lunedì 11 febbraio 2013

Ambiente. I bossoli di armi da sparo che residuano nel terreno costituiscono rifiuti speciali?


Ambiente. I bossoli di armi da sparo che residuano nel terreno costituiscono rifiuti speciali?

Nella fattispecie riguardante l’attività di un poligono di tiro e relativa al rinvenimento di bossoli di armi da sparo nel terreno e con questo mescolati la giurisprudenza ha precisato che i materiali rinvenuti nel terreno, in quanto non destinati ad essere riutilizzati dal detentore nel corso del medesimo processo di produzione o di utilizzazione, costituiscano rifiuti speciali. Tribunale Tivoli, 04/07/2007, n. 251
Un primo dato può quindi ritenersi acclarato. La polisportiva che gestiva il poligono era un "produttore di rifiuti". Non è superfluo ricordare al riguardo che, nella nozione di produttore, rientra non soltanto il soggetto dalla cui attività materiale sia derivata la produzione dei rifiuti, ma anche il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione ed a carico del quale sia quindi configurabile, quale titolare di una posizione definibile di garanzia, l'obbligo, sancito dall'art. 10 c. I, D.L.vo n. 22 del 1997, di provvedere allo smaltimento dei detti rifiuti nei modi prescritti (Cass. pen. Sez. III, 21 gennaio 2000, 4957. Cass. pen., 12 ottobre 2005, 1303 Ribecchi). Tale è il caso di specie, posto che i rifiuti derivavano dall'attività gestita dall'associazione.
Sull'associazione gravavano pertanto gli oneri contemplati dall'art. 188 del d. L.vo 3 aprile 2006 n. 152.
Circa le modalità attraverso cui l'associazione faceva fronte agli oneri di legge in tema di smaltimento dei rifiuti, può ritenersi acclarato che " i responsabili del servizio non avevano un registro di carico e scarico dei rifiuti.
Deve quindi ritenersi che la condotta accertata debba essere ricondotta ala nozione del deposito incontrollato. Non essendo quindi intervenuta alcuna autorizzazione amministrativa per l'esercizio di una tale attività, risulta configurabile nella vicenda il reato di cui al c. II dell'art. 51 D.lgs. 22/97.
Non è poi dubbio che il reato di deposito incontrollato accertato possa essere riferito ad un'associazionee al suo presidente che ha la rappresentanza legale nei confronti dei terzi.
Va escluso invece che il rporpietario dell’immobile fosse tenuto ad assicurare che le operazioni di smaltimento o recupero dei rifiuti prodotti dall'attività di tiro avvenissero nel rispetto della normativa vigente.
Del pari non è rimasto provato che l'imputato fosse consapevole delle irregolarità accertate in tema di rifiuti a carico dell'associazione conduttrice del terreno. Tanto basta per escludere che l'imputato possa essere chiamato a rispondere, a titolo di concorso, nella contravvenzione accertata.
Per i poligoni di tiro militari il dl.152/2006 evidentemente non si applica come insegna la triste esperienza di Quirra.

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