mercoledì 10 luglio 2013

Il Comune può discrezionalmente programmare gli assetti organizzativi e i livelli di assistenza sulla base delle risorse disponibili.

Il Comune può discrezionalmente programmare gli assetti organizzativi e i livelli di assistenza sulla base delle risorse disponibili.

L'Ente locale, nella piena esplicazione della propria autonomia normativa e organizzativa, nell'attuale assetto ordinamentale, può discrezionalmente programmare gli assetti organizzativi e i livelli di assistenza sulla base delle risorse disponibili.
Tali scelte sono effettuate dagli organi politico-istituzionali posti al vertice della amministrazione locale, cui spetta di ponderare, da un lato, le esigenze perequative dei cittadini, dall'altro, la necessità di rispettare determinati equilibri finanziari (i quali non possono contare su risorse illimitate).
Parimenti il Commissario straordinario di un Comune, sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, può emanare anche provvedimenti di cd. alta amministrazione, come quelli relativi alla riduzione delle posizioni dirigenziali della dotazione organica di un Comune, in quanto l'ordinamento giuridico, per la provvisoria gestione di un Comune fino all'insediamento degli organi ordinari, assegna al Commissario straordinario tutti i poteri spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta comunale ed al Sindaco, nessuno escluso.
T.A.R. Basilicata Potenza, sez. I, 28/02/2012, n. 100.
La giurisprudenza ha precisato che  la determinazione relativa alla riduzione dell’ausilio economico erogato per ridurre gli effetti dannosi sul piano del potere d'acquisto derivanti dal cambio delle lire italiani in franchi svizzeri - previsto per i beneficiari abitanti nel Comune di Campione d'Italia -  costituisce una manifestazione di volontà strumentale all'obiettivo del contenimento della spesa, che non si appalesa irragionevole o illogica ma rispettosa delle regole giuridiche che governano l'esercizio del potere. T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 05/11/2012, n. 2641
L'introduzione del tetto massimo pari a 6.000 franchi svizzeri (poi, ulteriormente ridotto) trova ragionevolmente una sua giustificazione con riguardo alle esigenze di bilancio e alla possibilità che il medesimo beneficio possa essere in futuro goduto da altri; al fatto che il sistema precedente consentisse al dipendente un reddito mensile ben al di sopra dell'ultima retribuzione, non giustificato da esigenze legate al costo della vita, all'introduzione dell'euro che ha ridotto, sia pure solo in parte, le differenze del costo della vita per via della modificazione del tasso di cambio.
L'ex dipendente, pur con "soli" 6000 franchi svizzeri, pari a circa € 4.565, per tredici mensilità, dispone certamente di risorse più che sufficienti a condurre una vita dignitosa nel Comune: il discorso rimane invariato a seguito della ulteriore diminuzione del tetto a 5500 franchi svizzeri.


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