Ambiente – Localizzazione impianto di termovalorizzazione
I
provvedimenti preliminari all'individuazione delle aree idonee alla
localizzazione di un impianto di termovalorizzazione, pur costituendo il
presupposto logico-giuridico degli atti di concreta localizzazione del sito e
dì realizzazione dell'impianto, non sono soggetti agli obblighi di
partecipazione di cui agli art. 7 e 8 l. n. 241 del 1990, in quanto hanno
carattere sostanzialmente programmatorio e, pertanto, troverà applicazione
l'art. 13 della medesima legge che lascia ferme le particolari norme che
regolano la formazione degli atti normativi, amministrativi generali, di
pianificazione e di programmazione.
Non
è illegittima la scelta operata dall'amministrazione provinciale di realizzare
un nuovo impianto di termovalorizzazione eccedente il fabbisogno regionale
indicato nel piano provinciale per la gestione dei rifiuti, in quanto è volta
alla predisposizione di un sistema di sicurezza idoneo a garantire la
governabilità del ciclo dei rifiuti anche laddove le previsioni in ordine alla
percentuale di rifiuti da avviare allo smaltimento ed alla raccolta
differenziata risultassero poi smentite. T.A.R. Piemonte Torino, sez. II,
01/12/2007, n. 3607
Sussiste
la legittimazione ad impugnarne gli atti in capo alle aziende situate nella
c.d. area di influenza (avente un raggio di due chilometri dal sito) in quanto
la stessa previsione dì misure di compensazione ambientale conferma il
presumibile impatto negativo dell'intervento sulle attività esistenti.
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