mercoledì 16 gennaio 2013

Ambiente. Il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, La convocazione della conferenza di servizi.


Ambiente. Il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, La convocazione della conferenza di servizi.

La convocazione da parte dell'autorita' competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, di apposita conferenza di servizi, alla quale sono invitate le amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque, nel caso di impianti di competenza statale, i Ministeri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dello sviluppo economico, oltre al soggetto richiedente l'autorizzazione, ha luogo ai sensi degli articoli 14-ter, commi da 1 a 3 e da 6 a 9, e 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
7. Nell'ambito della Conferenza dei servizi di cui al comma 5, vengono acquisite le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonche' il parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale per gli impianti di competenza statale o delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente per quanto riguarda il monitoraggio ed il controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente. In presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione di cui al presente titolo, il sindaco, qualora lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, puo' chiedere all'autorita' competente di verificare la necessita' di riesaminare l'autorizzazione rilasciata, ai sensi dell'articolo 29-octies.
8. Nell'ambito della Conferenza dei servizi, l'autorita' competente puo' richiedere integrazioni alla documentazione, anche al fine di valutare la applicabilita' di specifiche misure alternative o aggiuntive, indicando il termine massimo non superiore a novanta giorni per la presentazione della documentazione integrativa. In tal caso, il termine di cui al comma 9 resta sospeso fino alla presentazione della documentazione integrativa.
9. Salvo quanto diversamente concordato, la Conferenza dei servizi di cui al comma 5 deve concludersi entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine previsto dal comma 4 per la presentazione delle osservazioni.
(art. 29 quater, d.lg. n. 152 del 2006, mod. art. 2, comma 24, d.lg. n. 128 del 2010 ).

La giurisprudenza ha precisato che l'autorità competente a convocare la Conferenza di servizi debba invitare soltanto le previste amministrazioni, competenti in materia ambientale, nonché il Comune nel cui territorio insiste l'impianto da autorizzare. La stessa norma, inoltre, stabilisce che il gestore provveda alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione provinciale o regionale, ovvero a diffusione nazionale nel caso di progetti che ricadano nell'ambito della competenza dello Stato, di un annuncio contenente l'indicazione della localizzazione dell'impianto e del nominativo del gestore, nonché il luogo, individuato ai sensi del comma 6, ove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni e precisa che " tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui agli art. 7 e 8 l. 7 agosto 1990 n. 241 ". T.A.R. Friuli Venezia Giulia Trieste, sez. I, 15/12/2011, n. 560
Ai sensi dell'art. 14 quater comma 1 l. 7 agosto 1990 n. 241, il dissenso manifestato da una o più amministrazioni in Conferenza di servizi deve essere accompagnato dall'indicazione delle modifiche progettuali che sarebbero necessarie ai fini di poter rilasciare l'assenso sul progetto. (TAR Puglia, Lecce, 23 dicembre 2008 n. 3730).
La violazione della regola secondo la quale i pareri negativi debbono essere costruttivamente formulati è risultata rilevante nella fattispecie sia perché il privato ha proposto, prima della conclusione del procedimento, proposte progettuali di modifica, sia perché la conferenza dei servizi, invece che adempiere alla sua funzione di trovare un giusto contemperamento tra le ragioni dell'operatore economico e le norme che disciplinano l'attività, ha emanato un preavviso di diniego. Il  provvedimento negativo ha svolto la funzione ostruzionistica di impedire la ricerca di un incontro di volontà con l'operatore privato.T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 28/10/2010, n. 7148
L’autorizzazione deve essere rilasciata o negata entro termini perentori che sono però sospesi ove sia preventivamente richiesta una procedura di valutazione di impatto ambientale.

10. L'autorità competente esprime le proprie determinazioni sulla domanda di autorizzazione integrata ambientale comunque entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda, ovvero, nel caso di cui al comma 8, entro centottanta giorni dalla presentazione della domanda. La tutela avverso il silenzio dell'Amministrazione e' disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo.
 (art. 29 quater, d.lg. n. 152 del 2006, mod. art. 2, comma 24, d.lg. n. 128 del 2010 ).

L’a.i.a. è sicuramente un procedimento semplificativo poiché sostituisce tutte le altre autorizzazioni previste dalle precedenti normative

11. Le autorizzazioni integrate ambientali, rilasciate ai sensi del presente decreto, sostituiscono ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'allegato IX, secondo le modalita' e gli effetti previsti dalle relative norme settoriali. In particolare le autorizzazioni integrate ambientali sostituiscono la comunicazione di cui all'articolo 216, ferma restando la possibilita' di utilizzare successivamente le procedure semplificate previste dal capo V.
(art. 29 quater, d.lg. n. 152 del 2006, mod. art. 2, comma 24, d.lg. n. 128 del 2010 ).


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