giovedì 24 ottobre 2013

Ambiente. Conferimento rifiuti. Responsabilità.

Ambiente.  Conferimento rifiuti. Responsabilità.

Colui che conferisce i propri rifiuti a soggetti terzi per il recupero o lo smaltimento ha il dovere di accertare che gli stessi siano debitamente autorizzati allo svolgimento di dette attività, con la conseguenza che l'inosservanza di tale elementare regola di cautela imprenditoriale è idonea a configurare la responsabilità per il reato di illecita gestione di rifiuti in concorso con coloro che li hanno ricevuti in assenza del prescritto titolo abilitativo. Cassazione penale, sez. III, 04/06/2013, n. 29727.
Nella fattispecie è stato ritenuto che gli imputati erano venuti meno al dovere di puntuale informazione che l'attività professionalmente svolta gli imponeva, ben potendo rilevare, essendo loro noto il soggetto destinatario del rifiuto, se questi era debitamente autorizzato a riceverlo.
Le responsabilità nella gestione di rifiuti è infatti disciplinata dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 188, il quale indica gli oneri incombenti su produttori e detentori dei rifiuti.
Il terzo comma della richiamata disposizione prevedeva all'epoca dei fatti (e prevede attualmente) alcune esenzioni di responsabilità, tra le quali figura quella operante in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, ma a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'art. 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore ovvero, alla scadenza del predetto termine, abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario (ora è stabilito che il produttore sia in possesso del formulario).
Il detentore dei rifiuti può affidare la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti ad altri soggetti privati affinché svolgano per suo conto tali attività, ma in tal caso ha l'obbligo di controllare che gli stessi siano autorizzati alle attività di raccolta e smaltimento o recupero e, qualora tale doverosa verifica sia omessa, il detentore risponde a titolo di colpa, per inosservanza della citata regola di cautela imprenditoriale, dei reati configurati dall'illecita gestione (Sez. 3^ n. 8018, 1 marzo 2012).

La responsabilità non è evidentemente esclusa dal fatto che il terzo sia munito di autorizzazione, ma relativa a rifiuti diversi da quelli oggetto di conferimento, perchè ciò si risolve nella mancanza di autorizzazione per i rifiuti conferiti; nè si configura come una inammissibile forma di responsabilità oggettiva, conseguendo viceversa alla negligenza nella verifica della esistenza di specifica autorizzazione (così Sez. 3^ n. 18030, 11 maggio 2007).

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