mercoledì 10 luglio 2013

Enti locali rotazione degli incarichi dirigenziali. Limiti.

Enti locali rotazione degli incarichi dirigenziali. Limiti.

LA giurisprudenza ha sottolineato che soltanto la normativa di contrattazione collettiva, relativa alle Amministrazioni Statali, prevede la "rotazione" degli incarichi dirigenziali (cfr. per es. art. 13 CCNL per il quadriennio 1998-2001, sottoscritto il 5.4.2001), attesocché le Amministrazioni Statali hanno in organico molte posizioni dirigenziali, afferenti allo svolgimento della stessa tipologia di funzioni amministrative, per cui vengono indetti concorsi per l'assunzioni di molti Dirigenti, che possono ricoprire diversi incarichi dirigenziali per ogni tipologia di Laurea.
Le prove scritte ed orali sono calibrate al riscontro di una preparazione idonea a svolgere tutti quegli incarichi dirigenziali, attinenti a quel tipo di funzioni amministrative.
Mentre negli Enti Locali, anche di maggiori dimensioni, i Laureati in Giurisprudenza possono ricoprire soltanto pochi posti dirigenziali, afferenti all'area amministrativa, per cui gli Enti Locali sono costretti ad indire appositi concorsi, finalizzati alla copertura di un preciso posto dirigenziale, prevedendo prove concorsuali, attinenti alle specifiche materie di competenza del settore, al quale dovrà essere preposto il Dirigente da assumere.
Infatti, ad un Dirigente comunale, laureato in Giurisprudenza, non può, con il criterio della "rotazione" degli incarichi dirigenziali, essere conferita la responsabilità di un settore tecnico o di un altro settore, che si occupa di materie, che non sono state oggetto del concorso, vinto dallo stesso Dirigente comunale, laureato in Giurisprudenza.
Nel caso di specie alla ricorrente non può essere imposta l'assegnazione di un altro incarico dirigenziale, in quanto ha superato un apposito concorso, finalizzato alla selezione ed individuazione di un posto di Dirigente Avvocato. Conseguentemente, il Comune di Matera potrà sopprimere dalla propria pianta organica il posto di Dirigente dell'Avvocatura comunale soltanto se la ricorrente accetta il trasferimento ad altro incarico dirigenziale oppure soltanto dopo l'estinzione del rapporto di lavoro tra la ricorrente ed il Comune resistente. T.A.R. Basilicata Potenza, sez. I, 28/02/2012, n. 100


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