lunedì 28 ottobre 2013

Ambiente – Localizzazione impianto di termovalorizzazione

Ambiente – Localizzazione  impianto di termovalorizzazione

I provvedimenti preliminari all'individuazione delle aree idonee alla localizzazione di un impianto di termovalorizzazione, pur costituendo il presupposto logico-giuridico degli atti di concreta localizzazione del sito e dì realizzazione dell'impianto, non sono soggetti agli obblighi di partecipazione di cui agli art. 7 e 8 l. n. 241 del 1990, in quanto hanno carattere sostanzialmente programmatorio e, pertanto, troverà applicazione l'art. 13 della medesima legge che lascia ferme le particolari norme che regolano la formazione degli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione.
Non è illegittima la scelta operata dall'amministrazione provinciale di realizzare un nuovo impianto di termovalorizzazione eccedente il fabbisogno regionale indicato nel piano provinciale per la gestione dei rifiuti, in quanto è volta alla predisposizione di un sistema di sicurezza idoneo a garantire la governabilità del ciclo dei rifiuti anche laddove le previsioni in ordine alla percentuale di rifiuti da avviare allo smaltimento ed alla raccolta differenziata risultassero poi smentite. T.A.R. Piemonte Torino, sez. II, 01/12/2007, n. 3607

Sussiste la legittimazione ad impugnarne gli atti in capo alle aziende situate nella c.d. area di influenza (avente un raggio di due chilometri dal sito) in quanto la stessa previsione dì misure di compensazione ambientale conferma il presumibile impatto negativo dell'intervento sulle attività esistenti.

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