venerdì 27 settembre 2013

Sindaco. Responsabilità contabile. Nomina dirigenti.

Sindaco. Responsabilità contabile. Nomina dirigenti.
Sussiste la responsabilità amministrativa dei vertici politici e amministrativi di un Comune per l'alto numero di incarichi dirigenziali conferiti a soggetti esterni, avulso da qualsiasi previa ricognizione delle insufficienza di risorse professionali interne e anche, in alcuni casi, nemmeno sostenuto dalla evidenziazione dell'alto profilo di professionalità richiesto per l'incarico da conferire, quando non addirittura privo del primario supporto costituito dalla formazione universitaria, comportando ciò, oltretutto, una disparità di trattamento nei requisiti richiesti per l'accesso alla dirigenza pubblica.
Rafforza il convincimento della Procura il senso distorto di fiducia riposto negli incarichi suddetti, alla stregua della connotazione pubblicistica riveniente dagli artt. 19 e 28 del T.U. 165/2001 e dubita la stessa Procura dell'affermazione dei convenuti - secondo cui "nessun funzionario, struttura od apparato, avrebbe potuto svolgere gli incarichi oggetto dei contratti di che trattasi, tenuto conto del particolare know how richiesto per il loro espletamento, nonché della eccezionalità e non continuità delle attività in esso ricomprese" - non risultando essere stata effettuata, in proposito, alcuna indagine o accertamento, regolarmente pubblicizzato, malgrado il chiaro disposto dell'art. 74 dello Statuto. Sarebbe stato, oltretutto, possibile conferire gli incarichi dirigenziali per cui è causa, a tempo determinato, a funzionari interni di area D muniti del diploma di laurea, ai sensi del vigente comma 6 dell'art. 19 del D.Lgs. 165/2001 e, comunque, non risulta evidenziata l'eccezionalità dell'oggetto di siffatti incarichi. Ne consegue, ad avviso della Procura, che tutti gli incarichi ut supra conferiti, debbano ritenersi illegittimamente conferiti. Corte Conti reg. Lombardia, sez. giurisd., 24/03/2009, n. 165  

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