mercoledì 30 ottobre 2013

Ambiente. Abbandono rifiuti. Responsabilità proprietario.

Ambiente. Abbandono rifiuti. Responsabilità proprietario.

È escluso che al proprietario delle aree inquinate possa essere legittimamente impartito un ordine di rimozione dei rifiuti sulla base della generica culpa in vigilando.
Il consolidato orientamento giurisprudenziale ha escluso che al proprietario delle aree inquinate possa essere legittimamente impartito un ordine siffatto sulla base della generica "culpa in vigilando". T.A.R. Potenza, sez. I 501/2012.

In fatti l'art. 192, d.lgs. n. 152 del 2006 ai fini dell'imputabilità della condotta del divieto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti sul suolo, richiede, a carico del proprietario o dei titolari di diritti reali o personali sul bene, un comportamento a titolo di dolo o di colpa , così come richiesto per l'autore materiale e quindi collegato da nesso causale diretto alle operazioni materiali da cui è originato il deposito in loco dei rifiuti, che non è assolutamente ravvisabile nella totalmente diversa fattispecie del loro mancato asporto durante previe operazioni di pulizia effettuate da altri responsabili o comunque a seguito della segnalazione della loro presenza, che è in sostanza quanto addebitato dal Comune alla Regione nel caso di specie T.A.R. Friuli Venezia Giulia Trieste, sez. I, 07/02/2013, n. 56.

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