Ambiente. Danno pubblico
patrimoniale Mancata raccolta differenziata.
Sussiste
il danno pubblico patrimoniale materiale determinato dalla mancata o
insufficiente realizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti solidi
urbani, pregiudizio che presenta i requisiti della certezza, della concretezza
e dell’attualità, in presenza della insufficiente attivazione della raccolta
differenziata presso un ente locale; del danno rispondono, a titolo di colpa
grave, il Sindaco e i competenti dirigenti dell’ente pubblico.
Alla
luce del cd. decreto Ronchi, d.lg. 5 febbraio 1997 n. 22 e della successiva
normativa, che ha regolamentato la gestione dei rifiuti solidi urbani, è
imposto alle amministrazioni locali di ridurre la quantità di rifiuti mediante
il reimpiego e il riciclaggio e con incentivi alle aziende che utilizzano
prodotti realizzati con materiale riciclato; la raccolta differenziata mira al
riutilizzo dei prodotti di scarto di qualsiasi presidio per poterne produrre di
nuovi, ottenendo vantaggi economici e ecologici, ottenendo la riduzione dei
rifiuti da smaltire.
Costituisce
comportamento violativo dei propri obblighi di servizio e produttivo di danno
erariale l'azione degli amministratori che hanno agito in difformità da norme
di legge e di corretto svolgimento dell'azione amministrativa, non operando per
la prescritta attivazione della raccolta differenziata dei rifiuti, a dispetto
dell'insieme delle disposizioni contenute in tal senso in norme di legge, in
ordinanze P.C.M. e commissariali, nonché nel regolamento comunale.
Costituisce
danno erariale l'ingiustificato costo sostenuto a titolo di tariffa
"smaltimento rifiuti" per il conferimento del rifiuto indifferenziato
presso gli impianti di produzione di c.d.r., che avrebbe dovuto essere in parte
(secondo le percentuali stabilite dalle disposizioni legislative) non conferito
agli impianti, ma separato con l'effettuazione della raccolta.
Integra
gli estremi della responsabilità amministrativa il comportamento degli
amministratori di un ente locale che non consentano l'attuazione del sistema
della raccolta differenziata, perché essa svolge un ruolo prioritario nel
sistema di gestione integrato dei rifiuti in quanto consente sia di ridurre il
flusso dei rifiuti da avviare allo smaltimento che di condizionare
positivamente l'intero sistema di gestione, garantendo: a) la valorizzazione
delle componenti merceologiche dei rifiuti sin dalla fase della raccolta; b) la
riduzione delle quantità e della pericolosità dei rifiuti da avviare allo
smaltimento indifferenziato, individuando tecnologie più adatte di gestione e
minimizzando l'impatto ambientale dei processi di trattamento e smaltimento; c)
il recupero di materiali e di energia nella fase del trattamento finale; d) la
promozione di comportamenti più corretti da parte dei cittadini, con
conseguenti significativi cambiamenti nelle abitudini di consumo, a beneficio
di politiche di prevenzione e di riduzione.
Sussiste
la responsabilità amministrativa del Sindaco per aver omesso fattivi interventi
in materia di rifiuti, assolutamente doverosi in ragione della crisi del
sistema investente la regione.
Invero,
nel caso di specie è rimasto macroscopicamente violato l'art. 50 del d.lgs.
267/2000, intitolato “Competenze del sindaco e del presidente della provincia”,
che prevede che il Sindaco, in quanto organo responsabile dell'Amministrazione
del Comune (comma 1 ), sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici
comunali e all’esecuzione degli atti, e, in particolare, esercita le funzioni
attribuitegli “dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti” (comma 3 ).
Sussiste
la responsabilità amministrativo-contabile del Dirigente del Settore
Urbanistica, Ambiente, Ecologia e Tutela del Territorio per omessa
predisposizione ed emanazione delle prescrizioni sindacali necessarie per
l'attivazione concreta della raccolta differenziata dei rifiuti nel territorio
comunale. Infatti il Dirigente aveva oltre che il preciso obbligo di assicurare
la legittimità degli adempimenti prescritti dalla legge in materia anche la
responsabilità della vigilanza e del controllo dei servizi gestiti dalla ditta
appaltatrice e l'ulteriore preciso obbligo di attivarsi affinché l'oneroso
espletamento del servizio raccolta rifiuti – di cui la r.d. non poteva non
costituire un elemento fondamentale – si svolgesse nel completo rispetto di
tutte le clausole contrattuali. Egli, quindi, cumulava in sé, stanti gli
incarichi affidatigli nell'ambito dell'apparato burocratico dell'ente, tutti
gli adempimenti necessari per far sì che l'attività di raccolta dei rifiuti sul
territorio comunale si svolgessero, non solo nel rispetto della legalità ma
anche dei principi di economicità, efficienza e trasparenza dell’azione
amministrativa.
