Ambiente. Conferimento
rifiuti. Responsabilità.
Colui che conferisce i
propri rifiuti a soggetti terzi per il recupero o lo smaltimento ha il dovere
di accertare che gli stessi siano debitamente autorizzati allo svolgimento di dette
attività, con la conseguenza che l'inosservanza di tale elementare regola di
cautela imprenditoriale è idonea a configurare la responsabilità per il reato
di illecita gestione di rifiuti in concorso con coloro che li hanno ricevuti in
assenza del prescritto titolo abilitativo. Cassazione penale, sez. III,
04/06/2013, n. 29727.
Nella fattispecie è
stato ritenuto che gli imputati erano venuti meno al dovere di puntuale
informazione che l'attività professionalmente svolta gli imponeva, ben potendo
rilevare, essendo loro noto il soggetto destinatario del rifiuto, se questi era
debitamente autorizzato a riceverlo.
Le responsabilità nella
gestione di rifiuti è infatti disciplinata dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art.
188, il quale indica gli oneri incombenti su produttori e detentori dei
rifiuti.
Il terzo comma della
richiamata disposizione prevedeva all'epoca dei fatti (e prevede attualmente)
alcune esenzioni di responsabilità, tra le quali figura quella operante in caso
di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o
di smaltimento, ma a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario
di cui all'art. 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre
mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore ovvero, alla
scadenza del predetto termine, abbia provveduto a dare comunicazione alla
provincia della mancata ricezione del formulario (ora è stabilito che il
produttore sia in possesso del formulario).
Il detentore dei
rifiuti può affidare la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti ad
altri soggetti privati affinché svolgano per suo conto tali attività, ma in tal
caso ha l'obbligo di controllare che gli stessi siano autorizzati alle attività
di raccolta e smaltimento o recupero e, qualora tale doverosa verifica sia
omessa, il detentore risponde a titolo di colpa, per inosservanza della citata
regola di cautela imprenditoriale, dei reati configurati dall'illecita gestione
(Sez. 3^ n. 8018, 1 marzo 2012).
La responsabilità non è
evidentemente esclusa dal fatto che il terzo sia munito di autorizzazione, ma
relativa a rifiuti diversi da quelli oggetto di conferimento, perchè ciò si
risolve nella mancanza di autorizzazione per i rifiuti conferiti; nè si
configura come una inammissibile forma di responsabilità oggettiva, conseguendo
viceversa alla negligenza nella verifica della esistenza di specifica
autorizzazione (così Sez. 3^ n. 18030, 11 maggio 2007).
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