Il principio "chi inquina paga" vale, altresì, per
le misure di messa in sicurezza d'emergenza, secondo la definizione che delle
misure stesse è fornita dall'art. 240 comma 1 lett. m) , d.lg. n. 152 del 2006
(ogni intervento immediato o a breve termine, da mettere in opera nelle
condizioni di emergenza di cui alla lett. t), in caso di eventi di
contaminazione repentini di qualsiasi natura, atto a contenere la diffusione
delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre
matrici presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori
interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente).
Infatti, anche l'adozione delle misure di messa in sicurezza d'emergenza è
addossata dalla normativa in discorso al soggetto responsabile
dell'inquinamento (art. 242, d.lg. n. 152 cit.). Invero, i suddetti principi si
attagliano al disposto di cui all'art. 192, d.lg. n. 152 del 2006, dal momento
che siffatta disposizione legislativa non soltanto riproduce il tenore
dell'abrogato art. 14, d.lg. n. 22 del 1997, con riferimento alla necessaria
imputabilità a titolo di dolo o colpa, ma, in più, integra il precedente
precetto, precisando che l'ordine di rimozione può essere adottato
esclusivamente "in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio
con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo". T.A.R.
Friuli Venezia Giulia Trieste, sez. I, 09/04/2013, n. 227.
Tale impostazione, già sancita dal d.lgs. n. 22/1997, risulta
confermata e specificata dagli artt. 240 e segg. del d.lgs. n. 152/2006 (cd.
Codice Ambiente), dai quali si desume l'addossamento dell'obbligo di effettuare
gli interventi di recupero ambientale, anche di carattere emergenziale, al
responsabile dell'inquinamento, che potrebbe benissimo non coincidere con il
proprietario ovvero il gestore dell'area interessata (TAR Calabria, Catanzaro,
n. 954 del 2012; T.A.R. Toscana, Sez. II, n. 665/2009).
Il principio "chi inquina, paga" vale, altresì, per
le misure di messa in sicurezza d'emergenza, secondo la definizione che delle
misure stesse è fornita dall'art. 240, comma 1, lett. m), del d.lgs. n. 152
cit. (ogni intervento immediato od a breve termine, da mettere in opera nelle
condizioni di emergenza di cui alla lett. t) in caso di eventi di
contaminazione repentini di qualsiasi natura, atto a contenere la diffusione
delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre
matrici presenti nel sito ed a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori
interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente).
Infatti, anche l'adozione delle misure di messa in sicurezza d'emergenza è
addossata dalla normativa in discorso al soggetto responsabile
dell'inquinamento (cfr. art. 242 del d.lgs. n. 152 cit.).
Invero, i suddetti principi si attagliano al disposto di cui
all'art. 192 del D.lgs. n. 152/2006, dal momento che siffatta disposizione
legislativa non soltanto riproduce il tenore dell'abrogato art. 14 del D.lgs.
n. 22/1997, con riferimento alla necessaria imputabilità a titolo di dolo o
colpa, ma, in più, integra il precedente precetto, precisando che l'ordine di
rimozione può essere adottato esclusivamente "in base agli accertamenti
effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti
al controllo".
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