martedì 9 luglio 2013

Appalto pubblico Offerta economicamente più vantaggiosa . Commissione discrezionalità. Obbligo motivazione del punteggio.

Appalto pubblico Offerta  economicamente più vantaggiosa . Commissione discrezionalità. Obbligo motivazione del punteggio.
L'art. 83 comma 4, d.lg. 12 aprile 2006 n. 163,  prevede che il bando di gara attribuisca ad ogni criterio e sub criterio di valutazione dell'offerta uno specifico peso o punteggio.
LA norma  è rivolta ad eliminare ogni spazio di apprezzamento arbitrario da parte della commissione, la quale, in assenza della predeterminazione dei parametri e del loro peso, potrebbe ritenere preponderante un aspetto tecnico rispetto ad un altro (sia con la fissazione ex novo di sub criteri non previsti dal bando, sia con l'attribuzione di un peso piuttosto che un altro ai sub criteri predeterminati con omissione della relativa ponderazione), sostituendosi all'amministrazione procedente nella scelta del peso da attribuirsi ai precostituiti parametri di valutazione.
La giurisprudenza  ha confermato che la Commissione non può individuare "nuovi e ulteriori sottocriteri" rispetto a quelli predisposti dalla stazione appaltante, posto che tutti partecipanti debbono essere nella condizione di poter conoscere preventivamente i parametri in base ai quali il giudizio tecnico verrà espresso.
Il legislatore ha dovuto abrogare dall'ordinamento , proprio per evitare sostanziali modifiche nei pesi "precostituiti , la disposizione che consentiva alla commissione giudicatrice di "fissare, prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte, in via generale i criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire a ciascun criterio e subcriterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando" lettera u del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 ".
L'art. 83 comma 4 D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163, là dove prevede che sia il bando di gara ad attribuire ad ogni criterio o sub-criterio di valutazione dell'offerta uno specifico peso o punteggio, è rivolto ad eliminare ogni spazio di apprezzamento arbitrario da parte della Commissione, la quale, in assenza della predeterminazione dei parametri e del loro peso, potrebbe ritenere preponderante un aspetto tecnico rispetto ad un altro (sia con la fissazione ex novo di sub-criteri non previsti dal bando sia con l'attribuzione di un peso piuttosto che un altro ai sub-criteri predeterminati con omissione della relativa ponderazione), sostituendosi all'Amministrazione nella scelta del peso da attribuirsi ai precostituiti parametri di valutazione (C.S. Sez. III n. 1428 del 14 marzo 2012 ).
Si pone il problema  della "motivazione del punteggio" da parte della giurisprudenza, nei casi di ampia forbice nelle categorie di punteggio per esternare le ragioni della premialità tra le varie proposte esaminate.
Alcune sentenze nelle ipotesi connotate dall'assenza di sub-criteri o anche di criteri di valutazione sufficientemente dettagliati, e dunque in presenza di criteri improntati a significativi margini di discrezionalità tecnica non compiutamente definiti, ritengono che la mera attribuzione dei punteggi non è sufficiente a dar conto dell'iter logico seguito nella scelta e a far comprendere con chiarezza le ragioni per cui sia stato attribuito un punteggio maggiore a talune offerte e minore ad altre.
In ipotesi siffatte, per assolvere correttamente al dovere di motivazione, è necessario che, oltre al punteggio numerico, sia espresso un giudizio motivato, col quale la commissione espliciti le ragioni del punteggio attribuito. Consiglio di Stato, sez. VI, 08/03/2012, n. 1332.

Altre negano la necessità di motivare il punteggio; in presenza di criteri sufficientemente puntuali fissati dalla lex specialis , ai sensi dell'art. 83, d.lg. 12 aprile 2006 n. 163, la valutazione dell'offerta tecnica può estrinsecarsi mediante l'attribuzione di punteggi, senza la necessità di una ulteriore motivazione. T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 06/12/2012, n. 2063

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