mercoledì 12 dicembre 2012

Urbanistica Piano di zona per l'edilizia economica e popolare. Perdita di efficacia.


Urbanistica Piano di zona per l'edilizia economica e popolare. Perdita di efficacia.

La perdita di efficacia di un piano di zona per l'edilizia economica e popolare, quale piano urbanistico attuativo, comporta che lo stesso non può più essere portato ad esecuzione per la parte in cui è rimasto inattuato.
Non possono, pertanto, più eseguirsi gli espropri, preordinati alla realizzazione delle opere pubbliche e delle opere di urbanizzazione primaria, né potendosi procedere all'edificazione residenziale, fermo restando invece che devono continuare ad osservarsi le prescrizioni previste dallo stesso, destinate ad essere applicate a tempo indeterminato anche in presenza di un piano urbanistico generale.
Le conseguenze della scadenza dell'efficacia del piano di zona si esauriscono pertanto nell'ambito della sola disciplina urbanistica, non potendo invece incidere sulla validità ed efficacia delle obbligazioni assunte dai soggetti attuatori degli interventi di edilizia economica e popolare, che solo mediatamente trovano fonte nel piano urbanistico attuativo, radicandosi piuttosto nelle convenzioni urbanistiche, disciplinate dall'art. 11, l. 18 aprile 1962, n. 167, come modificato dalla l. 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero negli atti d'obbligo accessivi al provvedimento di assegnazione del tutto svincolati dalla efficacia del piano stesso.
La controversia concernente l'osservanza degli obblighi assunti dal privato nei confronti dell'ente locale - in connessione con l'assegnazione di aree comprese in un piano di zona, volti alla realizzazione di opere di urbanizzazione ed alla cessione gratuita all'ente delle aree stradali e dei servizi - rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
In tale ambito è esperibile dinanzi a detto giudice l'azione di cui all'art. 2932 c.c., reativa all'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre.
La natura speciale mista (cognitiva ed esecutiva insieme) dell’azione ex art. 2932 c.c., derogatoria della normale separazione tra azione cognitoria e azione esecutiva, non la rende incompatibile con la struttura del processo amministrativo come delineato dal relativo codice
Detto codice prevede espressamente un’azione di ottemperanza che è caratterizzata dalla coesistenza in capo al giudice di poteri di cognizione ed esecuzione insieme
Non può neppure sostenersi la tesi di una eventuale ‘tipicità’ delle azioni proponibili nel processo amministrativo che sarebbe in stridente e inammissibile contrasto con la stessa previsione dell’art. 24 della cost., ex art. 1 c.p.a. Consiglio di Stato ad. plen., 20/07/2012, n. 28

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