giovedì 24 ottobre 2013

Ambiente. Attività di gestione rifiuti non autorizzata.

Ambiente. Attività di gestione rifiuti non autorizzata.

L'attività di recupero energetico è soggetta, come si è visto, all'autorizzazione unica prevista dal D.Lgs. n. 153 del 2006, art. 208.
Seppure in termini estremamente generici, va ricordato che il rilascio del provvedimento autorizzatorio presuppone, come è noto, l'espletamento di un complesso procedimento amministrativo, ove l'amministrazione opera un preventivo controllo di compatibilità dell'impianto con la normativa di settore attraverso un'istruttoria tecnica, all'esito del quale viene emesso il titolo abilitativo.
L'autorizzazione unica, in particolare, prevede la convocazione di apposita conferenza di servizi, che rappresenta luogo procedimentale di complessiva valutazione del progetto presentato, tanto che l'art. 208, comma 6 assegna al provvedimento conclusivo del procedimento una funzione sostitutiva di tutti gli atti e provvedimenti ordinariamente di competenza di altre autorità territoriali, che assumono così il ruolo di interlocutori procedimentali.
Il provvedimento, di così ampia portata, risulta anche connotato da evidente discrezionalità, atteso che l'amministrazione può incidere anche in modo rilevante sull'attività autorizzata attraverso l'imposizione di prescrizioni che possono integrare o, addirittura, limitare l'efficacia del provvedimento.
L'art. 208, comma 11 è inequivocabile in tal senso, disponendo che l'autorizzazione individui, in generale, le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'art. 178 ed "almeno" alcuni elementi specificamente indicati, quali, tra gli altri, i tipi ed i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati; i requisiti tecnici con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalità di verifica, monitoraggio e controllo della conformità dell'impianto al progetto approvato per ciascun tipo di operazione autorizzata; le misure precauzionali e di sicurezza da adottare.
L'uso dell'avverbio "almeno" evidenzia come l'elencazione sia indicativa e non tassativa, cosicchè l'amministrazione può apporre ulteriori clausole che delimitino ulteriormente l'attività lecitamente espletabile.
Alla luce di quanto appena osservato deve, pertanto, concludersi che, nella fattispecie, la previsione, da parte dell'amministrazione che ha rilasciato il titolo, di uno specifico requisito del rifiuto da recuperare (presenza di IPA minore 10 ppm), risulta pienamente legittimo perchè rientrante nell'ambito dell'ampia discrezionalità riconosciuta dal legislatore.
Le prescrizioni apposte all'autorizzazione devono ritenersi vincolanti per il soggetto autorizzato non soltanto quando traggano origine da specifiche disposizioni normative che l'atto autorizzatorio semplicemente recepisce, ma anche quando siano apposte direttamente dall'amministrazione che le rilascia nell'esercizio del suo potere discrezionale.
L'attribuzione di tale potere, inoltre, trova una giustificazione evidente, come pure osservato in dottrina, nella necessità di adeguare l'esercizio dell'attività autorizzata a specifiche esigenze relative al singolo insediamento attraverso l'imposizione di prescrizioni limitative o modali.
E' pertanto evidente che, per quanto detto in precedenza, il destinatario del provvedimento non potrà certo ignorare le prescrizioni imposte con l'atto abilitativo e che ne delineano l'ambito di efficacia ed esercitare comunque l'attività autorizzata, pur potendo far ricorso agli ordinari strumenti di tutela qualora intenda porre in discussione la legittimità del titolo abilitante.
La giurisprudenza ha affermato che integra il reato previsto dall'art. 256, comma quarto, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 l'inosservanza delle prescrizioni previste per l'esercizio della attività di recupero dei rifiuti, che traggano origine da specifiche disposizioni normative o che siano direttamente imposte dalla P.A. nell'esercizio del suo potere discrezionale. (Fattispecie nella quale è stato ritenuto penalmente rilevante il mancato accertamento delle caratteristiche dei rifiuti sottoposti a termodemolizione). Cassazione penale, sez. III, 09/04/2013, n. 19955.



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