venerdì 27 settembre 2013

Deputato. Dimissioni. Attentato contro gli organi costituzionali?

Deputato. Dimissioni. Attentato contro gli organi costituzionali?

Il sistema costituzionale è basato sul principio che l’eletto in Parlamento non abbia vincolo di mandato.
Pertanto le dimissioni del parlamentare non possono essere presentate dal segretario o al presidente di un partito. Poiché questo non può essere legittimato a presentarle quando e come crede.
Il sistema elettorale della camera poi prevede una procedura di sostituzione del parlamentare qualora il seggio rimanga vacante tesa a ripristinare il numero dei parlamentari attraverso un particolareggiato sistema che esclude che la dimissione di uno di essi comporti interruzione ai lavori della Camera dei Deputati, art. 84, DPR 361/1957.
Grave appare suggerire le dimissioni di parte consistente dell’assemblea poiché potrebbe configurarsi il reato di cui all’art. 289 ,  attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali  che  punisce con la reclusione da uno a cinque anni, qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette atti violenti diretti ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:
1) al Presidente della Repubblica o al Governo l'esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge;
2) alle assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte costituzionale o alle assemblee regionali, l'esercizio delle loro funzioni.
Per la giurisprudenza il "fatto" di cui al cpv dell'art. 289 c.p. deve essere anche solo astrattamente idoneo a turbare l'espletamento regolare delle funzioni dell'assemblea: esso, pertanto, può essere anche di ordine meramente psicologico, purché sufficiente ed atto a provocare il turbamento. Tribunale Perugia, 23/01/1995.
Ricordo che la giurisprudenza è particolarmente rigorosa nel giudicare i reati contro la personalità dello Stato.

Ai fini della sussistenza del delitto di cui all'art. 292 c.p.(vilipendio alla bandiera) ha ritenuto la sussistenza del reato in riferimento alla bandiera effigiata su un manifesto di propaganda politica. Si trattava di  manifesti recanti la dicitura "il sud Tirolo può fare a meno dell'Italia" e raffiguranti una scopa di saggina, che spazzava via la bandiera italiana per far posto a quella tirolese. Cassazione penale, sez. I, 04/05/2011, n. 23690.

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