martedì 9 luglio 2013

Appalto pubblico Offerta economicamente più vantaggiosa . Commissione la mancata predeterminazione di criteri per l'attribuzione dei punteggi . Illegittimità

Appalto pubblico Offerta  economicamente più vantaggiosa . Commissione la mancata predeterminazione di criteri per l'attribuzione dei punteggi . Illegittimità
nel dedurre la violazione degli articoli 1 e 3 della legge 241 del 1990, 64 e 83 del D. Lgs. 163 del 2006, 120 ed allegato G) del dPR 207/2010, nonché l'eccesso di potere per diversi profili: (a) ha censurato la valutazione, in gara da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in applicazione del metodo del confronto a coppie, del criterio sub lettera "A" dell'offerta tecnica; ed, infatti, posto che per l'offerta tecnica la normativa prevede l'attribuzione di 70 punti su 100, a suo avviso la distribuzione sugli elementi (A e B) non sarebbe stata accompagnata da una "articolata griglia di voci e sottovoci, con connessi punteggi" necessaria anche nel caso di uso del metodo del confronto a coppie e tanto perché, solo dalla combinazione del dato numerico con quanto previsto dal bando in termini di criteri - subcriteri e pesi - subpesi, deriverebbe il soddisfacimento dell'onere motivazionale e del previsto ma comunque limitato potere di valutazione del seggio di gara; (2) la necessità di dettagliare i criteri sarebbe comprovata poi dal disciplinare di gara per il quale " ... la commissione, prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche, fisserà in via generale i criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire a ciascun criterio e sub - criterio di valutazione il relativo punteggio ...";
Considerato che pur non ignorandosi l'avviso per il quale all'uso del metodo di cui sopra proprio in ragione delle sue modalità operative corrisponde un onere attenuato di motivazione (Ta.r. Emilia - Romagna I, 14 gennaio 2009, n. 15; Consiglio di Stato sez. V, 28 febbraio 2012, n. 1150), nella vicenda va seguito il non contrastante orientamento per il quale "Anche nel caso in cui si utilizzi, ..., il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa attraverso il cd. confronto a coppie, sussiste la violazione dell'art. 83, d. lgs. n. 163 del 2006 per la mancata predeterminazione di precisi e puntuali criteri per l'attribuzione dei punteggi relativi agli elementi tecnici ...: anche in tale ipotesi, infatti, è necessario salvaguardare adeguatamente i principi di imparzialità, trasparenza e correttezza nello svolgimento delle procedure selettive e consentire la verifica dell'operato dell'amministrazione da parte del privato nonché l'effettivo esercizio del sindacato di legittimità da parte del giudice amministrativo;" (T.a.r. Napoli Campania sez. II, 30 giugno 2008 n. 6460; Consiglio di Stato, sez. V, 6 maggio 2003, n. 2379; 30 agosto 2005, n. 4423; 4 giugno 2007, n. 2943; 31 agosto 2007, n. 4543; 17 settembre 2008, n. 4439);
Considerato che in mancanza di un'espressa definizione di specifici, obiettivi e puntuali criteri di valutazione degli elementi sostanzianti l'offerta tecnica l'impugnata disciplina di gara non dispone adeguatamente in proposito e quindi che il solo punteggio numerico non rappresenta sufficiente motivazione;
Anche nel caso in cui si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa attraverso il cd. confronto a coppie, sussiste la violazione dell'art. 83, d. lg. 12 aprile 2006 n. 163 per la mancata predeterminazione di precisi e puntuali criteri per l'attribuzione dei punteggi relativi agli elementi tecnici...: anche in tale ipotesi, infatti, è necessario salvaguardare adeguatamente i principi di imparzialità, trasparenza e correttezza nello svolgimento delle procedure selettive e consentire la verifica dell'operato dell'amministrazione da parte del privato nonché l'effettivo esercizio del sindacato di legittimità da parte del giudice amministrativo, non essendo a tal fine sufficiente il solo punteggio numerico.


T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 22/11/2012, n. 870

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