martedì 24 settembre 2013

DECRETO FARE 69/2013 MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

CAPO I
MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA
Art.28
(Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento)
1. La pubblica amministrazione procedente o quella responsabile del ritardo e i soggetti
di cui all’art. 1, comma 1-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di inosservanza del
termine di conclusione del procedimento amministrativo iniziato ad istanza di parte, per il
quale sussiste l’obbligo di pronunziarsi, con esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e
dei concorsi pubblici, corrispondono all’interessato, a titolo di indennizzo per il mero 37
ritardo, una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla data di
scadenza del termine del procedimento, comunque complessivamente non superiore a 2.000
euro.
2. Al fine di ottenere l’indennizzo, l’istante è tenuto ad azionare il potere sostitutivo
previsto dall’art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241 del 1990 nel termine decadenziale di
sette giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. I soggetti di cui
all’articolo 1, comma 1-ter, della medesima legge individuano a tal fine il responsabile del
potere sostitutivo.
3. Nel caso in cui anche il titolare del potere sostitutivo non emani il provvedimento nel
termine o non liquidi l’indennizzo maturato a tale data, l’istante può proporre ricorso ai
sensi dell’articolo 117 del codice del processo amministrativo di cui all’Allegato 1 al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni, oppure, ricorrendone i
presupposti, dell’articolo 118 stesso codice.
4. Nel giudizio di cui all’articolo 117, può proporsi, congiuntamente al ricorso avverso
il silenzio, domanda per ottenere l’indennizzo. In tal caso, anche tale domanda è trattata con
rito camerale e decisa con sentenza in forma semplificata.
5. Nei ricorsi di cui al comma 3, il contributo unificato è ridotto alla metà e confluisce
nel capitolo di cui all’articolo 37, comma 10, secondo periodo del decreto legge 6 luglio
2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
6. Se il ricorso è dichiarato inammissibile o è respinto in relazione all’inammissibilità o
alla manifesta infondatezza dell’istanza che ha dato avvio al procedimento, il giudice, con
pronuncia immediatamente esecutiva, condanna il ricorrente a pagare in favore del
resistente una somma da due volte a quattro volte il contributo unificato.
7. La pronuncia di condanna a carico dell’amministrazione è comunicata, a cura della
Segreteria del giudice che l’ha pronunciata, alla Corte dei conti al fine del controllo di
gestione sulla pubblica amministrazione, al Procuratore regionale della Corte dei Conti per
le valutazioni di competenza, nonché al titolare dell’azione disciplinare verso i dipendenti
pubblici interessati dal procedimento amministrativo.
8. Nella comunicazione di avvio del procedimento e nelle informazioni sul
procedimento pubblicate ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33, è fatta menzione del diritto all’indennizzo, nonché delle modalità e dei termini per 38
conseguirlo ed è altresì indicato il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo e i termini a
questo assegnati per la conclusione del procedimento.
9. All’articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 1 è aggiunto il
seguente: “2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di
silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di
conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l’obbligo di
pronunziarsi, l’istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni
e con le modalità stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato
ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal caso le somme
corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento”.
10. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in via sperimentale e dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai procedimenti
amministrativi relativi all’avvio e all’esercizio dell’attività di impresa iniziati
successivamente al detta data di entrata in vigore.
11. Gli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo restano a carico degli
stanziamenti ordinari di bilancio di ciascuna amministrazione interessata.
12. Decorsi diciotto mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto e sulla base del monitoraggio relativo alla sua applicazione, con regolamento
emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, sono stabilite la
conferma, la rimodulazione, anche con riguardo ai procedimenti amministrativi esclusi, o la
cessazione delle disposizioni del presente articolo, nonché eventualmente il termine a
decorrere dal quale le disposizioni ivi contenute sono applicate, anche gradualmente, ai
procedimenti amministrativi diversi da quelli individuati al comma 10.

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