mercoledì 30 ottobre 2013

Ambiente. Domanda di V.I.A. e di autorizzazione per lo sviluppo dell'impianto di trattamento rifiuti. Procedimento legittimità.

Ambiente. Domanda di V.I.A. e di autorizzazione per lo sviluppo dell'impianto di trattamento rifiuti. Procedimento legittimità.

Nella fattispecie in data è stata acquisita la domanda di V.I.A. e di autorizzazione ai sensi degli artt. 11 e 23 della legge regionale Veneto n. 10/99 presentata dalla società. per lo sviluppo e la razionalizzazione dell'impianto di trattamento rifiuti nel comune.
Conclusa favorevolmente l'istruttoria preliminare, la società proponente ha provveduto alla pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuto deposito del progetto e del S.I.A. con il relativo riassunto non tecnico presso la Provincia, il Comune  e la Regione.
L'Ufficio V.I.A. ha rappresentato alla società che la Commissione regionale V.I.A., esaminato il progetto aveva riscontrato "carenze conoscitive ed applicazioni parziali delle metodologie di analisi", chiedendo, ai fini del prosieguo dell'istruttoria, integrazioni e chiarimenti, puntualmente indicati nella stessa nota.
Si precisa che, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 10/99, la presente richiesta di integrazione sospende i termini per l'espressione del parere della Commissione Regionale V.I.A. fino alla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta. Si precisa inoltre che nel caso non venga ottemperato alla presente richiesta entro 90 gg. dal suo ricevimento la domanda di V.I.A. e autorizzazione si intenderà decaduta".
Successivamente la Commissione V.I.A. ha fissato per la produzione dei chiarimenti ed integrazioni richiesti il termine del….
In tutti detti atti invero risulta espressamente indicato che per il progetto di sviluppo e razionalizzazione dell'impianto di trattamento rifiuti proposto dalla s.r.l. la procedura di V.I.A. e l'autorizzazione era disciplinata proprio dalla predetta legge regionale artt. 11 e 23.
In altri termini l'amministrazione regionale nel caso di specie ha espressamente esercitato il potere conferitole, non può negarsi che la legittimità del provvedimento impugnato, ed in particolare riguardo della proroga dei termini accordati, non poteva che essere valutata alla stregua della legge stessa, come hanno correttamente rilevato i primi giudici.
Al riguardo deve rilevarsi che il ricordato articolo 18 (rubricato "Parere della commissione VIA"), dopo aver stabilito al primo comma che la commissione esprime il proprio parere sull'impatto ambientale dell'impianto, opera o intervento, entro 135 giorni dalla data della pubblicazione dell'ultimo annuncio (sulla base: a) delle osservazioni di cui al comma 2 dell'articolo 16 e delle controdeduzioni di cui al comma 3 dell'art. 17; b) delle risultanze dell'eventuale inchiesta pubblica; c) dei pareri di cui all'articolo 17), prevede al secondo comma che, entro lo stesso termine di cui al comma 1 (135 giorni) e per una sola volta, possono essere richieste al proponente le integrazioni eventualmente necessarie, precisando che tale richiesta sospende i termini del procedimento che ricominciano a decorrere con la presentazione delle integrazioni richieste; il terzo comma aggiunge poi che, qualora entro novanta giorni dalla richiesta il soggetto proponente non produca le integrazioni richieste, la domanda di V.I.A. si intende decaduta.
E" lo stesso tenore letterale delle richiamate disposizioni ad escludere che il termine di novanta giorni possa essere considerato meramente ordinatorio e che possa quindi residuare in capo all'amministrazione procedente un ulteriore potere di concedere una proroga di detto termine: è sul punto inequivoca la previsione del terzo comma, secondo cui la mancata tempestiva produzione delle integrazioni richieste comporta la decadenza della domanda di V.I.A.
Tale previsione è del tutto coerente con i principi di imparzialità e di buon andamento, cui deve essere improntata l'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione, sub specie dell'efficacia, efficienza, economicità e speditezza, non potendo riconoscersi, in mancanza di un'apposita previsione normativa, all'amministrazione un potere di differire, sia pur a richiesta dell'interessato, la propria decisione su questioni di particolare rilevanza, quali sono quelle in materia di V.I.A., sia per la molteplicità degli interessi pubblici che vengono in gioco, sia per il rischio che gli studi, le indagini, le analisi e le valutazioni poste a base dei progetti proposti possano risultare successivamente inattuali ed inadeguate a causa di eventuali sopravvenienze di fatto e di diritto, rendendo inutile l'attività istruttoria già svolta e/o compromettendo le stesse determinazioni dell'amministrazione.
Pertanto la Commissione V.I.A., in mancanza di un'apposita previsione normativa, non poteva accordare alla società proponente una proroga per la presentazione delle integrazioni richieste che, come avvenuto, superasse il termine di 90 giorni stabilito a tal fine dalla legge: del resto è agevole rilevare che, proprio per la pluralità e la delicatezza degli interessi pubblici che devono essere tutelati e contemperati proprio attraverso il procedimento V.I.A., il termine previsto dalla legge per la presentazione da parte del proponente dei richiesti chiarimenti e integrazioni non può considerarsi come posto a favore del proponente stesso, il che ne esclude, come puntualmente evidenziato dai primi giudici, la disponibilità da parte dell'amministrazione procedente.
Né può sostenersi che la sanzione della decadenza dalla domanda di V.I.A., di cui al terzo comma dell'articolo 18, sia ricollegabile esclusivamente ad un manifesto disinteresse del proponente in ordine alla richiesta istruttoria dell'amministrazione.
Una simile ricostruzione non solo non è supportata da alcun dato letterale o da qualche elemento sistematico della normativa, risolvendosi in una mera suggestiva prospettazione soggettiva, per quanto, a tutto voler concedere, non è stato fornito alcun elemento probatorio, neppure a livello di semplice indizio, circa l'impossibilità assoluta (oggettiva e non soggettiva) da parte della società di adempiere tempestivamente alle richieste istruttorie dell'amministrazione, né un simile decisivo profilo risulta approfondito e valutato dal contestato provvedimento di proroga (del termine), essendosi l'amministrazione limitata sostanzialmente ad una mera presa d'atto della richiesta della proponente. Consiglio di Stato, sez. V, 10/07/2012, n. 4068.

Commette il reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), d.lg. n. 152/2006 l'assessore comunale che autorizzi, mediante l'emanazione verbale di un'ordinanza contingibile e urgente, una società di smaltimento di rifiuti a utilizzare un'area del Comune per lo stoccaggio di rifiuti non compostabili, non trovando applicazione la scriminante dell'adempimento del dovere in quanto l'atto emesso era tanto macroscopicamente illegittimo da essere giuridicamente inesistente e comunque non riconducibile alla categoria delle ordinanze di necessità e urgenza. Cassazione penale, sez. III, 12/10/2011, n. 2683.

Nessun commento:

Posta un commento