lunedì 28 ottobre 2013

Ambiente. Danno pubblico patrimoniale Mancata raccolta differenziata.

Ambiente. Danno pubblico patrimoniale Mancata raccolta differenziata.

Sussiste il danno pubblico patrimoniale materiale determinato dalla mancata o insufficiente realizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, pregiudizio che presenta i requisiti della certezza, della concretezza e dell’attualità, in presenza della insufficiente attivazione della raccolta differenziata presso un ente locale; del danno rispondono, a titolo di colpa grave, il Sindaco e i competenti dirigenti dell’ente pubblico.
Alla luce del cd. decreto Ronchi, d.lg. 5 febbraio 1997 n. 22 e della successiva normativa, che ha regolamentato la gestione dei rifiuti solidi urbani, è imposto alle amministrazioni locali di ridurre la quantità di rifiuti mediante il reimpiego e il riciclaggio e con incentivi alle aziende che utilizzano prodotti realizzati con materiale riciclato; la raccolta differenziata mira al riutilizzo dei prodotti di scarto di qualsiasi presidio per poterne produrre di nuovi, ottenendo vantaggi economici e ecologici, ottenendo la riduzione dei rifiuti da smaltire.
Costituisce comportamento violativo dei propri obblighi di servizio e produttivo di danno erariale l'azione degli amministratori che hanno agito in difformità da norme di legge e di corretto svolgimento dell'azione amministrativa, non operando per la prescritta attivazione della raccolta differenziata dei rifiuti, a dispetto dell'insieme delle disposizioni contenute in tal senso in norme di legge, in ordinanze P.C.M. e commissariali, nonché nel regolamento comunale.
Costituisce danno erariale l'ingiustificato costo sostenuto a titolo di tariffa "smaltimento rifiuti" per il conferimento del rifiuto indifferenziato presso gli impianti di produzione di c.d.r., che avrebbe dovuto essere in parte (secondo le percentuali stabilite dalle disposizioni legislative) non conferito agli impianti, ma separato con l'effettuazione della raccolta.
Integra gli estremi della responsabilità amministrativa il comportamento degli amministratori di un ente locale che non consentano l'attuazione del sistema della raccolta differenziata, perché essa svolge un ruolo prioritario nel sistema di gestione integrato dei rifiuti in quanto consente sia di ridurre il flusso dei rifiuti da avviare allo smaltimento che di condizionare positivamente l'intero sistema di gestione, garantendo: a) la valorizzazione delle componenti merceologiche dei rifiuti sin dalla fase della raccolta; b) la riduzione delle quantità e della pericolosità dei rifiuti da avviare allo smaltimento indifferenziato, individuando tecnologie più adatte di gestione e minimizzando l'impatto ambientale dei processi di trattamento e smaltimento; c) il recupero di materiali e di energia nella fase del trattamento finale; d) la promozione di comportamenti più corretti da parte dei cittadini, con conseguenti significativi cambiamenti nelle abitudini di consumo, a beneficio di politiche di prevenzione e di riduzione.
Sussiste la responsabilità amministrativa del Sindaco per aver omesso fattivi interventi in materia di rifiuti, assolutamente doverosi in ragione della crisi del sistema investente la regione.
Invero, nel caso di specie è rimasto macroscopicamente violato l'art. 50 del d.lgs. 267/2000, intitolato “Competenze del sindaco e del presidente della provincia”, che prevede che il Sindaco, in quanto organo responsabile dell'Amministrazione del Comune (comma 1 ), sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali e all’esecuzione degli atti, e, in particolare, esercita le funzioni attribuitegli “dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti” (comma 3 ).
Sussiste la responsabilità amministrativo-contabile del Dirigente del Settore Urbanistica, Ambiente, Ecologia e Tutela del Territorio per omessa predisposizione ed emanazione delle prescrizioni sindacali necessarie per l'attivazione concreta della raccolta differenziata dei rifiuti nel territorio comunale. Infatti il Dirigente aveva oltre che il preciso obbligo di assicurare la legittimità degli adempimenti prescritti dalla legge in materia anche la responsabilità della vigilanza e del controllo dei servizi gestiti dalla ditta appaltatrice e l'ulteriore preciso obbligo di attivarsi affinché l'oneroso espletamento del servizio raccolta rifiuti – di cui la r.d. non poteva non costituire un elemento fondamentale – si svolgesse nel completo rispetto di tutte le clausole contrattuali. Egli, quindi, cumulava in sé, stanti gli incarichi affidatigli nell'ambito dell'apparato burocratico dell'ente, tutti gli adempimenti necessari per far sì che l'attività di raccolta dei rifiuti sul territorio comunale si svolgessero, non solo nel rispetto della legalità ma anche dei principi di economicità, efficienza e trasparenza dell’azione amministrativa.
