lunedì 17 giugno 2013

DL 63/2013. L’attestato di prestazione energetica (APE) degli edifici.

DL 63/2013. L’attestato di prestazione energetica (APE) degli edifici.

L’attestato di prestazione energetica (APE), che sostituisce quello di certificazione energetica (ACE) , è il documento comprovante la prestazione energetica di un edificio disciplinato dal DL 63/2013.
L’attestato deve certificare le caratteristiche termiche dell’edificio, degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda.
Gli Edifici a Energia Quasi Zero (EEQZ) sono quegli edifici a basso consumo di energia.
Tutti gli edifici pubblici di nuova costruzione a partire
dal 31 dicembre 2018; devono essere Edifici a Energia Quasi Zero
Tutte le nuove costruzioni dal 1 gennaio 2021 devono essere Edifici a Energia Quasi Zero
Un nuovo DM sostitutivo del DM 26 giugno 2009 dovrà definire le caratteristiche dell’APE e contenere, le metodologie di calcolo semplificate.
Le nuove caratteristiche dell’Ape renderanno i proprietari dell’attuale patrimonio edilizio ad effettuare la riconversione che il DM certamente auspica.
In tal caso la riconversione comporterà un immenso volano di investimenti nell’edilizia.
C’è da chiedersi se questi costi troveranno remunerazione.
Al legislatore sembra interessare poco questo aspetto limitandosi a promettere esenzioni fiscali sugli investimenti.
L’APE dovrà comprendere i dati di efficienza energetica in modo da consentire ai possibili proprietari o locatari di valutare e confrontare edifici diversi; in particolare:
- la prestazione energetica globale dell’edificio;
- la classe energetica;
- i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge;
- le raccomandazioni per il miglioramenti energetici dell’edificio, separando la previsione di interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica;
- le informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali diagnosi e incentivi di carattere finanziario.
Il rilascio dell’APE è d’obbligo nel caso di
nuova costruzione, vendita o locazione di edifici o unità immobiliari; anche prima della sua costruzione il venditore o locatario dovrà dotarsi dell'attestato della prestazione energetica futura dell'edificio; la mancata presenza dell'APE comporterà sanzioni amministrative tra 3 mila e 18 mila euro.
L’acquirente o il conduttore devono dichiarare di avere ricevuto informazioni e documenti sulla prestazione energetica dell'immobile e sull'APE.
Il documento è chiaro sotto il profilo energetico ma presuppone un cambiamento di mentalità nella gestione della proprietà immobiliare .
Questo documento con la tassazione sulla proprietà immobiliare che deriverà dall'aggiornamento del catasto comporterà la estinzione della figura  del piccolo proprietario .
Il piccolo proprietario che confidava nella locazione per arrotondare la pensione è destinato a scomparire .
Troppi adempimenti che per un soggetto proprietario di uno o due locali da affittare sono troppo onerosi e soprattutto richiedono conoscenze specifiche la cui mancanza determina sanzioni incompatibili con il rendimento dell’immobile.
In ogni caso l’adeguamento comporta costi che faranno desistere i potenziali soggetti interessati.

Si prospetta una società gestita da grandi enti pubblici o privati che sono gli unici a sopperire a  tali adempimenti .  

1 commento:

nicola centofanti ha detto...

il sig. G mi scrive.
Cosa serve la certoficazione nergeticase già tutti gli anni devo pulire la caldaia che deve essere certificata del termoidraulico.


Risposta
In primo luogo a sanzionare (soprattutto chi non legge la gazzetta ufficiale tutti i giorni e a fare cassa
La certificazione energetica è un primo passo per portare la proprietà edilizia a consumo zero con imponenti investimenti che forse nelle attese daranno impulso all'economia.
Chi ha i soldi potrà continuare ad essere proprietario chi non li ha dovrà vendere la propria e chiedere una casa agli enti di assistenza

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