lunedì 28 ottobre 2013

Ambiente Intervento di social housing.V.A.S. Obbligatorietà.

Ambiente Intervento di social housing.V.A.S. Obbligatorietà.

I comuni sono  Autorità competenti  per la v.a.s. dei rispettivi piani e varianti. Tale valutazione di compatibilità ambientale ha finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile. Né può prescindersi da tale v.a.s., visto che, ai sensi dell'art. 11 comma ultimo, d.lg. n. 152 del 2006 (come modificato dal d.lg. n. 4 del 2008), « i provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge ». T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 07/02/2013, n. 772.
Nel caso di specie la società  proponeva un programma di intervento di social housing da realizzarsi su suoli di proprietà siti nel Comune e classificati come aree a destinazione agricola dal vigente P.R.G..
La Regione invitava il Comune e la s.r.l. presso i propri uffici per la prosecuzione di tale procedura negoziata e per la determinazione dei contenuti progettuali definitivi della proposta.
La Regione rappresentava inoltre che avrebbe dovuto stipulare le intese con i Comuni interessati per la definitiva approvazione dei progetti ed il tempestivo avvio dei lavori.
Pertanto, con la precitata nota la Regione invitava la ricorrente a trasmettere il progetto definitivo entro 45 giorni aggiungendo altresì che "Nello stesso termine andranno parimenti risolte eventuali problematiche di carattere urbanistico e/o ambientale".
Tuttavia il Comune esprimeva il proprio diniego sulle proposte di edilizia residenziale presentate dalla società.
In particolare, trattandosi di interventi da realizzare in aree classificate come agricole dal vigente strumento urbanistico, il Comune preferiva risolvere le problematiche residenziali nell'ambito della pianificazione urbanistica generale (avendo in corso la redazione del Piano Urbanistico Comunale - PUC) ritenuta più idonea e più adeguata in relazione all'interesse pubblico al corretto ed armonico utilizzo del territorio.
Con un unico articolato motivo di diritto parte ricorrente lamenta che, con l'impugnata delibera, il Comune avrebbe espresso un diniego illegittimo alla prosecuzione dell'iter procedimentale di attuazione del programma di housing sociale che aveva già registrato l'assenso dello Stato e della Regione Campania.
Secondo tale prospettazione, la motivazione ostativa opposta dall'amministrazione locale non sarebbe condivisibile per due ragioni:
I) in primo luogo, in quanto il carattere straordinario del piano nazionale abitativo consentirebbe il ricorso alle procedure di variante urbanistica semplificata, tenuto anche conto che i programmi integrati di social housing assumono rilevanza strategica nazionale ai sensi dell'art. 11, undicesimo comma, D.L. 112/2008;
II) inoltre, vi sarebbe piena coerenza tra la soluzione localizzativa proposta dalla società ricorrente e le scelte del PUC in corso di redazione, visto che il Comune avrebbe destinato le aree de quibus a funzioni residenziali sociali.
Il ricorso è infondato.Non è sostenibile la prima deduzione svolta dalla ricorrente che, invero, tende a dequotare l'apporto procedimentale dei Comuni nelle procedure di evidenza pubblica che hanno ad oggetto gli interventi di social housing.
Secondo tale impostazione, il Comune dovrebbe semplicemente prendere atto delle determinazioni d'intesa Stato - Regione recependone le scelte quanto alla localizzazione degli insediamenti edilizi, anche qualora la realizzazione di tali programmi di edilizia comporti la necessità di procedere a varianti urbanistiche.
Tuttavia, tale opzione ermeneutica si pone in rapporto di insanabile contrasto con i principi generali in materia di urbanistica e governo del territorio, oltre che con il descritto quadro normativo in tema di social housing.
Con riguardo al primo profilo, la giurisprudenza ( Consiglio di Stato, Sez. IV, 1 dicembre 2011 n. 6349) ha da tempo rilevato che nella redazione dello strumento urbanistico generale il ruolo del Comune è, in linea di principio, preponderante, in quanto ad esso spetta l'iniziativa e la formulazione di una compiuta proposta, mediante l'adozione del progetto di piano, competendo alla distinta autorità provinciale l'approvazione del medesimo (cfr. per il PUC, l'art. 24 L. Reg. 22 dicembre 2004 n. 16).
Tale conclusione è peraltro coerente con l'art. 13 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, laddove si dispone che "Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze".
Si aggiunga che, nel caso in esame, l'apporto procedimentale del Comune si appalesa necessario anche in considerazione delle implicazioni di carattere ambientale conseguenti alla variante urbanistica richiesta dall'intervento di social housing.
Come noto, tale valutazione di compatibilità ambientale ha finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile.
Né può prescindersi da tale V.A.S. (che, come si è visto, appartiene al Comune), visto che, ai sensi dell'art. 11, ultimo comma, del D.Lgs. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. 4/2008) "I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge".
Sotto altro aspetto, dall'analisi delle disposizioni di settore emerge che la scelta delle proposte di social housing da ammettere a finanziamento non può prescindere dall'assenso dei Comuni interessati, il cui apporto procedimentale è indispensabile al fine di concentrare gli interventi sulla effettiva richiesta abitativa nei singoli contesti, rapportati alla dimensione fisica e demografica del territorio di riferimento (art. 11, quarto comma, D.L. 112/2008; art. 4, primo comma, D.P.C.M. 16 luglio 2009), specie allorquando tali programmi di intervento richiedano l'adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti (art. 8, terzo comma, D.P.C.M. 16 luglio 2009 che, come si è visto, prevede apposita conferenza di servizi qualora sia necessaria la contestuale definizione o variazione di atti di "pianificazione territoriale di competenza di amministrazioni diverse").
Non pare pertinente il richiamo all'art. 81 D.P.R. 616/1977 e all'art. 3 del D.P.R. 383/1994 in base ai quali, secondo la prospettazione di parte ricorrente, l'accordo di programma Stato - Regione del 19 ottobre 2011 avrebbe definitivamente superato la procedura ordinaria urbanistica e subordinato la sottoscrizione della convenzione ad una semplice verifica di coerenza con il progetto preliminare oggetto di finanziamento.
Parte ricorrente trascura di considerare che, ai sensi dell'art. 4 del predetto accordo di programma (versato agli atti di causa dall'amministrazione statale), tale verifica di coerenza riguardava, a ben vedere, i "progetti definitivi" ed il relativo quadro economico generale con le singole proposte di intervento.

Nel caso in esame, la mancata conclusione della conferenza di servizi e la mancata ratifica del Comune impedisce di ritenere perfezionato l'iter procedimentale delineato, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 8 menzionato decreto regionale, la proposta di housing avanzata dalla ricorrente andava esclusa dall'elenco degli interventi ammessi al programma regionale di edilizia residenziale. 

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