli 4, comma 4° e 7, comma 4° del  regolamento regionale sugli scarichi delle acque n. 3 del 24.3.2006, affermano che gli scarichi devono essere allacciati alla pubblica fognatura entro il termine di due anni dal completamento delle reti nelle zone ove insiste una fognatura pubblica.
T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 14/11/2012, n. 2752
È legittima l'ordinanza che impone ai privati la realizzazione sul loro terreno delle opere di allacciamento, dal momento che anche l'eventuale distanza eccessiva può essere ridotta, attraverso la costituzione di servitù coattiva di scarico ai sensi dell'art. 1043 comma 2, c.c.

Sono legittime le ordinanze di allacciamento alla fognatura anche laddove specificano che le acque meteoriche non possono essere convogliate in fognatura ma devono essere disperse tramite idonei sistemi. Tale prescrizione impone la separazione fra acque nere e meteoriche in ossequio a precise disposizioni regolamentari e tecniche.

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