Sussiste
responsabilità amministrativo-contabile in capo ai dipendenti comunali che per
la posizione amministrativa ricoperta abbiano autonoma determinazione dei
processi formativi e attuativi, in ordine agli obiettivi e agli indirizzi
impartiti”, oltre a “connessa responsabilità organizzativa nonché
responsabilità esterna per i risultati conseguiti” e non di mera esecuzione di
ordini e disposizioni impartite dai superiori gerarchici
Per
l’importanza e la drammaticità delle ricorrenti emergenze, per l’ineludibile
obbligo di garantire il servizio di raccolta differenziata e il raggiungimento
dei relativi minimi percentuali, era richiesta la massima sollecitudine e una
pronta attivazione delle funzioni sindacali, e a maggior ragione in relazione
alla permanente necessità di adottare l’ordinanza sindacale che rendeva dovuto
il conferimento differenziato, quale voluta dal regolamento comunale ed esplicitamente
richiamata negli indicati atti contrattuali. Corte Conti reg. Campania, sez.
giurisd., 09/12/2009, n. 1492
Il
danno erariale derivante dalla insufficiente raccolta differenziata di rifiuti
solidi urbani - riguardante le spese effettuate per la realizzazione e gestione
di siti provvisori, per lo smaltimento del percolato, per la rimozione dei
rifiuti dal sito provvisorio - può essere quantificato, in via equitativa, in
misura pari al dieci per cento dell'esborso sostenuto per fronteggiare le situazioni
emergenziali.
Il
danno erariale derivante dall'ingiustificato costo sostenuto a titolo di
tariffa "smaltimento rifiuti" per il conferimento dei rifiuti
indifferenziati presso gli impianti di produzione di c.d.r. risulta
quantificabile moltiplicando la differenza tra la percentuale concretamente
raggiunta e quella che doveva essere realizzata per rispettare il limite
normativo della raccolta differenziata in ciascuno degli anni dei periodo in
considerazione, per la tariffa per impianti di c.d.r.
Costituiscono
danno erariale i costi emergenziali derivanti dal collasso del piano integrato
dei rifiuti, cui insufficiente raccolta differenziata dei rifiuti partecipato,
pur se in modo non preponderante rispetto ad altre cause (quali le criticità
delle gare per l'affidamento del servizio regionale, le insufficienze degli
impianti di c.d.r. e l'assenza del termovalorizzatore).
La
sentenza riporta peraltro quanto osservato dall'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), secondo cui l'analisi dei costi
riguardanti la raccolta differenziata consentiva di affermare che la raccolta
differenziata non determina un aggravio dei costi di gestione per
l'Amministrazione, ponendosi come un vero e proprio investimento di sistema,
perché si evita l'intasamento delle discariche e si offrono alle imprese
interessate materie prime per il ciclo produttivo, oltre ai benefici che si
traggono dal combustibile da rifiuto. Ciò al fine di smentire la diceria
secondo la quale una eccessiva raccolta differenziata dei rifiuti sia
economicamente sconveniente.
Il
Collegio dei giudici contabili ha quindi valutato la sussistenza del danno
pubblico patrimoniale materiale determinato dalla mancata o insufficiente
realizzazione della raccolta differenziata, con i requisiti della certezza,
della concretezza e dell'attualità. La quantificazione del danno patrimoniale
arrecato è avvenuta in via equitativa, ancorché fondata su dati oggettivi.
Ne
consegue quindi che non svolgere proficuamente la raccolta differenziata costituisce
un danno pubblico e mediante l'azione di responsabilità amministrativa possono
ben essere sanzionati tali condotte illecite produttive di danno ingiusto.
L'auspicio è che la mala gestio
amministrativa non passi più impunemente sotto lo sguardo della collettività.
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