venerdì 27 settembre 2013

Consigliere comunale . Rivelazione di segreto d'ufficio.

Consigliere comunale . Rivelazione di segreto d'ufficio.
La nozione di "notizie di ufficio, le quali debbono rimanere segrete", secondo l'insegnamento della Suprema Corte, assume non solo il significato di informazione sottratta alla divulgazione in ogni tempo e nei confronti di chiunque, ma anche quello di informazione, per la quale la diffusione sia vietata dalle norme sul diritto di accesso, nel momento in cui viene indebitamente diffusa, perché svelata a soggetti non titolari del diritto o senza il rispetto delle modalità previste. Cassazione penale, sez. VI, 30/09/2009, n. 39706 .
Non è invece condivisibile l'opinione che comprende nella nozione di "notizie di ufficio" non solo le informazioni, sottratte per legge o per regolamento alla divulgazione in ogni tempo e luogo e nei confronti di chiunque, ma anche quelle, per le quali la diffusione sia vietata dalle norme sul diritto di accesso, nel momento in cui esse vengono indebitamente diffuse, perché svelate a soggetti non titolari del diritto o senza il rispetto delle modalità previste.
Diverse sono le finalità perseguite rispettivamente dalla norma incriminatrice e dalla normativa sul diritto di accesso.
La giurisprudenza pregressa, ma ancora attuale, è attestata sul principio che ai fini della configurabilità del reato il dovere di segreto, cui è astretto il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, deve derivare da una legge, da un regolamento, ovvero dalla natura stessa della notizia che può recare danno alla pubblica amministrazione (Cass. Sez. 6^ 6/2 - 14/9/1990 n. 12389).
La giurisprudenza ha ritenuto che la fattispecie  riguardante la gestione di una Casa di riposo a struttura convenzionata non rientra tra le ipotesi di segreto normativamente previste, né risulta che il Sindaco avesse imposto alcun vincolo sugli atti.
La tesi contraria  giungerebbe all'assurdo di impedire l'attività di controllo dei Consiglieri Comunali e soprattutto di bloccare ogni azione di opposizione politica all'operato degli organi di governo.
Ai fini della configurabilità del reato di rivelazione di segreto d'ufficio prevista dall'art. 326 c.p., la nozione di "notizie di ufficio, le quali debbono rimanere segrete" presuppone che il vincolo di segretezza derivi da una legge, da un regolamento, ovvero dalla natura stessa della notizia che può recare danno alla p.a.
Pertanto, è legittima la sentenza di dichiarazione di non doversi procedere ai sensi dell'art. 425 c.p.p. pronunciata nei confronti di un consigliere comunale il quale, esercitando il diritto di accesso riconosciutogli su tutti gli atti dell'amministrazione comunale in ragione delle funzioni inerenti il suo ufficio, abbia acquisito documentazione relativa alla gestione di una casa di cura convenzionata per poi trasmetterli successivamente alla stampa, dato che il principio generale in materia di accesso ai documenti prevede che tutto ciò che non è segreto è accessibile, né risultava l'apposizione di uno specifico vincolo di segretezza sulla documentazione divulgata. Cassazione penale, sez. VI, 30/09/2009, n. 39706


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