mercoledì 13 febbraio 2013

Ambiente. Le sanzioni per la mancata denunzia.



Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione è punito:
a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi, art. 256, d. lg. 152/2006.
La giurisprudenza ha precisato che l'attività di custodia di autoveicoli e motoveicoli in sequestro non configura attività di realizzazione e gestione di discarica, in quanto detti beni non sono destinati all'abbandono, sempre che non si abbia disordinato spargimento sul terreno di carcasse di autoveicoli in pessime condizioni, di pneumatici ed altro materiale carbonizzato, e conseguente trasformazione dei veicoli sequestrati in rifiuti inquinanti destinati in via obiettiva all'abbandono, tale da costituire una discarica con una situazione di assoluto degrado ambientale dell'area". Cass. Sez. III, 5-27/10/2004, , n. 41775
Il principio é stato ribadito laddove la Suprema Corte ha affermato che "l'attività di custodia di autoveicoli e motoveicoli in sequestro può configurare attività di realizzazione e gestione di discarica, quando detti beni, lasciati in stato di abbandono dal custode giudiziario, subiscano un processo di deterioramento, divenendo materiale inservibile e trasformandosi pertanto in veri e propri rifiuti"
La giurisprudenza di legittimità, proprio a proposito di autoveicoli, ha sottolineato che "qualora sia evincibile lo stato di elevato degrado di un veicolo sì da non poter esser più circolante, lo stesso deve qualificarsi come rifiuto ed è inconferente il riferimento alla persistente iscrizione del veicolo nell'apposito elenco del PRA trattandosi comunque di cosa (o parte di cosa) non più idonea allo scopo per il quale era stata originariamente costruita". Cass. sez. III, 15.5.2009.
Essa ha precisato che:
a) l'attività di deposito e custodia di auto e motoveicoli, anche se a cielo aperto, non costituisce in quanto tale attività di gestione di rifiuti;
b) non é possibile, però, ritenere che il ruolo di custode giudiziario autorizzi a tenere in uno stato di completo abbandono le cose affidate, in quanto ben é possibile che le stesse, non conservate adeguatamente, divengano di fatto inservibili, trasformandosi in veri e propri rifiuti;
c) in tale ultimo caso é pienamente configurabile l'ipotesi di reato di gestione di discarica abusiva.
Occorre, dunque, una verifica caso per caso, volta ad appurare se quelle auto e quei motoveicoli siano rimasti tali, idonei al loro uso, ovvero se il custode, disinteressandosi completamente di curare un'adeguata attività di conservazione degli stessi, li abbia di fatto trasformati in rifiuti. Tribunale Napoli, 10/06/2009.
La giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che integra il reato di deposito incontrollato di rifiuti allo stato liquido proprio lo stoccaggio in apposite vasche di raccolta, delle acque reflue provenienti dal lavaggio delle strutture e delle attrezzature di un'impresa per omesso rispetto del prescritto termine periodico per il loro smaltimento, in quanto sono escluse dal novero dei rifiuti solo le acque di scarico (ovvero quelle acque che vengono immesse direttamente nel suolo, nel sottosuolo o nella rete fognaria
Il reato non può essere escluso neppure in presenza di un'autorizzazione allo scarico dei predetti reflui nella rete fognaria, in quanto è l'attività di stoccaggio stessa che attribuisce alle acque reflue suddette la natura di rifiuti allo stato liquido. Cassazione penale, sez. III, 03/04/2012, n. 12476.


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