martedì 10 settembre 2013

Canne fumarie nel condominio.


Canne fumarie nel condominio.

 

In materia di condominio negli edifici l'innesto sul muro perimetrale condominiale di canne fumarie deve ricondursi all'esercizio delle facoltà di utilizzo della cosa comune ex art. 1102 c.c. e, pertanto, soggiace ai limiti dettati da tale disposto e costituiti dalla possibilità di concomitante uso da parte degli altri condomini, dal rispetto della destinazione economica della res comune e dalla mancata derivazione di pregiudizio alcuno alla statica, sicurezza e estetica dello stabile. Tribunale Roma, sez. V, 19/09/2011, n. 17849

 

Nella fattispecie l'ausiliare giudiziale, analizzati gli atti di causa ed espletato sopralluogo, ha accertato che le dette canne fumarie sono costituite dai ''segmenti cilindrici in acciaio INOX a doppia parete coibentata del diametro esterno di m. 0,25 che fuoriescono da una delle finestre del locale scantinato in proprietà diparte convenuta, sul cortile interno del fabbricato, all'altera di m. 1,00 dal suolo fino alla sommità del tetto di copertura", ed ha precisato che esse sostituiscono preesistente canna fumaria in eternit di forma quadrata e delle dimensioni di circa cm 25 x 25 rimossa nel 2002".

 

Esse canne insistono lungo la facciata interna dell'edificio del condominio attore, risultano, quanto alla estensione in altezza, coperte dal vano della canna fumaria condominiale in muratura e, inoltre, sono state apposte in sostituzione di preesistente canna già asservita all'unità abitativa in proprietà I. M..

La loro attuale collocazione, in posizione celata al di sotto di preesistente struttura muraria, esclude che, quanto al loro verticale sviluppo, determinino negativa incidenza sul decoro della facciata dello stabile; in riferimento, poi, alla relativa parte iniziale, indicata dal c.t.u. in m. 2,60, che interessa l'innesto con l'unità immobiliare a cui servizio esse intervengono e che non è coperta da sovrastante struttura muraria, deve condividersi, sul punto

 

Si deve escludere un intervento totalmente innovatore suscettivo, in ipotesi, di ledere l'assetto architettonico.

 

Si richiama  l’art. 1121 per le innovazioni voluttuarie.

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