Sussiste responsabilità amministrativo-contabile in capo ai dipendenti comunali che per la posizione amministrativa ricoperta abbiano autonoma determinazione dei processi formativi e attuativi, in ordine agli obiettivi e agli indirizzi impartiti”, oltre a “connessa responsabilità organizzativa nonché responsabilità esterna per i risultati conseguiti” e non di mera esecuzione di ordini e disposizioni impartite dai superiori gerarchici
Per l’importanza e la drammaticità delle ricorrenti emergenze, per l’ineludibile obbligo di garantire il servizio di raccolta differenziata e il raggiungimento dei relativi minimi percentuali, era richiesta la massima sollecitudine e una pronta attivazione delle funzioni sindacali, e a maggior ragione in relazione alla permanente necessità di adottare l’ordinanza sindacale che rendeva dovuto il conferimento differenziato, quale voluta dal regolamento comunale ed esplicitamente richiamata negli indicati atti contrattuali. Corte Conti reg. Campania, sez. giurisd., 09/12/2009, n. 1492
Il danno erariale derivante dalla insufficiente raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani - riguardante le spese effettuate per la realizzazione e gestione di siti provvisori, per lo smaltimento del percolato, per la rimozione dei rifiuti dal sito provvisorio - può essere quantificato, in via equitativa, in misura pari al dieci per cento dell'esborso sostenuto per fronteggiare le situazioni emergenziali.
Il danno erariale derivante dall'ingiustificato costo sostenuto a titolo di tariffa "smaltimento rifiuti" per il conferimento dei rifiuti indifferenziati presso gli impianti di produzione di c.d.r. risulta quantificabile moltiplicando la differenza tra la percentuale concretamente raggiunta e quella che doveva essere realizzata per rispettare il limite normativo della raccolta differenziata in ciascuno degli anni dei periodo in considerazione, per la tariffa per impianti di c.d.r.
Costituiscono danno erariale i costi emergenziali derivanti dal collasso del piano integrato dei rifiuti, cui insufficiente raccolta differenziata dei rifiuti partecipato, pur se in modo non preponderante rispetto ad altre cause (quali le criticità delle gare per l'affidamento del servizio regionale, le insufficienze degli impianti di c.d.r. e l'assenza del termovalorizzatore).
La sentenza riporta peraltro quanto osservato dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), secondo cui l'analisi dei costi riguardanti la raccolta differenziata consentiva di affermare che la raccolta differenziata non determina un aggravio dei costi di gestione per l'Amministrazione, ponendosi come un vero e proprio investimento di sistema, perché si evita l'intasamento delle discariche e si offrono alle imprese interessate materie prime per il ciclo produttivo, oltre ai benefici che si traggono dal combustibile da rifiuto. Ciò al fine di smentire la diceria secondo la quale una eccessiva raccolta differenziata dei rifiuti sia economicamente sconveniente.
Il Collegio dei giudici contabili ha quindi valutato la sussistenza del danno pubblico patrimoniale materiale determinato dalla mancata o insufficiente realizzazione della raccolta differenziata, con i requisiti della certezza, della concretezza e dell'attualità. La quantificazione del danno patrimoniale arrecato è avvenuta in via equitativa, ancorché fondata su dati oggettivi.
Ne consegue quindi che non svolgere proficuamente la raccolta differenziata costituisce un danno pubblico e mediante l'azione di responsabilità amministrativa possono ben essere sanzionati tali condotte illecite produttive di danno ingiusto. L'auspicio è che la mala gestio amministrativa non passi più impunemente sotto lo sguardo della collettività.


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