venerdì 27 settembre 2013

Consigliere comunale Accesso al Procedimento amministrativo. Atti riservati.

Consigliere comunale Accesso al Procedimento amministrativo. Atti riservati.
L'accesso agli atti della p.a., infatti, è vietato solo se la legge impone un obbligo di segretezza; senza l'imposizione di un segreto "ad hoc", invece, l'accesso è consentito, diversamente si i impedirebbe l'attività di controllo sull'operato degli organi di governo .
E’ legittimo l'operato del consigliere comunale  che ottiene la disponibilità degli atti riservati riguardanti la gestione di una Casa di riposo a struttura convenzionata in ragione del diritto di accesso riconosciutogli par tale qualifica dall'art. 54 del Regolamento attuativo del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 43, sul funzionamento del Consiglio Comunale, trattandosi di atti del suo ufficio. E’ parimenti legittimo il fatto che lo stesso consigliere  ritenendo tali atti svincolati da qualsiasi segretezza in assenza di una specifica normativa, li ha divulgati.
La giurisprudenza  riconosce il diritto del consigliere comunale di ottenere dal suo ufficio, fruendo del suo diritto di accesso, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del suo mandato.
Occorre infatti ricordare come la L. n. 241 del 1990, ha rivoluzionato la disciplina degli atti e dell'accesso agli stessi, sancendo in definitiva il principio che tutto ciò che non è segreto è accessibile.
Essa contiene soltanto la regolamentazione del diritto di accesso e non anche di un parallelo obbligo di segretezza, regolando tale diritto unicamente in base all'interesse del richiedente, ovvero alla giustificazione addotta dallo stesso.
Con ciò il legislatore ha inteso porre soltanto un freno all'ipotetico proliferare di richieste, che potenzialmente potrebbero paralizzare la Pubblica Amministrazione, esigendo il requisito dell'interesse, quale elemento regolatore del generico principio della completa accessibilità agli atti, restando quest'ultima comprimibile solo attraverso l'imposizione del segreto nei casi previsti dalla legge.


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